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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2019

Cassazione n. 21685/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6352/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3109/07/2019 depositata in data 16 luglio 2019.

Oggetto: tributi – dogane – origine preferenziale – cooperazione amministrativa –silenzio -effetti N.6352/20 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo alla bolletta di importazione definitiva del 5 febbraio 2013 con il quale l’Ufficio, a fronte di importazione di merce di origine preferenziale nigeriana(pelli caprine), previo disconoscimento della genuinità del certificato di origine [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di cooperazione amministrativa, revocava il trattamento preferenziale e provvedeva a recuperare maggiori dazi, oltre IVA e acce ssori e , inoltre, emetteva atto di contestazione di sanzioniex art. 303, terzo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD).

La società contribuente ha eccepito la propria buona fede e ha dedotto che, stante il silenzio serbato dall’autorità doganale nigeriana, nonostante fosse stata avviata la procedura di cooperazione amministrativa, non era stato provato che i certificati di origine non fossero autentici.

2. La CTP diMilano ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 luglio 2019, per quanto qui ancora rileva, ha accoltol’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello illegittimo il recupero a posteriori dei maggiori dazi, in quanto nel caso di specie si era formato il silenzio sull’originalità dei certificati di origine senza un accertamento della loro falsità, nonostante l’avviso della cooperazione amministrativa, silenzio che deve considerarsi equivoco circa la falsità del certificato.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. N.6352/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino 97 e ss.

Reg. (CE) n. 2454/1993, nella parte in cui la sentenza di appello ha negato che il silenzio sulla autenticità del certificato possa inibire l’accertamento sull’origine della merce.

Osserva parte ricorrente che, in caso di seri e fondati dubbi sulla validità dell’attestazione dell’origine, ove non pervenga alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi dalla richiesta di verifica rivolta alle autorità beneficiarie del regime tariffario agevolatoe - ove a seguito di una seconda richiesta – non sia possibile determinare l’autenticità del certificato o l’effettiva origine dei prodotti, l’autorità doganale si deve astenere dal riconoscere la misura tariffaria preferenziale.

Ritiene parte ricorrente che nel caso di specie sussistano fondati dubbi sull’origine preferenziale della merceimportata, per cui l’Ufficio può contestare l’applicazione del regime tariffario preferenziale, anche in caso di silenzio dell’autorità doganale del Paese beneficiario della misura tariffaria agevolata.

2. Il ricorso è fondato.

Si osserva preliminarmente c ome la sentenza impugnata abbiaaffermato che «l’Agenzia non può supporre una presentazione scorretta da parte dell’esportatore delle informazioni, su cui si fonda il certificato FORM A e quindi non può contabilizzare dazi a posteriori».Pur non costituendo tale statuizione una autonoma ratio decidendi – non essendo idonea a reggere la decisione impugnata – la stessa è stata comunque cen surata dalla difesa erariale, che ha invocato la violazione degli artt. 97 e ss. del Reg. (CEE)n. 2454/1993, secondo cui l’Autorità doganale, nel caso di fondati dubbi sulla autenticità del certificato di origine, deve astenersi dal riconoscere il regime preferenziale sulla base della mera presentazione della dichiarazione doganalee delle dichiarazioni fornite dal contribuente.

3. Dispone , difatti, l’art. 97 - no n ies , par. 1, Reg. (CEE) n. 2454/1993 nella formulazione pro tempore che «ilcontrollo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta N.6352/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione».

Nel caso in cui venga fatta richiesta di cooperazione amministrativa delle autorità doganali del Paese beneficiario del trattamento daziario agevolato (art. 97-novies, par. 1, secondo comma) e risul ti trascorso invano il termine di sei mesi dalla richiesta senza alcuna risposta (art. 97-novies, par. 1, terzo comma), l’autorità doganale – ove nutra seri dubbi sull’effettiva origine della merce - deve inviare una seconda comunicazione(art. 97-novies, par. 2).

Ove anche in questo caso non sia pervenuta alcuna risposta entro il termine di quattro mesi, le autorità doganali del Paese di importazione si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali (art. 97-unvicies, par. 5).

4. Analogamente, l’art. 97-septies, par. 2Reg. cit. prevede che «le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del beneficio del sistema, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 97nonies rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:(…) nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica e: i) non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 97 nonies».

5. Il silenzio serbato dall’autorità doganale dello Stato beneficiario del trattamento preferenziale non può, pertanto, considerarsi ostativo al recupero a posteriori dei maggiori dazi nel caso in cui l’autorità doganale del Paese di importazione continui a nutrire seri dubbi sulla autenticità del certificato, perché in questo caso il certificato di origine prodotto dal contribuente non ammetterebbe prova contraria.

N.6352/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

6. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il certificato di origine delle merci emesso dalle autorità del Paese di esportazione costituisce titolo di legittimazione per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto, ma non ha efficacia di prova legale assoluta - tale da costituire presunzione iuris et de iuredella effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato - attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale (Cass., Sez.

V, 25 gennaio 2019, n. 2148; Cass., Sez.

V,30 ottobre 2013, n. 24439 ) .

7. Tale principio riposa sulla constatazione che «in un sistema di cooperazione quale è quello del regime preferenziale basato sulla ripartizione di competenze tra Stato d'esportazione e Stato d'importazione, la prova della inesattezza dei certificati di imputazione può ritenersi raggiunta nel caso in cui, all'esito di indagine condotta in cooperazione con lo Stato esportatore i certificati EUR-1 vengano invalidati (o meglio destituiti di efficacia probatoria) dalle autorità doganali del Paese beneficiario, e dunque non soltanto nel caso in cui sia positivamente accertato che le merci ivi indicate non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche nel caso in cui all'esito della indagine non sia possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine della merce indicata nel certificato, dovendo anche in quest'ultimo caso ritenersi privi di efficacia probatoria i certificati emessi dallo Stato esportatore, avendo in conseguenza indebitamente beneficiato della esenzione doganale i prodotti di "origine ignota" (Corte giustizia 7.12.1993 causa C-12/92 Huygen)» (Cass., Sez.

V, 9 ottobre 2019, nn. 25285-25286; Cass., Sez.

V, 14 marzo 2019, n. N.6352/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino 7285; Cass., Sez.

V, 28 febbraio 2019, n. 5959; Cass., n. 2148/2019, cit.; Cass., Sez.

V, 3 agosto 2012,n. 14036).

8. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «nel caso in cui l’autorità doganale del paese di importazione , in esito alla cooperazione amministrativa con le autorità competenti del Paese beneficiario di un trattamento tariffario preferenziale , nutra fondati dubbi sulla autenticità sul carattere originario dei prodotti o sulla validità della attestazione di origine, il silenzio serbato dall’autorità doganale del paese beneficiario non può inibire il disconoscimento del regime tariffario preferenziale».

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’esame delle questioni rim aste assorbite.

