CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 33027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.327/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] eValerio Bassi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranton. 440/2022 depositata i l 21/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto , ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto e, di conseguenza, confermato la sentenza di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva prestato attività lavorativa in favore della soppressa USL di Taranto come psicologa ambulatoriale in forza di convenzionia tempo determinato ) e condannat a in via generica l’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto al risarcimento del danno che sarebbe eventualmente risultato in sede di liquidazione della pensione per l’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal 1° marzo 1987 al 31dicembre 1995, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti e del giudice amministrativo ed ha ritenuto l’esclusiva legittimazione della ASL. 3. Ha individuato la fonte dell’obbligo contributivo nell’art. 48 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 23marzo 2005, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice. 4. Ha ritenuto che il versamento dei contributi all’Ente previdenziale fosse prescritto, ma che sussistesse il diritto della ricorrente ad essere risarcita e che il diritto risarcitorio non fosse prescritto. 5. Ha, infatti, osservato che, fino a quando non si determina il presupposto della perdita della prestazione previdenziale (ossia nel momento in cui può essere attivato il trattamento pensionistico), il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria non inizia a decorrere, condividendo la decisione del primo giudice, che si era limitato ad accertare la potenzialità lesiva della condotta omissiva. 6. Ha ritenuto non provato da parte dell’Azienda il versamento in busta paga di somme a copertura della contribuzione omessa e il versamento di somme indebite da portare in compensazione, ed ha comunque rilevato che il danno lamentato consiste nella perdita del trattamento di quiescenza o nella corresponsione del medesimo in misura minore rispetto a quella dovuta rispetto all’intero periodo di lavoro. 7. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., nonché dell’art. 45, comma 17,del d.lgs. n. 80 del 19 98 , dell’art. 69, comma 7,del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 2 , del Codice di Giustizia Contabile adottato con legge n. 124 del 7 agosto 2016, per non aver il giudice a quo rilevato il difetto di giurisdizione; violazione dell’art. 111, comma 6 , Cost. per omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c. Sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo o della Corte dei conti; evidenzia che la pretesa della lavoratrice è interamente collocata nel periodo anteriore al1998. Lamenta l’apparenza, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Corte territoriale limitata a riportare la sentenza di primo grado senza svolgere autonome valutazioni. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 502del 1992, dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 39del 2006 e dell’art. 6, comma 1 , della legge n. 724 del 1994; difetto di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva della ASL. Lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione passiva della ASL Taranto; evidenzia che le questioni erano in massima parte da collocare in epoca antecedente alla costituzione della ASL; evidenzia il mancato riferimento a fonti normative e l’acritico richiamo della sentenza di primo grado. Deduce la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2006 e dell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 724del 1994. Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il fenomeno che aveva riguardato le gestioni liquidatorie e le nuove ASL è qualificabile come fusione per incorporazione, risultando le ASL provinciali come soggetti di nuova istituzione. 3. Con la terza censura il ricorso denuncia erronea interpretazione degli artt. 12 e 48 dell’ACN del 23 marzo 2005, nonché dell’art. 1 del d .P.R. 22 ottobre 1981, dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 12 delle preleggi. Deduce che l’ACN ed il d.P.R. 22 ottobre 1 981 riguardano solo i medici specialisti, evidenziando che nell’interpretazione dei contratti collettivi i criteri di ermeneutica contrattuale sono governati dal principio di gerarchia e che il criterio dell’interpretazione letterale prevale sugli altri criteri. 4. Con il quarto mezzo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2946, 2935, 2116 e 1227 c.c. Sostiene che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] poteva proporre l’azione risarcitoria entro diecianni dalla prescrizione dei contributi. Evidenzia che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], a differenza di altre colleghe, non aveva agito in giudizio per il riconoscimento della subordinazione; insiste nel sostenere che l’art. 48 dell’ACN si applica solo ai medici. Aggiunge che il termine decennale di prescrizione dell’azione risarcitoria, che può essere proposta dalla maturazione della prescrizione dei contributi, era decorso, e che non avendo la lavoratrice inviato all’Istituto previdenziale alcuna nota interruttiva del termine di prescrizione, aveva colposamente concorso alla causazione del danno. Lamenta l’omessa o apparente motivazione, in assenza di una specifica analisi del caso concreto. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione della legge n. 335del 1995. Sostiene che l’obbligo contributivo poteva sorgere solo dal 1° gennaio 1996, data dalla quale ha avuto effetto l’istituzione della Gestione separata. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 9,comma 3, lett. b) del d.l. n. 228del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, per non avere la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità della domanda. Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il termine per la regolarizzazione del versamento dei contributi omessi è stato prorogato al 31dicembre 2022 dall’art. 9, comma 3, lett. b) del d.l. n. 228 del 2021, conv. dalla legge n. 15del 2022, che ha introdotto il comma 10- ter nell’art. 3 della legge n. 335 del 1995. Evidenzia che all’epoca della proposizione della domanda tale termine non era ancora spirato e che, pertanto,non era decorso il termine di prescrizione. 7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.; motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria. Insiste nel sostenere il carattere apparente, carente, insufficiente e contraddittorio della motivazione, soprattutto riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva. 8. Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 24 Cost., per la mancata compensazione delle spese di lite. 9. Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità. Il fatto che alcuni motivi siano articolati in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, 06/05/2015, n. 9100; Cass. Sez. 1,09/12/2021, n. 39169). 10. Il primo motivo è infondato. In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione –posta dal primo motivo del ricorso principale ‒ in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. 10.1. In particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che,ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosiritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. Sez. U, 19/06/2017, n. 15057). 10.2. Le Sezioni Unite hanno pure chiarito che l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo di rapporto successivo al 30giugno 1998 ove risulti sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; sono, quindi, de volute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversierelative ad atti anteriori al 30 giugno 1998, che tuttavia producano tali effetti anche oltre tale data (Cass. Sez. U, 11/07/2019, n. 18671). 10.3. Nel caso di specie sussiste, dunque , la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nel periodo al quale si riferiscono le pretese risarcitorie la lavoratrice era legata alla ASL da un rapporto convenzionale ed ha adito il giudice ordinario in costanza di rapporto di lavoro, protrattosi dopo il 30 giugno 1998, elemento qualificante l’unitarietà della fattispecie in esame, quale diritto all’accertamento dell’integrità della posizione contributiva, a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione; in questo senso, se il lavoratore ha sempre l’interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell’effettivo lavoro svoltoe prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno (così Cass. Sez. L, 02/05/2024, n. 11730), sarà solo al momento del raggiungimento del requisito pensionistico che potrà essere concretamente verificata l’effettività del danno in termini di perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, cosicché la condotta omissiva rileva in questa sede come potenzialmente lesiva ma in vista degli effetti che potranno prodursi successivamente al 30 giugno 1998, alla maturazione del diritto a pensione. 11. Le censure relative all’omessa, apparente insufficiente o contraddittoria motivazione contenute nel primo, nel secondo, nel quarto e nel settimo motivo sono infondate. Deve innanzitutto rammentarsi che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie la motivazione non è omessa né apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato in modo sintetico, ma chiaro ed esaustivo, le ragioni della decisione. La Corte territoriale ha infatti escluso la giurisdizione della Corte dei conti in quanto la controversia attiene al risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi, e non al diritto o alla misura della pensione, ed ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo per la costanza del rapporto oltre l’anno 1998; ha pertanto ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre rilevato che l’inadempimento della ASL si era protratto ben oltre il 1994e che l’obbligo contributivo era fondato sull’art. 48 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 23 marzo 2005; ha , quindi, distinto la prescrizione dei contributi dalla prescrizione dell’azione risarcitoria per l’omesso versamento dei medesimi, osservando che il lavoratore può agire in giudizio quando matura la prescrizione dei contributi omessi; ha, poi , escluso la decorrenz a del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria fino a quando non si verifichi la perdita della prestazione previdenziale. La Corte territoriale ha, dunque , effettuato specifiche valutazioni riguardo a tutte le questioni dedotte in giudizio, dovendosi qui ricordare come la mancata indicazione delle norme di legge non determina il vizio di omessa motivazione, essendo sufficiente che dal complesso delle argomentazioni svolte emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 6-3, 14/01/2013, n. 766; Cass. Sez. 2, 24/11/2008, n. 27890). 12. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, in conformità ai principi espressi da questa Corte (v. Cass. Sez. L, 17/06/2003, n. 9678), secondo cui, a seguito della soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724 del1994, e 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicché deve escludersi, in relazione ai debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL. Nel richiamare tali principi, questa Corte ha evidenziato che il suddetto orientamento concerne i rapporti di debito-credito sorti con le USL prima della loro soppressione (Cass. Sez. L, 16/08/2022, n. 24816); ha inoltre rammentato che le istituite ASL subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro destinati a continuare con esse, nonché nelle questioni relative alle procedure concorsuali negli ambiti delle soppresse USL, fra cui vanno ricomprese quelle concernenti la richiesta del sanitario di corretto inquadramento e ricostruzione della carriera ai fini economici, con la conseguenza che, in questa eventualità, sussiste la legittimazione passiva delle citate AUSL (ha sul punto richiamato Cass. Sez. L, 18/03/2011, n. 6287) ed ha,pertanto, affermato che, con riferimento ai rapporti negoziali posti in essere dalle disciolte USL e per il periodo fino al dicembre 1994, le AUSL sono titolari della legittimazione passiva quanto alle controversie relative alla ricognizione di tali rapporti, al loro inquadramento ed alla carriera del medico, ma non con riferimento al pagamento dei debiti ad essi correlati. Ha,dunque, ritenuto il difetto di legittimazione passiva di un’Azienda USL in ordine “alla parte della domanda concernente le conseguenze economiche dell’accertamento richiesto e la regolarizzazione contributiva”, sul presupposto che tali richieste, ove accolte, avrebbero comportato il sorgere di un debito di natura retributiva o contributiva a carico dell’AUSL con riferimento a rapporti sorti con le soppresse [OSCURATO:PERSONA] ed al periodo fino al 31 dicembre 1994. La sentenza impugnata, che ha ritenuto la legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria Locale di Taranto per la domanda risarcitoria relativa al mancato versamento dei contributi fino al 31 dicembre 1994, non è dunque conforme a tali principi. Infatti, la condanna generica emessa nei confronti della ASL per il danno da omissione contributiva relativo al periodo dal 1° marzo 1987 al 31dicembre 1994 comporterebbe, in caso di effettivo danno pensionistico, un debito risarcitorio a carico della medesima Azienda quale conseguenza economica del rapporto sorto con la soppressa Unità SanitariaLocale fino al 31 dicembre 1994. 13. Il terzo ed il quinto motivo sono inammissibili. Le censure, nel sostenere che l’art. 48 dell’ACN non si presta ad un’interpretazione estensiva e che la [OSCURATO:PERSONA] è stata istituita solo dal 1996, non si confrontano in alcun modo con la sentenza impugnata, che ha richiamato il convincimento del giudice di primo grado in ordine alla fonte dell’obbligo contributivo, rinvenuto, per l’appunto, nell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici; la sentenza impugnata ha inoltre ritenuto indimostrato il pagamento della contribuzione omessa da parte dell’Azienda. Rispetto a tali affermazioni, ci si limita a contestare l’applicabilità dell’ACN alla lavoratrice, senza tuttavia precisare se e in che termini tale rilievo fosse già stato svolto in sede di gravame, al fine di contrastare il convincimento espresso dal Tribunale e mutuato dalla Corte d’appello, che ha, quindi, confermato l’inadempimento contributivo. La censura del terzo motivo difetta, dunque, di specificità, quale presupposto per consentire a questa Corte di vagliare, rispetto alla denunciata questione di applicabilità, se la stessa fosse già stata acclarata in precedenza, ove del caso in virtù di elementi, anche fattuali, non disponibili nella presente sede. Di conseguenza, il quinto motivo, relativo alla Gestione separata, si disvela inammissibile per difetto di rilevanza. 14. Il quarto motivo è infondato. La sentenza impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 c.c., sia che si tratti di lavoratore subordinato, sia che si tratti di lavoratore autonomo (Cass. Sez. L, 15/12/2023, n. 35162). Non rileva,dunque, la questione del mancato invio di atti interruttivi della prescrizione, nei termini prospettati dalla censura. 15. Il sesto motivo è inammissibile. La censura fa leva sull’art. 3, comma 10-ter della legge n. 335 del 1995, introdotto dal d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, che si riferisce agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, decorrenti dal 1° gennaio 1996; tali disposizioni non sono dunque conferenti rispetto alle domande proposte nel presente giudizio, riguardanti il risarcimento del danno per l’omessa contribuzione nel periodo dal 1987 al 1995. 16. L’ottavo motivo è inammissibile. Va, infatti , rammentato che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. Sez. 2, 31/08/2020, n. 18128), mentre la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale, insindacabile,del giudice di merito (v., per tutte, Cass. Sez. 6-3, 26/11/2020, n. 26912). 17. In conclusione, va accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno disattese le altre censure. La sentenza impugnata va, dunque , cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della ASL fino al 31dicembre 1994. 18. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate. P.Q.M Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, disattese le altre cens