Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 37818/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluse ledendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza emessa in data 27 settembre 2022 ha confermato la pronuncia di condanna resa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto, al fine di cedere a terzi, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina che si trovava occultata all'interno della vettura dallo stesso condotta.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso I) Difetto di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla sentenza di primo grado.

La sentenza è censurabile per mancanza della motivazione in merito al motivo d'appello, ritualmente dedotto dalla difesa, avente ad oggetto la richiesta di esclusione della recidiva qualificata a carico dell'imputato.

Il vizio risulta ictu ocu/i dalla lettura della sentenza, registrandosi l'assenza grafica di qualsivoglia pronuncia sullo specifico punto dedotto.

Pur avendo la difesa richiesto l'esclusione della ritenuta recidiva ex articolo 99, comma 4, cod. pen., la Corte di merito ha omesso ogni richiamo, anche implicito, sull'argomento.

Il giudice del gravame non ha in alcun modo affrontato il problema circa la ritenuta sussistenza o meno dell'elemento circostanziale; dall'omesso riferimento ad esso, in parte motiva e nel dispositivo, discendono inevitabili ricadute in punto di individuazione della pena da infliggere.

II) Violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen.; vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato è affetto da violazioni di legge in relazione all'articolo 62-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale, in violazione del dettato normativo, escluso la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, offrendo un apparato motivazionale disancorato dai criteri di individualizzazione e di proporzionalità della pena.

La Corte territoriale ha del tutto trascurato di considerare lo specifico motivo d'appello riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche pur sussistendo i presupposti per la loro applicazione.

III) Violazione di legge in relazione all'articolo 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90 e connesso vizio motivazionale.

Il provvedimento impugnato è inoltre affetto da violazione di legge in relazione all'articolo richiamato per avere la Corte territoriale, in viola2:ione del dettato normativo, escluso la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del 193 lavoro di pubblica utilità, avvalendosi di una motivazione disancorata dalla lettura della norma.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

E' noto come la giurisprudenza di questa Corte ammetta, in punto di riconoscimento della recidiva, anche la motivazione implicita (Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 01:"L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente"; Sez. 6, Sentenza n. 20271 del 27/04/2016,Duse, Rv. 267130 - 01:"L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere)".

Nel caso in esame sussistono le condizioni per ritenere che i giudici abbiano implicitamente motivato in ordine alle ragioni di esclusione della recidiva.

Nel passaggio motivazionale riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, si individuano precisi riferimenti ai precedenti specifici annoverati dall'imputate e all'allarmante sua personalità, suscettibili di rendere conto, sia pure implictamente, dell'accresciuta pericolosità sociale.

In proposito la Corte di merito ha così argomentato:"il primo giudice ha correttamente negato t2le beneficio in ragione dei precedenti penali del prevenuto, anche recenti e specifici e che denotano una particolarità insensibilità al rispetto delle leggi.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non vi sono elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione di tale beneficio con particolare riferimento al comportamento dell'imputato dopo il fatto.

In merito deve osservarsi come all'atto del controllo di polizia Bessila abbia tentato di darsi alla fuga innestando prontamente la retromarcia della sua auto e colpendo così il mezzo di servizio che si era posizionato alle sue spalle, sicché solo il pronto intervento dei verbalizzanti è riuscito ad impedirgli di sottrarsi definitivamente al controllo"; "Da ultimo si osserva che una recente segnalazione della polizia giudiziaria preposto al controllo ha rappresentato che l'imputato si è allontanato dal luogo degli arresti domiciliari e quindi anche sotto tale profilo il suo comportamento non può essere apprezzato positivamente ed anzi dà conto di una perdurante pericolosità ed incapacità di attenersi al rispetto delle leggi e delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria".

2. I rilievi sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della diffusa motivazione sulla negativa personalità dell'imputato e della gravità del fatto, sono parimenti infondati.

Occorre rammentare come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non configuri un diritto dell'imputato, essendo rimessa al prudente apprezzamento dei giudici di merito, la cui decisione, la quale può fondarsi anche su uno soltanto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., sfugge al sindacato di legittimità ove sia sorretta, come nel presente caso, da idonea motivazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

3. Del pari infondato è il rilievo sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, dpr 309/90.

Le argomentazioni illustrate in motivazione sono idonee a sostenere l'esclusione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dalla norma richiamata.