Al giudice del rinvio competerà anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6352/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3109/07/2019 depositata in data 16 luglio 2019. Oggetto: tributi – dogane – origine preferenziale – cooperazione amministrativa –silenzio -effetti N.6352/20 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo alla bolletta di importazione definitiva del 5 febbraio 2013 con il quale l’Ufficio, a fronte di importazione di merce di origine preferenziale nigeriana(pelli caprine), previo disconoscimento della genuinità del certificato di origine [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di cooperazione amministrativa, revocava il trattamento preferenziale e provvedeva a recuperare maggiori dazi, oltre IVA e acce ssori e , inoltre, emetteva atto di contestazione di sanzioniex art. 303, terzo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). La società contribuente ha eccepito la propria buona fede e ha dedotto che, stante il silenzio serbato dall’autorità doganale nigeriana, nonostante fosse stata avviata la procedura di cooperazione amministrativa, non era stato provato che i certificati di origine non fossero autentici. 2. La CTP diMilano ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 luglio 2019, per quanto qui ancora rileva, ha accoltol’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello illegittimo il recupero a posteriori dei maggiori dazi, in quanto nel caso di specie si era formato il silenzio sull’originalità dei certificati di origine senza un accertamento della loro falsità, nonostante l’avviso della cooperazione amministrativa, silenzio che deve considerarsi equivoco circa la falsità del certificato. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. N.6352/20 R.G. Est. F. D’Aquino 97 e ss. Reg. (CE) n. 2454/1993, nella parte in cui la sentenza di appello ha negato che il silenzio sulla autenticità del certificato possa inibire l’accertamento sull’origine della merce. Osserva parte ricorrente che, in caso di seri e fondati dubbi sulla validità dell’attestazione dell’origine, ove non pervenga alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi dalla richiesta di verifica rivolta alle autorità beneficiarie del regime tariffario agevolatoe - ove a seguito di una seconda richiesta – non sia possibile determinare l’autenticità del certificato o l’effettiva origine dei prodotti, l’autorità doganale si deve astenere dal riconoscere la misura tariffaria preferenziale. Ritiene parte ricorrente che nel caso di specie sussistano fondati dubbi sull’origine preferenziale della merceimportata, per cui l’Ufficio può contestare l’applicazione del regime tariffario preferenziale, anche in caso di silenzio dell’autorità doganale del Paese beneficiario della misura tariffaria agevolata. 2. Il ricorso è fondato. Si osserva preliminarmente c ome la sentenza impugnata abbiaaffermato che «l’Agenzia non può supporre una presentazione scorretta da parte dell’esportatore delle informazioni, su cui si fonda il certificato FORM A e quindi non può contabilizzare dazi a posteriori».Pur non costituendo tale statuizione una autonoma ratio decidendi – non essendo idonea a reggere la decisione impugnata – la stessa è stata comunque cen surata dalla difesa erariale, che ha invocato la violazione degli artt. 97 e ss. del Reg. (CEE)n. 2454/1993, secondo cui l’Autorità doganale, nel caso di fondati dubbi sulla autenticità del certificato di origine, deve astenersi dal riconoscere il regime preferenziale sulla base della mera presentazione della dichiarazione doganalee delle dichiarazioni fornite dal contribuente. 3. Dispone , difatti, l’art. 97 - no n ies , par. 1, Reg. (CEE) n. 2454/1993 nella formulazione pro tempore che «ilcontrollo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta N.6352/20 R.G. Est. F. D’Aquino le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione». Nel caso in cui venga fatta richiesta di cooperazione amministrativa delle autorità doganali del Paese beneficiario del trattamento daziario agevolato (art. 97-novies, par. 1, secondo comma) e risul ti trascorso invano il termine di sei mesi dalla richiesta senza alcuna risposta (art. 97-novies, par. 1, terzo comma), l’autorità doganale – ove nutra seri dubbi sull’effettiva origine della merce - deve inviare una seconda comunicazione(art. 97-novies, par. 2). Ove anche in questo caso non sia pervenuta alcuna risposta entro il termine di quattro mesi, le autorità doganali del Paese di importazione si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali (art. 97-unvicies, par. 5). 4. Analogamente, l’art. 97-septies, par. 2Reg. cit. prevede che «le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del beneficio del sistema, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 97nonies rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:(…) nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica e: i) non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 97 nonies». 5. Il silenzio serbato dall’autorità doganale dello Stato beneficiario del trattamento preferenziale non può, pertanto, considerarsi ostativo al recupero a posteriori dei maggiori dazi nel caso in cui l’autorità doganale del Paese di importazione continui a nutrire seri dubbi sulla autenticità del certificato, perché in questo caso il certificato di origine prodotto dal contribuente non ammetterebbe prova contraria. N.6352/20 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il certificato di origine delle merci emesso dalle autorità del Paese di esportazione costituisce titolo di legittimazione per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto, ma non ha efficacia di prova legale assoluta - tale da costituire presunzione iuris et de iuredella effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato - attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2148; Cass., Sez. V,30 ottobre 2013, n. 24439 ) . 7. Tale principio riposa sulla constatazione che «in un sistema di cooperazione quale è quello del regime preferenziale basato sulla ripartizione di competenze tra Stato d'esportazione e Stato d'importazione, la prova della inesattezza dei certificati di imputazione può ritenersi raggiunta nel caso in cui, all'esito di indagine condotta in cooperazione con lo Stato esportatore i certificati EUR-1 vengano invalidati (o meglio destituiti di efficacia probatoria) dalle autorità doganali del Paese beneficiario, e dunque non soltanto nel caso in cui sia positivamente accertato che le merci ivi indicate non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche nel caso in cui all'esito della indagine non sia possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine della merce indicata nel certificato, dovendo anche in quest'ultimo caso ritenersi privi di efficacia probatoria i certificati emessi dallo Stato esportatore, avendo in conseguenza indebitamente beneficiato della esenzione doganale i prodotti di "origine ignota" (Corte giustizia 7.12.1993 causa C-12/92 Huygen)» (Cass., Sez. V, 9 ottobre 2019, nn. 25285-25286; Cass., Sez. V, 14 marzo 2019, n. N.6352/20 R.G. Est. F. D’Aquino 7285; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5959; Cass., n. 2148/2019, cit.; Cass., Sez. V, 3 agosto 2012,n. 14036). 8. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «nel caso in cui l’autorità doganale del paese di importazione , in esito alla cooperazione amministrativa con le autorità competenti del Paese beneficiario di un trattamento tariffario preferenziale , nutra fondati dubbi sulla autenticità sul carattere originario dei prodotti o sulla validità della attestazione di origine, il silenzio serbato dall’autorità doganale del paese beneficiario non può inibire il disconoscimento del regime tariffario preferenziale». La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’esame delle questioni rim aste assorbite. Al giudice del rinvio competerà anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr
Sentenza Cassazione n. 21685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris