CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 marzo 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 febbraio 2020 del Tribunale di Monza, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stata condannata alla pena, con i doppi benefici, di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti risalenti ai mesi di giugno e di ottobre 2012. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, in specie rilevava la sede effettiva della società trattandosi di delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche. Quanto alla società di cui la ricorrente era legale rappresentante, essa aveva infatti avuto sempre sede legale ed effettiva in Limbiate, comune facente parte del circondario del Tribunale di Milano e non di Monza, nella cui provincia il Comune era invece compreso. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione all'unico motivo di impugnazione, questa Corte ha ripetutamente affermato, tenuto conto del chiaro disposto normativo di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, che, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna e altri, Rv. 259783). E' stato infatti chiarito da questa Corte che, per le società, il fatto che il domicilio fiscale corrisponde, secondo il dettato dell'art. 58, comma 3, d.P.R. 600 del 1973, al luogo in cui è stabilita la sede legale determina una mera presunzione (relativa) di corrispondenza tra sede legale e domicilio fiscale, che presuppone la coincidenza tra sede legale e sede effettiva, in quanto l'ordinamento tributario non consente alle persone fisiche e giuridiche di determinare il domicilio fiscale a proprio piacimento in luoghi diversi da quelli che costituiscono il centro degli interessi. Sì che, ai fini della determinazione della competenza per territorio per i reati tributari in materia di dichiarazione, il iocus commissi delicti va individuato, per le persone giuridiche, in quello nel quale queste hanno il domicilio fiscale che, di regola, coincide con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta con la conseguenza che, qualora sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo nel quale si trova la sede effettiva della società ed in tale luogo il reato si considera consumato (in motivazione, Sez. 3 n. 20504 cit.). 4.1.1. In specie, non sussistono elementi per altrimenti collocare domicilio fiscale e sede effettiva della società, tant'è che anche il capo d'imputazione reca, quale luogo di consumazione, l'indicazione di "Limbiate e Monza". Al riguardo, la Corte territoriale - non contestando appunto l'effettività della sede legale e della coincidenza col domicilio fiscale - ha giustificato il rigetto dell'eccezione, tempestivamente proposta in primo grado (circostanza quest'ultima comunque pacifica e documentale), assumendo che l'imputata aveva presentato la dichiarazione dei redditi a Monza e che gli uffici tributari di Monza avevano proceduto all'accertamento e ai controlli. In tal senso ha invocato giurisprudenza relativa alla competenza per territorio in tema di omesso versamento dell'Iva. A questo proposito, peraltro, il reato di omesso versamento dell'Iva è previsto e sanzionato nel capo II del Titolo II del d.lgs. 74, per il quale si applica la regola in tesi generale di cui all'art. 18, comma 1 d.lgs. 74. Per quanto invece riguarda il reato di cui all'art. 2 cit., ascritto all'odierna ricorrente, esso è compreso nel capo I del Titolo II del medesimo decreto legislativo, e la competenza per territorio è regolata, nei termini che precedono, a norma dell'art. 18, comma 2 cit. 4.1.2. In specie, in difetto di qualsivoglia elemento di segno contrario, il domicilio fiscale va determinato in Limbiate, Comune dove era ubicata la sede della società e facente parte della Provincia di Monza e Brianza ma, al contempo, ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano. 5. Non può che ravvisarsi pertanto l'erroneità della sentenza impugnata e, ancor prima, della decisione di primo grado del Tribunale di Monza. 5.1. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano