CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente al difetto di motivazione in ordine allascelta della misura cautelare applicata e il rigetto dei restanti motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA]. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catania, investito di richiesta di riesame aisensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare incarcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città indata 11 luglio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7legge n. 695 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. contestati nell'imputazioneprovvisoria. All’imputato – in esito a perquisizione dell’appartamento acquistato da pochi mesi daDaniela Lombardo, sua convivente more uxorio, e nel quale erano in corso lavori diristrutturazione – erano rinvenute due pistole aventi matricola abrasa (una delle quali con ilrelativo serbatoio), un fucile risultato provento di furto, numerose munizioni e gr. 34 disostanza stupefacente del tipo crack, contenuto in una borsa unitamente a un bilancino diprecisione. 2. Il Tribunale ha preliminarmente dato atto che l'istanza di riesame era stata limitataalle sole esigenze cautelari poiché la difesa dell’indagato, senza contestare i gravi indizi dicolpevolezza, aveva lamentato l'assenza delle esigenze cautelari, chiedendo l'annullamentodell'ordinanza ovvero, in via subordinata, la sostituzione della misura in atto con quella degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico.Dopo avere, dunque, brevemente riassunto gli elementi posti a fondamento dellagravità indiziaria, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale ha reputatosussistente quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui siprocede, evidenziando: i) sulla base del quantitativo di stupefacente, del numero delle armi edelle modalità di custodia di entrambe le tipologie di oggetto illeciti detenuti, il sicurocollegamento con ambienti criminali; ii) la gravità della condotta di detenzione di più armi,peraltro in parte clandestine e in parte provento di furto, unitamente alle munizioni,anch’esse numerose; iii) la personalità negativa, resa evidente da condanne per i reati dirapina ed estorsione. Riteneva, pertanto, che la misura applicata fosse l’unica idonea a fronteggiare l’indicataesigenza cautelare. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e articolatre motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. inpunto di totale mancanza di motivazione sull’eccezione, svolta in sede di udienza, di perditadi efficacia della misura cautelare a causa della trasmissione parziale al Tribunale dell’atto dicompravendita dell’immobile all’interno del quale sono state rinvenute le armi e lostupefacente.Lamenta, in particolare, che in detta occasione si era evidenziato come «nellaparte dell’atto non trasmessa dalla Procura emergessero elementi favorevoli all’indagato, siain ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che in ordine alla scelta della misura che,in mancanza il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare (ci si riferisce allo stato d’inagibilitàdell’abitazione)».3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e l’illogicità della motivazionerelativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Il giudizio prognostico sulla possibilità di recidiva sarebbe sganciato da qualsiasi datoobiettivo e ancorato a elementi del tutto aspecifici (quali la vicinanza agli ambienti criminali);la motivazione non avrebbe valorizzato l'elemento favorevole costituito dalle dichiarazionidell’indagato che aveva ammesso di essere conoscenza della presenza delle arminell’immobile per averle trovate in quel luogo.Sarebbe errato desumere la personalità negativa dell’indagato dalle precedenticondanne (riguardanti un mero scherzo di cattivo gusto di cui era vittima un amico), peraltrorisalenti al 2012.Difetterebbe, pertanto, una motivazione adeguata sul requisito dell’attualità del pericolodi recidiva. 3.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione aproposito della ritenuta impossibilità di sostituire la misura attuale con altra più mite e,segnatamente, quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio elettronico.Il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione sulla specifica richiesta delricorrente. L’ordinanza avrebbe trascurato i principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità ampiamente citata nel ricorso, secondo cui il giudice deve sempre motivarespecificamente l’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, anch’essarichiesta in occasione dell’udienza di riesame. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta in data 30 dicembre 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzalimitatamente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata eil rigetto dei restanti motivi di ricorso.5. La difesa, in data 7 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev'esserecomplessivamente rigettato. 1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.1.1. È fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema dimisure cautelari, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del Giudiceper le indagini preliminari prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nellaloro integralità. Il Pubblico ministero – si è condivisibilmente chiarito – ha un potere diselezione degli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misuracautelare. Si è, ad esempio, ritenuto che sono pienamente utilizzabili i risultati delle investigazioni,di cui il Pubblico Ministero abbia trasmesso non direttamente i supporti tecnici, ma i relativiverbali riassuntivi, purché quanto trasmesso sia rappresentativo degli elementi su cui sifonda la richiesta cautelare e sia, per tale via, garantito il diritto di difesa e lo sviluppo delcontraddittorio (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 6, n. 18448 del08/04/2016, Provenzano, Rv. 266928; Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv.257662). Non costituisce violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. la circostanzache questi, esercitando tale facoltà, «abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione delfatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quantovideoregistrato» (Sez.2,n. 8837 del20/11/2013, dep. 2014, Chinzeagulov, Rv.258788). Altrettanto pacifico è che «la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309,comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottopostial giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale inmodoincompleto» (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, Formica, Rv. 264681), ricollegandositale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Sez. 5, n.39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879.) Questa Corte ha altresì precisato che, in questo caso, il tribunale può decidereprescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare unatrasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a fardata dal primo invio di atti (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879, citata, inmotivazione). 1.2. Tanto premesso in diritto, nel caso che ci occupa il Tribunale si è attenuto aiprincipi sin qui sunteggiati.Risulta, invero, che il documento sia stato inoltrato, sebbene non integralmente.Il Tribunale ha utilizzato il documento al solo fine di ribadire l’attribuibilità dell’immobileall’indagato (fa espresso riferimento alla circostanza che erano in corso lavori diristrutturazione) e la circostanza è rimasta incontestata.Piuttosto il ricorrente non ha indicato, se non genericamente, il rilievo dell’acquisizionedel documento nella sua integralità.In proposito deve ribadirsi l‘ulteriore principio espresso da questa Corte secondo cui «intema d'impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunaledelriesamedi un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni attid'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comportal'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti alcontrollo del tribunale e se, all'esito della "provadiresistenza", gli elementi non trasmessisiano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare»(ex pluribus Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370).2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, attesa laconnessione logica delle questioni trattate, sono privi di pregio.A fondamento della ragionevole sussistenza del pericolo di reiterazione di reati dellastessa indole il Tribunale ha posto l’elevato allarme sociale dei fatti contestati per le ragioniindicate nella premessa del presente provvedimento e, segnatamente, la personalitànegativa dell’indagato desunta dalle precedenti condanne e dalla dimestichezza nell’usodelle armi e la facilità a procurarsele, indice di collegamenti con contesti criminali.Si tratta di motivazione rispettosa del principio secondo cui, in tema di misure cautelaripersonali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino,Rv. 288197 –01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769).Del pari corretta è la valorizzazione delle precedenti condanne, poiché tra gli elementirilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condottacriminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione iprecedenti risultanti dal certificato penale che, unitamente ai procedimenti pendenti a caricodell’indagato, sono idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concretopericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identicheo similari o, ancora, nei confronti della medesima persona offesa.Rileva, dunque, il Collegio che la gravità della valutazione riferita ai reati contestati e alpericolo cautelare, così come dettagliatamente articolata, ha complessivamente fondato lascelta di affidare la tutela delle esigenze di prevenire nuove condotte criminose al presidio dimaggiore afflittività.Tale motivazione resiste alle critiche difensive, del tutto generiche, ivi compresa larilettura del fatto oggetto del giudicato.Neppure è sindacabile in questa sede la motivazione del Tribunale quanto all'inidoneitàdella misura degli arresti domiciliari, anche con l'uso del c.d. braccialetto elettronico, atutelare le ritenute esigenze cautelari. Gli elementi indicati e la prognosi sulla personalitàdell'indagato, fondata sulla gravità delle contestazioni e sui carichi pendenti, infatti,giustificano la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore è insostituibile,essendo ogni altra misura meno afflittiva inadeguata a contenere le spinte criminosedell’indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilità.D’altro canto, nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità cui il Collegio aderisce, lavalutazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari contiene l'implicitapronuncia in merito all'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del c.d. braccialettoelettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del08/09/2016, Rv. 267933), anche nell'ipotesi prospettata dello svolgimento in un Comunediverso da quello dovesi sono svolti i fatti.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, come anticipato, dev'essererigettato.A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Dev'essere disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]