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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00878/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2153/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Appennini 46; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Durazzo n. 9; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 715/2016 pubblicata il 10 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 14 ottobre 2014 presso il Tribunale di Locri, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l'[OSCURATO:PERSONA] e ha esposto che: era 3tato agsunte [OSCURATO:PERSONA] contratti di lav003 à tempo determinato alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA] con qualifica di operaio idraulico forestale fino al 1984, quando era stato tratto in arresto per un reato non riconducibile alla sua attività lavorativa; nel luglio 1998 era tornato in libertà e aveva chiesto invano la riassunzione o la reintegrazione nel posto di lavoro, non avendo mai l'[OSCURATO:PERSONA] intimato il licenziamento; era stato nuovamente assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 830 del 2003; con accordo sindacale del 19 dicembre 2003 era stato stabilito che tutti gli operai idraulici forestali che avessero lavorato nel 2003 a tempo determinato sarebbero stati assunti nel 2004 a tempo indeterminato; tale accordo non era stato rispettato dall'[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha chiesto, allora, la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] alla riassunzione ovvero alla reintegrazione nelle precedenti funzioni a tempo indeterminato ovvero, in subordine, a tempo determinato con pagamento degli arretrati stipendiali da agosto 1998 a novembre 2005 e da ottobre 2008 al reintegro.

Il Tribunale di Locri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1757/2014, ha accolto il ricorso.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 715/2016, ha accolto, rigettando le domande di [OSCURATO:PERSONA], in quanto un eventuale impegno di assumere il lavoratore preso con il sindacato sarebbe stato nullo, dovendo un ente pubblico non economico procedere alle assunzioni in base a concorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L'[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 4, Cost., 16 della legge n. 56 del 1987 e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 degli artt. 2941, 2942 e 2948, n. 4, c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non applicare l'art. 16 della legge n. 56 del 1987 nella specie, con esclusione della necessità del concorso, essendo egli "lavoratore da inquadrare nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo".

La doglianza è inammissibile.

La corte territoriale ha rigettato la domanda di assunzione sul rilievo che l'ente pubblico non economico è tenuto al rispetto della regola concorsuale e, pertanto, non può assumere alcun impegno in sede sindacale di stabilizzazione dei lavoratori.

Il ricorrente si limita a sostenere che per le qualifiche meno elevate è comunque possibile l'avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987.

Innanzitutto, tale profilo, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, non è quello che è venuto in questione nei gradi di merito, avendo [OSCURATO:PERSONA] fondato la sua pretesa su un accordo sindacale del quale non è stato precisato il contenuto.

Inoltre, si osserva che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel gravame gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di apprezzare l'utilità che potrebbe derivare dall'accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

L'esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all'art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.

Nel caso di specie, il ricorso è assolutamente carente nella detta esposizione dei fatti (alle pagine 2 e 3 [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che il ricorrente, assunto con ripetuti contratti a termine quale operaio idraulico forestale sino al 1984, era rimasto in stato di detenzione sino al 1998 e, riacquistata la libertà, aveva invano chiesto di essere riassunto, non avendo mai l'[OSCURATO:PERSONA] intimato il licenziamento) sicché non è dato comprendere quale incidenza potrebbe spiegare nella fattispecie il principio invocato, ossia quello dell'astratta possibilità dell'Amministrazione di assumere i dipendenti delle qualifiche meno elevate (cfr., in analoga fattispecie, Cass., Sez.

L, n. 3079 del 10 febbraio 2022, non massimata; Cass., Sez.

L, n. 11554 del 3 maggio 2021, non massimata).

In particolare, neppure è chiarito se il medesimo ricorrente fosse iscritto nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, come previsto dalla normativa richiamata.

Si rileva, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, all'esito di procedure selettive ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, la costituzione del rapporto di lavoro, pur obbligatoria, non è automatica, richiedendo necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni e la qualifica; ne deriva che, ove l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., ma ha soltanto il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevedere la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato (Cass., Sez.

L, n. 4915 del 3 marzo 2014).

Peraltro, deve ribadirsi il principio consolidato per il quale, nel rvlett,t- pubblico impiù--à2rwrtvattzzato, la P.A. è tenuta a procedere alle assunzioni in base a concorso (Cass., Sez.

L, n. 11537 del 15 giugno 2020).

Infine, si sottolinea che la corte territoriale ha accertato, con statuizione non contestata nella presente sede, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure prodotto il provvedimento con il quale si raggiungeva la dedotta intesa per la stabilizzazione, ma solo un verbale di accordo privo di data e delle necessarie specificazioni. 2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 5.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2153/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Appennini 46; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Durazzo n. 9; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 715/2016 pubblicata il 10 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 14 ottobre 2014 presso il Tribunale di Locri, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l'[OSCURATO:PERSONA] e ha esposto che: era 3tato agsunte [OSCURATO:PERSONA] contratti di lav003 à tempo determinato alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA] con qualifica di operaio idraulico forestale fino al 1984, quando era stato tratto in arresto per un reato non riconducibile alla sua attività lavorativa; nel luglio 1998 era tornato in libertà e aveva chiesto invano la riassunzione o la reintegrazione nel posto di lavoro, non avendo mai l'[OSCURATO:PERSONA] intimato il licenziamento; era stato nuovamente assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 830 del 2003; con accordo sindacale del 19 dicembre 2003 era stato stabilito che tutti gli operai idraulici forestali che avessero lavorato nel 2003 a tempo determinato sarebbero stati assunti nel 2004 a tempo indeterminato; tale accordo non era stato rispettato dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha chiesto, allora, la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] alla riassunzione ovvero alla reintegrazione nelle precedenti funzioni a tempo indeterminato ovvero, in subordine, a tempo determinato con pagamento degli arretrati stipendiali da agosto 1998 a novembre 2005 e da ottobre 2008 al reintegro. Il Tribunale di Locri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1757/2014, ha accolto il ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 715/2016, ha accolto, rigettando le domande di [OSCURATO:PERSONA], in quanto un eventuale impegno di assumere il lavoratore preso con il sindacato sarebbe stato nullo, dovendo un ente pubblico non economico procedere alle assunzioni in base a concorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 4, Cost., 16 della legge n. 56 del 1987 e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 degli artt. 2941, 2942 e 2948, n. 4, c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non applicare l'art. 16 della legge n. 56 del 1987 nella specie, con esclusione della necessità del concorso, essendo egli "lavoratore da inquadrare nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo". La doglianza è inammissibile. La corte territoriale ha rigettato la domanda di assunzione sul rilievo che l'ente pubblico non economico è tenuto al rispetto della regola concorsuale e, pertanto, non può assumere alcun impegno in sede sindacale di stabilizzazione dei lavoratori. Il ricorrente si limita a sostenere che per le qualifiche meno elevate è comunque possibile l'avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987. Innanzitutto, tale profilo, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, non è quello che è venuto in questione nei gradi di merito, avendo [OSCURATO:PERSONA] fondato la sua pretesa su un accordo sindacale del quale non è stato precisato il contenuto. Inoltre, si osserva che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel gravame gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di apprezzare l'utilità che potrebbe derivare dall'accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata. L'esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all'art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale. Nel caso di specie, il ricorso è assolutamente carente nella detta esposizione dei fatti (alle pagine 2 e 3 [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che il ricorrente, assunto con ripetuti contratti a termine quale operaio idraulico forestale sino al 1984, era rimasto in stato di detenzione sino al 1998 e, riacquistata la libertà, aveva invano chiesto di essere riassunto, non avendo mai l'[OSCURATO:PERSONA] intimato il licenziamento) sicché non è dato comprendere quale incidenza potrebbe spiegare nella fattispecie il principio invocato, ossia quello dell'astratta possibilità dell'Amministrazione di assumere i dipendenti delle qualifiche meno elevate (cfr., in analoga fattispecie, Cass., Sez. L, n. 3079 del 10 febbraio 2022, non massimata; Cass., Sez. L, n. 11554 del 3 maggio 2021, non massimata). In particolare, neppure è chiarito se il medesimo ricorrente fosse iscritto nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, come previsto dalla normativa richiamata. Si rileva, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, all'esito di procedure selettive ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, la costituzione del rapporto di lavoro, pur obbligatoria, non è automatica, richiedendo necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni e la qualifica; ne deriva che, ove l'obbligo del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., ma ha soltanto il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevedere la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato (Cass., Sez. L, n. 4915 del 3 marzo 2014). Peraltro, deve ribadirsi il principio consolidato per il quale, nel rvlett,t- pubblico impiù--à2rwrtvattzzato, la P.A. è tenuta a procedere alle assunzioni in base a concorso (Cass., Sez. L, n. 11537 del 15 giugno 2020). Infine, si sottolinea che la corte territoriale ha accertato, con statuizione non contestata nella presente sede, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure prodotto il provvedimento con il quale si raggiungeva la dedotta intesa per la stabilizzazione, ma solo un verbale di accordo privo di data e delle necessarie specificazioni. 2) Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 5.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1
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