CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 16583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/2024Data pubblicazione 13/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 14/02/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 11149/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura speciale allegata alricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE di CAMPOBASSO R G n1465/2022 depositato il 27/04/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/2024Data pubblicazione 13/06/20241 Con decreto in data 27/04/2023 nel procedimento iscritto al n1465/2022 r g il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di* * cittadino nigeriano avente ad oggetto ladomanda reiterata presentata nel 2022 di riconoscimento dellostatus di rifugiato della protezione sussidiaria e di quellaumanitaria all esito del rigetto della relativa domanda da partedella competente [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riferiva diaver lasciato il suo * a causa del suo orientamento sessuale IlTribunale riteneva che non vi fossero nuovi elementi tali dagiustificare la domanda reiterata per non essere credibile lavicenda personale narrata dal richiedente2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto intimato3 Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la ”Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ex art 360 c p c comma 1n 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 comma 1 n 5”ii con il secondo motivo la “Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art 360 c p c comma 1 n 3 e omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art 360 comma 1 n 5” iii con il terzomotivo la ”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto exart 360 c p c comma 1 n 3 e omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art 360 comma 1 n 5 in relazione all applicabilità dell art 19Dlgs 286/98 come modificato da DL 130/20”2 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/20242 I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessioneData pubblicazione 13/06/2024sono fondati2 1 Il ricorrente deduce di aver allegato nel giudizio di merito ilprovvedimento del Giudice di * di Roma emesso nelprocedimento n 8385/21 R G Civile con cui veniva annullatal espulsione emessa dal Prefetto di Roma il 03 02 2021 in quantoegli era inespellibile per il suo orientamento sessuale Deducealtresì di aver depositato con le note di trattazione scritta del13 02 2023 “relazione descrittiva sul percorso di consulenza esostegno psicologico in corso con * * a firma dellopsicologo Dr * * e di avere anche depositato connote di trattazione scritta del 06 03 2023 “relazione di presa incarico del * * da parte di “Molise * – Centro contro lediscriminazioni verso le persone * * aggiornatodell * il * * * che tali documenti nonerano stati valutati da parte del Tribunale che aveva esaminatoesclusivamente il rapporto della * il * del * diPiacenza allegato al ricorso introduttivo primo motivo rimarcandoche in * l omosessualità è un reato punito con la detenzionein carcere Con il secondo motivo nel dolersi del mancatoriconoscimento della protezione internazionale sotto ulterioreprofilo adduce che l inverosimiglianza del narrato era stata desuntadal Tribunale valorizzando il fatto che il suo primo rapportoomosessuale era stato forzato e non consensuale mentre talecircostanza non era idonea a sminuire la rilevanza del suocomprovato orientamento sessuale Con il terzo motivo il ricorrentesi duole del diniego della protezione speciale e ribadisce che la suavulnerabilità era stata accertata dal Giudice di * di Roma con lacitata ordinanza passata in giudicato secondo cui il ricorrente erainespellibile perché avrebbe rischiato di subire trattamenti“quantomeno degradanti proprio a causa del suo orientamentosessuale” in caso di rimpatrio in *3 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/20242 2 * posto le censure colgono nel segno poiché il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiama con sufficiente specificità ex art 366 comma 1 n 6 codproc civ le allegazioni svolte nel giudizio di merito circa lerisultanze dei nuovi documenti prodotti che effettivamente nonsono stati presi in esame dal Tribunale e neppure risulta esaminatoil citato provvedimento del Giudice di * di Roma con cui erastato annullato il decreto di espulsione emesso nei confrontidell odierno ricorrente in base all accertato presupposto fattualedell omosessualità dello stessoSecondo l orientamento di questa Corte che il Collegio condivide Cass 16812/2018 il mancato esame di un documento puòessere denunciato per cassazione solo quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidarecon un giudizio di certezza e non di mera probabilità l efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento * specie la denuncia insede di legittimità contiene l indicazione delle ragioni per le quali idocumenti trascurati avrebbero connotazioni di decisività circa leloro risultanze sì da astrattamente determinare una decisionediversa stante la condizione sanzionata anche come reato degliomosessuali in * Il Tribunale ha inoltre obliterato diconsiderare il citato provvedimento del Giudice di * benchéemesso tra parti diverse e di valutare la valenza probatoria deifatti ivi accertati anche nel giudizio vertente sulla domandareiterata di protezione internazionale e speciale3 In conclusione i motivi di ricorso vanno accolti il decretoimpugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale diCampobasso in diversa composizione anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità4 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/2024Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoData pubblicazione 13/06/2024omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/2024Data pubblicazione 13/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 14/02/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 11149/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura speciale