La invocata sostituzione non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione d screzionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Fiscella, Rv. 279757).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluse ledendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza emessa in data 27 settembre 2022 ha confermato la pronuncia di condanna resa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto, al fine di cedere a terzi, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina che si trovava occultata all'interno della vettura dallo stesso condotta. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso I) Difetto di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla sentenza di primo grado. La sentenza è censurabile per mancanza della motivazione in merito al motivo d'appello, ritualmente dedotto dalla difesa, avente ad oggetto la richiesta di esclusione della recidiva qualificata a carico dell'imputato. Il vizio risulta ictu ocu/i dalla lettura della sentenza, registrandosi l'assenza grafica di qualsivoglia pronuncia sullo specifico punto dedotto. Pur avendo la difesa richiesto l'esclusione della ritenuta recidiva ex articolo 99, comma 4, cod. pen., la Corte di merito ha omesso ogni richiamo, anche implicito, sull'argomento. Il giudice del gravame non ha in alcun modo affrontato il problema circa la ritenuta sussistenza o meno dell'elemento circostanziale; dall'omesso riferimento ad esso, in parte motiva e nel dispositivo, discendono inevitabili ricadute in punto di individuazione della pena da infliggere. II) Violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen.; vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato è affetto da violazioni di legge in relazione all'articolo 62-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale, in violazione del dettato normativo, escluso la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, offrendo un apparato motivazionale disancorato dai criteri di individualizzazione e di proporzionalità della pena. La Corte territoriale ha del tutto trascurato di considerare lo specifico motivo d'appello riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche pur sussistendo i presupposti per la loro applicazione. III) Violazione di legge in relazione all'articolo 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90 e connesso vizio motivazionale. Il provvedimento impugnato è inoltre affetto da violazione di legge in relazione all'articolo richiamato per avere la Corte territoriale, in viola2:ione del dettato normativo, escluso la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del 193 lavoro di pubblica utilità, avvalendosi di una motivazione disancorata dalla lettura della norma. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. E' noto come la giurisprudenza di questa Corte ammetta, in punto di riconoscimento della recidiva, anche la motivazione implicita (Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 01:"L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente"; Sez. 6, Sentenza n. 20271 del 27/04/2016,Duse, Rv. 267130 - 01:"L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere)". Nel caso in esame sussistono le condizioni per ritenere che i giudici abbiano implicitamente motivato in ordine alle ragioni di esclusione della recidiva. Nel passaggio motivazionale riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, si individuano precisi riferimenti ai precedenti specifici annoverati dall'imputate e all'allarmante sua personalità, suscettibili di rendere conto, sia pure implictamente, dell'accresciuta pericolosità sociale. In proposito la Corte di merito ha così argomentato:"il primo giudice ha correttamente negato t2le beneficio in ragione dei precedenti penali del prevenuto, anche recenti e specifici e che denotano una particolarità insensibilità al rispetto delle leggi. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non vi sono elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione di tale beneficio con particolare riferimento al comportamento dell'imputato dopo il fatto. In merito deve osservarsi come all'atto del controllo di polizia Bessila abbia tentato di darsi alla fuga innestando prontamente la retromarcia della sua auto e colpendo così il mezzo di servizio che si era posizionato alle sue spalle, sicché solo il pronto intervento dei verbalizzanti è riuscito ad impedirgli di sottrarsi definitivamente al controllo"; "Da ultimo si osserva che una recente segnalazione della polizia giudiziaria preposto al controllo ha rappresentato che l'imputato si è allontanato dal luogo degli arresti domiciliari e quindi anche sotto tale profilo il suo comportamento non può essere apprezzato positivamente ed anzi dà conto di una perdurante pericolosità ed incapacità di attenersi al rispetto delle leggi e delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria". 2. I rilievi sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della diffusa motivazione sulla negativa personalità dell'imputato e della gravità del fatto, sono parimenti infondati. Occorre rammentare come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non configuri un diritto dell'imputato, essendo rimessa al prudente apprezzamento dei giudici di merito, la cui decisione, la quale può fondarsi anche su uno soltanto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., sfugge al sindacato di legittimità ove sia sorretta, come nel presente caso, da idonea motivazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 3. Del pari infondato è il rilievo sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, dpr 309/90. Le argomentazioni illustrate in motivazione sono idonee a sostenere l'esclusione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dalla norma richiamata. La invocata sostituzione non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione d screzionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Fiscella, Rv. 279757). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris