CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4016/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede a Perugia, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 570/03/2015, depositata il 2 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Sulla base di processo verbale di contestazione, a seguito di verifica, l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. tre avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con cui venivano contestate illegittime detrazioni dell'Iva in riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Lasocietà impugnava con distinti ricorsi i suddetti avvisi. La CTP di Perugia accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione delle spese di lite. La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Ufficio, condannando la società alle spese. Proponeva la società ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi. Resisteva l'Agenzia delle entrate con articolato controricorso. All’udienza camerale del 6 luglio 2022, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, onde sollecitare interlocuzione dell’Agenzia delle entrate in ordine all’esito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata avanzata dalla contribuente il 21 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l.n. 225 del 2016, contempestivo versamento di tutte le somme dovute. Detta istanza è stata reiterata inquella “di prelievo” datata 15 luglio 2021. A seguito dell’ordinanza interlocutoria assunta il 6 luglio 2022, l’Avvocatura Generale dello Stato depositava, con memoria in data 27 ottobre 2022, nota dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Perugia-[OSCURATO:PERSONA] n. 206405 del 21 ottobre 2022, nella quale leggesi: “Con riferimento alla richiesta di informazioni di cui all’ordinanza in oggetto si comunica, sulla base delle informazioni fornite al S.I. dall’Agente della Riscossione, che la società ricorrente ha regolarmente presentato l’istanza di definizione dei carichi affidati allo stesso Agente ex art. 6 del D.L. 193/2016 ed ha regolarmente versato quanto dovuto per l’estinzione della controversia relativamente agli avvisi di accertamento per le annualità 2005 - 2006 - 2007 oggetto di impugnazione”. In ultima analisi, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l.n. 193 del 2016, stante la superiore documentata memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha sostenute. P.Q.M. Dichiara estinto il giudi