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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02444/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta l'omessa valutazione - da parte della Corte di appello di Perugia — della legittimità della prescrizione la cui violazione ha determinato la condanna, nonostante tale profilo non risulti essere stato proposto con l'appello ed egli non si dolga in modo specifico dell'omesso esame di tale profilo.

Rilevato, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 , Galdi, Rv. 270316); Considerato, poi, che il Mammoli, nel lamentare l'omessa valutazione della illegittimità della prescrizione violata, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico giuridico posto a fondamento della decisione impugnata che, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, Sentenza n. 12889 del 26/02/2018 , Rv. 272612 - 01).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta l'omessa valutazione - da parte della Corte di appello di Perugia — della legittimità della prescrizione la cui violazione ha determinato la condanna, nonostante tale profilo non risulti essere stato proposto con l'appello ed egli non si dolga in modo specifico dell'omesso esame di tale profilo. Rilevato, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 , Galdi, Rv. 270316); Considerato, poi, che il Mammoli, nel lamentare l'omessa valutazione della illegittimità della prescrizione violata, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico giuridico posto a fondamento della decisione impugnata che, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, Sentenza n. 12889 del 26/02/2018 , Rv. 272612 - 01). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre
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