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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11559/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8951/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di reggio Calabria n. 3970/7/18, depositata il22 novembre 2018.

Oggetto: tributi doganali Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 112/1/12 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro la determinazione di rettifica di dichiarazione doganale per l'importazione di prodotti alimentari (funghi e tartufi) 2009.

La CTR osservava in particolare che l'accertamento chimico sulla qualità della merce importata, basante l'atto impositivo impugnato, non poteva rappresentare attendibilmente lo stato della merce stessa al momento dell'importazione in quanto effettuato un anno dopo e comunque risultando percentuali diverse di acido acetico tra il primo ed il secondo campionamento, trattandosi di merce contenuta in bidoni collocati all'aperto e quindi soggetta a variazioni fisiochimiche a causa degli agenti atmosferici.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione del regolamento 1196/97 CE e della nomenclatura attuativa, poiché la CTR ha ritenuto infondata la pretesa portata dall'atto impositivo impugnato, con riguardo alle percentuali di acido acetico e sale contenute nelle merci importate dalla società contribuente.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che: - «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

L’agenzia fiscale ricorrente infatti non fa null'altro che criticare il percorso logico-argomentativo e la valutazione probatoria del giudice tributario di appello, quindi inammissibilmente ne chiede una revisione, peraltro espressamente "titolando" il mezzo proposto come violazione di legge, invece che come vizio motivazionale, comunque inesistente, secondo l'ulteriore principio di diritto che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

U, n.8053 del 07/04/2014).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8951/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di reggio Calabria n. 3970/7/18, depositata il22 novembre 2018. Oggetto: tributi doganali Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 112/1/12 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro la determinazione di rettifica di dichiarazione doganale per l'importazione di prodotti alimentari (funghi e tartufi) 2009. La CTR osservava in particolare che l'accertamento chimico sulla qualità della merce importata, basante l'atto impositivo impugnato, non poteva rappresentare attendibilmente lo stato della merce stessa al momento dell'importazione in quanto effettuato un anno dopo e comunque risultando percentuali diverse di acido acetico tra il primo ed il secondo campionamento, trattandosi di merce contenuta in bidoni collocati all'aperto e quindi soggetta a variazioni fisiochimiche a causa degli agenti atmosferici. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione del regolamento 1196/97 CE e della nomenclatura attuativa, poiché la CTR ha ritenuto infondata la pretesa portata dall'atto impositivo impugnato, con riguardo alle percentuali di acido acetico e sale contenute nelle merci importate dalla società contribuente. La censura è inammissibile. Va ribadito che: - «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. L’agenzia fiscale ricorrente infatti non fa null'altro che criticare il percorso logico-argomentativo e la valutazione probatoria del giudice tributario di appello, quindi inammissibilmente ne chiede una revisione, peraltro espressamente "titolando" il mezzo proposto come violazione di legge, invece che come vizio motivazionale, comunque inesistente, secondo l'ulteriore principio di diritto che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U, n.8053 del 07/04/2014). In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la man
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