CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Como del 20 luglio 2020 che aveva affermato la sua penale responsabilità per i reati di furto e danneggiamento e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità, è anch'esso estremamente generico e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, connnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2