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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 30337/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23143/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], parte rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 1013/2024depositata il 19/07/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1013 del 2024 della Corte di appello di Genova, articolando dieci motivi; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo è rimasto intimato.

Rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso è deceduto il ricorrente e la Curatela dell’eredità giacente, in mancanza di eredi accettanti, ha conferito nuovo mandato al medesimo difensore per la prosecuzione della difesa nel presente giudizio; la Curatela dell’eredità giacente ha rinunciato poi al ricorso stesso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, e la suddetta rinuncia è stata accettata, con idonee procure, dai difensori delle due parti controricorrenti.

Considerato che è opportuno rammentare che la disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. non risulta esclusa riguardo al processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, sicché è possibile che il successore a titolo universale di una delle parti già costituite prosegua il procedimento (Cass. Sez.

U., 22/04/2013, n. 9692, Cass., 15/05/2020, n. 8973); al contempo, in mancanza di eredi accettanti, può stare in giudizio la Curatela dell’eredità giacente, autorizzata, come nel caso, dal competente Tribunale (cfr., Cass., 16/02/2025, n. 3959, Cass., 04/11/2008, n. 27274); ciò posto, la rinuncia è stata quindi correttamente depositata in data 16 settembre 2025, in uno alle accettazioni sopra ricordate; il giudizio di legittimità deve dunque dichiararsi estinto senza necessità di provvedere sulle spese, e senza declaratorie sull’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 05/12/2023, n. 34025, Cass., 12/10/2018, n. 25485, Cass., 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M La Corte dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23143/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], parte rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 1013/2024depositata il 19/07/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1013 del 2024 della Corte di appello di Genova, articolando dieci motivi; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo è rimasto intimato. Rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso è deceduto il ricorrente e la Curatela dell’eredità giacente, in mancanza di eredi accettanti, ha conferito nuovo mandato al medesimo difensore per la prosecuzione della difesa nel presente giudizio; la Curatela dell’eredità giacente ha rinunciato poi al ricorso stesso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, e la suddetta rinuncia è stata accettata, con idonee procure, dai difensori delle due parti controricorrenti. Considerato che è opportuno rammentare che la disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. non risulta esclusa riguardo al processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, sicché è possibile che il successore a titolo universale di una delle parti già costituite prosegua il procedimento (Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9692, Cass., 15/05/2020, n. 8973); al contempo, in mancanza di eredi accettanti, può stare in giudizio la Curatela dell’eredità giacente, autorizzata, come nel caso, dal competente Tribunale (cfr., Cass., 16/02/2025, n. 3959, Cass., 04/11/2008, n. 27274); ciò posto, la rinuncia è stata quindi correttamente depositata in data 16 settembre 2025, in uno alle accettazioni sopra ricordate; il giudizio di legittimità deve dunque dichiararsi estinto senza necessità di provvedere sulle spese, e senza declaratorie sull’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 05/12/2023, n. 34025, Cass., 12/10/2018, n. 25485, Cass., 30/09/2015, n. 19560). P.Q.M La Corte dichiara estin