CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo compiutamente riscontrato il significativo dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del prevenuto (totali gr. 254,78 di hashish), il possesso di un bilancino di precisione rinvenuto a bordo del veicolo ove era rinvenuta la droga, dati logicamente indicativi di una destinazione allo spaccio. Quanto al diniego dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, i giudicanti in via assorbente hanno ritenuto non provata la condizione di tossicodipendenza del prevenuto o quella di mero assuntore di sostanze psicotrope (invero, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nella memoria difensiva depositata in sede di appello risulta allegata solo documentazione stipendiale del prevenuto), ciò che esclude in radice l'applicabilità della sanzione sostitutiva invocata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Pend;f9 31 AGO 2026