CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 02666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte voglia provvedere alla correzione delle generalità del condannato riportate nell'ordinanza n. 4731/2021 emessa il 28.4.2021 nel senso che, laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]", debba intendersi "[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sollecita a questo ufficio la correzione del luogo di nascita (Caserta e non [OSCURATO:PERSONA]) nella sentenza emessa in data 28/04/2021, da questa Corte di Cassazione, nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (sentenza n. 20509/21 del 28/4/2021). L'ufficio ricorrente dà atto che analogo errore è contenuto anche nella sen- tenza di primo grado, emessa dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza di secondo grado emessa in data 30/9/2020 dalla Corte Appello Napoli, e chiede analoga correzione anche a quegli uffici. 2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato in data 2/11/2022 conclusioni scritte con cui ha chiesto procedersi alla correzione richiesta. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. E' pur vero, infatti, che l'art. 625bis cod. proc. pen. prevede al terzo comma che "l'errore materiale (...) può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità", ma il proposto ricorso non soddisfa l'onere di autosufficienza in quanto non permette alla Corte di comprendere se si sia trattato di un errore sulle generalità o di un errore di persona. L'Ufficio ricorrente, infatti, si è limitato a produrre in allegato all'istanza un certificato anagrafico che attesta l'esistenza di un soggetto che si chiama Roma- nelli Luigi e che è nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta e non a [OSCURATO:PERSONA] (CE) senza alcun ulteriore elemento che consenta di collegare tale certificato con la persona sottoposta a processo, peraltro identificata come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tutte e tre le sentenze. Non è dato di sapere, ad esempio, in difetto di allegazioni in proposito, se ci siano atti del procedimento nei quali il Romanelli sia stato identificato come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che possano dare contezza che il processo sia stato effettivamente celebrato nei suoi confronti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Il C igliere est