CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di LECCO_ e dato avviso alle parti; udita la relazione svoltadal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; a RG 45725/21 Rilevato che con sentenza in data 16 novembre 2021 il Giudice del Tribunale di Lecco ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione e la violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Considerato che non ricorre neanche il vizio della violazione di legge, perché la pena concordata dalle parti non è illegale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente