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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 agosto 2024

Cassazione n. 22903/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* ssa * * – Presidente –R G N 20278/2020* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * * – Consigliere – C C 24/04/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –Pen sioned inabilitàdei notaigiuPrriessduizpipoonsetiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20278 2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato e difeso per procura conferita amargine del ricorso per cassazione dagli avvocati * *E * * presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA]* * 23/A elegge domicilio– ricorrente –contro* [OSCURATO:PERSONA] * in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procuraconferita in calce al controricorso dagli avvocati * ** * * E * * * condomicilio eletto presso lo studio del primo difensore in [OSCURATO:PERSONA] PO25/B– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 133 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 31 gennaio 2020 R G N3976/2016* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24aprile 2024 dal Consigliere * *1 – Il dottor * Di * ricorre per cassazione sulla basedi due motivi contro la sentenza n 133 del 2020 pronunciata dallaCorte d appello di Roma e depositata il 31 gennaio 20201 1 – La Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a ottenerela pensione d inabilitàA fondamento della decisione i giudici del gravame hannoevidenziato che «L impossibilità di prosecuzione della funzione notarilea causa di una patologia specifica non può quindi prescinderedall esercizio in atto delle funzioni mentre come ritenuto dal primogiudice l appellante non ha più esercitato la professione fin dal 1993si trovava in stato di inabilitazione all esercizio delle funzioni notarili … e non ha più ripreso l attività di notaio fino alla domanda didispensa dalle funzioni per rinuncia» pagina 7 della pronunciad appello2 – La * nazionale del notariato resiste con controricorso3 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioin applicazione degli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primocomma cod proc civ4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5 – Entrambe le parti in prossimità dell adunanza in camera diconsiglio hanno depositato memoria illustrativa6 – All esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/20241 – Il presente giudizio trae origine dalla seguente vicenda di fattoche occorre ripercorrere nei suoi tratti salienti al fine d inquadrare iltema del decidere e le censure proposte1 1 – Il dottor * Di * iscritto alla * notarile dal 7luglio 1974 ha esercitato la professione di notaio fino al 9 dicembre1993 allorché è stato temporaneamente sospeso dall esercizio dellaprofessione dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma in séguitoa una ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Roma del 4 dicembre 1993* la Corte d appello di Roma con sentenza del 28 novembre2007 abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione per ireati che avevano dato origine alla sospensione temporanea e allacondanna in primo grado con sentenza del 22 dicembre 2005 il notaionon ha più esercitato la professione notarile nel periodo successivo al4 dicembre 1993 in quanto assoggettato ad altri procedimenti penalie inabilitato dapprima con ordinanza del 3 febbraio 1994 del [OSCURATO:PERSONA] quarta sezione penale quindi con ordinanza del 14 novembre1994 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso ilmedesimo TribunaleTali procedimenti hanno avuto il loro epilogo in una sentenza dicondanna emessa dalla Corte d appello di Roma il 22 febbraio 2002divenuta irrevocabile a decorrere dal 13 maggio 2003 eaccompagnata dall applicazione della pena accessoria dell interdizioneperpetua dai pubblici uffici1 2 – Il 23 aprile 2013 il professionista ha presentato istanza peril riconoscimento del trattamento pensionistico d inabilità in baseall art 10 comma 1 lettera b del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato e haallegato a supporto dell istanza una gravissima malattia alle cordevocali 3* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La domanda è stata respinta dal * esecutivo della * il10 ottobre 2013Il diniego della pensione è stato confermato tanto dal Tribunalequanto dalla Corte d appello sul presupposto dell insussistenza di unrequisito imprescindibile l esercizio attuale della funzione notarileIl tema del decidere è circoscritto in questa sede di legittimità alriconoscimento della pensione d inabilità cfr in tal senso leprecisazioni svolte alla pagina 2 del ricorso per cassazione in ordineall oggetto del giudizio e alla sintesi dei motivi di ricorsoNel presente giudizio non si controverte dunque della pensione dianzianità e dell indennità di cessazione che hanno formato oggetto deigiudizi di merito2 – Così delimitati i profili che permangono controversi occorreprocedere allo scrutinio dell odierno ricorsoContro la pronuncia della Corte d appello di Roma il ricorrenteformula due doglianze2 1 – Con il primo mezzo art 360 primo comma n 3 cod procciv il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt1362 e seguenti cod civ e dell art 44 della legge 16 febbraio 1913 n89 in relazione all art 10 comma 1 del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato* errato la Corte territoriale nel subordinare la