allegata alricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE di CAMPOBASSO R G n1465/2022 depositato il 27/04/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/2024Data pubblicazione 13/06/20241 Con decreto in data 27/04/2023 nel procedimento iscritto al n1465/2022 r g il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di* * cittadino nigeriano avente ad oggetto ladomanda reiterata presentata nel 2022 di riconoscimento dellostatus di rifugiato della protezione sussidiaria e di quellaumanitaria all esito del rigetto della relativa domanda da partedella competente [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riferiva diaver lasciato il suo * a causa del suo orientamento sessuale IlTribunale riteneva che non vi fossero nuovi elementi tali dagiustificare la domanda reiterata per non essere credibile lavicenda personale narrata dal richiedente2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto intimato3 Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la ”Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto ex art 360 c p c comma 1n 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 comma 1 n 5”ii con il secondo motivo la “Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art 360 c p c comma 1 n 3 e omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art 360 comma 1 n 5” iii con il terzomotivo la ”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto exart 360 c p c comma 1 n 3 e omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art 360 comma 1 n 5 in relazione all applicabilità dell art 19Dlgs 286/98 come modificato da DL 130/20”2 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/20242 I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessioneData pubblicazione 13/06/2024sono fondati2 1 Il ricorrente deduce di aver allegato nel giudizio di merito ilprovvedimento del Giudice di * di Roma emesso nelprocedimento n 8385/21 R G Civile con cui veniva annullatal espulsione emessa dal Prefetto di Roma il 03 02 2021 in quantoegli era inespellibile per il suo orientamento sessuale Deducealtresì di aver depositato con le note di trattazione scritta del13 02 2023 “relazione descrittiva sul percorso di consulenza esostegno psicologico in corso con * * a firma dellopsicologo Dr * * e di avere anche depositato connote di trattazione scritta del 06 03 2023 “relazione di presa incarico del * * da parte di “Molise * – Centro contro lediscriminazioni verso le persone * * aggiornatodell * il * * * che tali documenti nonerano stati valutati da parte del Tribunale che aveva esaminatoesclusivamente il rapporto della * il * del * diPiacenza allegato al ricorso introduttivo primo motivo rimarcandoche in * l omosessualità è un reato punito con la detenzionein carcere Con il secondo motivo nel dolersi del mancatoriconoscimento della protezione internazionale sotto ulterioreprofilo adduce che l inverosimiglianza del narrato era stata desuntadal Tribunale valorizzando il fatto che il suo primo rapportoomosessuale era stato forzato e non consensuale mentre talecircostanza non era idonea a sminuire la rilevanza del suocomprovato orientamento sessuale Con il terzo motivo il ricorrentesi duole del diniego della protezione speciale e ribadisce che la suavulnerabilità era stata accertata dal Giudice di * di Roma con lacitata ordinanza passata in giudicato secondo cui il ricorrente erainespellibile perché avrebbe rischiato di subire trattamenti“quantomeno degradanti proprio a causa del suo orientamentosessuale” in caso di rimpatrio in *3 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/20242 2 * posto le censure colgono nel segno poiché il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiama con sufficiente specificità ex art 366 comma 1 n 6 codproc civ le allegazioni svolte nel giudizio di merito circa lerisultanze dei nuovi documenti prodotti che effettivamente nonsono stati presi in esame dal Tribunale e neppure risulta esaminatoil citato provvedimento del Giudice di * di Roma con cui erastato annullato il decreto di espulsione emesso nei confrontidell odierno ricorrente in base all accertato presupposto fattualedell omosessualità dello stessoSecondo l orientamento di questa Corte che il Collegio condivide Cass 16812/2018 il mancato esame di un documento puòessere denunciato per cassazione solo quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidarecon un giudizio di certezza e non di mera probabilità l efficaciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento * specie la denuncia insede di legittimità contiene l indicazione delle ragioni per le quali idocumenti trascurati avrebbero connotazioni di decisività circa leloro risultanze sì da astrattamente determinare una decisionediversa stante la condizione sanzionata anche come reato degliomosessuali in * Il Tribunale ha inoltre obliterato diconsiderare il citato provvedimento del Giudice di * benchéemesso tra parti diverse e di valutare la valenza probatoria deifatti ivi accertati anche nel giudizio vertente sulla domandareiterata di protezione internazionale e speciale3 In conclusione i motivi di ricorso vanno accolti il decretoimpugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale diCampobasso in diversa composizione anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità4 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 11149/2023Numero sezionale 712/2024Numero di raccolta generale 16583/2024Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoData pubblicazione 13/06/2024omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52 P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa al Tribunale di Campobasso in diversa composizione ancheper la decisione sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma lì 14 febbraio 2024La Presidente* *5 di 5P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa al Tribunale di Campobasso in diversa composizione ancheper la decisione sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma lì 14 febbraio 2024La Presidente* *5 di 5