concessionedella pensione d inabilità nel regime previdenziale dei notai alrequisito dell insorgenza dell inabilità durante l esercizio delle funzionie nell escludere la praticabilità dell unica interpretazione conforme aCostituzione delle previsioni regolamentari che induce a superare talerequisito2 2 – Con la seconda critica in via gradata il ricorrente formulaeccezione d illegittimità costituzionale dell art 10 comma 1 del citato* e degli artt 1 comma 4 2 comma 2 e 3 comma 2 del 4* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024decreto legislativo 30 giugno 1994 n 509 per violazione degli artt32 primo comma e 38 secondo comma Cost* non fosse praticabile una interpretazione adeguatrice sidimostrerebbe rilevante e non manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale delle previsioni richiamate3 – I motivi per la connessione che li unisce possono esserescrutinati congiuntamente e devono essere nel loro complessodisattesi4 – Per effetto dell art 1 comma 1 del d lgs n 509 del 1994 la* del notariato in quanto inclusa nell elenco A allegato al decretolegislativo è stata trasformata in ente con personalità giuridica didiritto privatoPer quel che concerne i regolamenti delle * privatizzate questaCorte ai fini del sindacato sull interpretazione ne ha negatol equiparabilità alle fonti normative secondarie e ne ha affermato ilvalore squisitamente negoziale da ultimo Cass sez lav 13 febbraio2024 n 3968 punto 4 delle Ragioni della decisione con riferimento al* *Ne consegue che il sindacato in sede di legittimità è circoscrittoalla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Cass sez lav2 dicembre 2020 n 27541 per i regolamenti della * nazionale diprevidenza e assistenza forense5 – Nel caso di specie nessuna violazione dei canoni in parola sipuò ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici d appello peraltroconvergente con quello del Tribunale5 1 – L art 10 comma 1 lettera b del * per l attivitàdi previdenza e solidarietà dispone che al notaio spetti la pensionenell ipotesi di cessazione dall esercizio delle funzioni «per inabilitàassoluta e permanente a proseguire nell esercizio delle funzioni»La Corte d appello di Roma muove dal rilievo che tale previsioneabbia un tenore letterale «inequivoco» e che l evento tutelato si 5* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024configuri come «l impossibilità per il notaio di proseguire nell eserciziodelle funzioni notarili in conseguenza della insorgenza di una patologiache comporti una inabilità assoluta e permanente allo svolgimento ditali funzioni» pagina 7 della pronuncia impugnataIn questa prospettiva requisito indefettibile è l esercizio in attodelle funzioni5 2 – La Corte territoriale esclude in fatto il ricorrere di talerequisito e disattende le argomentazioni del professionista incentratesulla circostanza che solo con decreto dirigenziale del 16 dicembre2016 sia sopravvenuta la cessazione dall esercizio delle funzioninotariliA tale riguardo i giudici d appello soggiungono che il 9 dicembre1993 il Consiglio notarile ha provveduto al ritiro del sigillo e alla nominadi un altro notaio e che questo attesta per tabulas l impossibilità diesercizio delle funzioniL esercizio effettivo delle funzioni non si può desumeredall iscrizione del professionista nell elenco dell anno 2014 dei notaiiscritti presso il Collegio notarile di appartenenza e neppuredall erogazione dell assegno d integrazione degli onorari o dalsuccessivo provvedimento di dispensa del 10 gennaio 2017 correlatoal dato eminentemente formale dell iscrizioneAd avviso della Corte d appello di Roma è ininfluente anche laconservazione dei documenti presso lo studio in quanto taleadempimento è prescritto dalla legge notarile proprio in conseguenzadel divieto di esercizio della professioneQuanto alle incombenze meramente formali della vidimazionequadrimestrale del repertorio degli atti tra vivi e dell ispezione ordinariabiennale da parte dell * notarile non denotano alcun esercizioeffettivo delle funzioni * che rileva è che nessun atto nelfrattempo sia stato stipulato 6* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024* infine è il pagamento del contributo di maternitàrichiesto una tantum per mero errore6 – L interpretazione delineata dalla Corte d appello di Roma èaderente al dato testuale che costituisce canone ermeneutico dicruciale importanzaLa pensione d inabilità è corrisposta al notaio che cessi dall eserciziodelle funzioni e tale richiamo non può che corrispondere a un eserciziodisciplinareIl regolamento si premura di specificare che il notaio cessadall esercizio delle funzioni «per inabilità assoluta e permanente aproseguire nell esercizio delle funzioni»La previsione postula così un nesso inscindibile tra l inabilità el impossibilità di proseguire nell esercizio delle funzioniAnche da questo punto di vista la lettera del regolamentopresuppone un esercizio in corso o comunque giuridicamente possibileche sia compromesso dalla successiva inabilitàSecondo il significato proprio delle parole la prosecuzione evocaun attività che si sta svolgendo o che si ha titolo a svolgere e cheproprio la sopravvenuta inabilità impedisce di portare a compimentoNel caso di specie in cui al professionista da tempo risalente è statointerdetto l esercizio della professione non è dato scorgere alcunaincidenza dell inabilità sopravvenuta sulla cessazione dell attivitàcorrelata a procedimenti penali e alle loro implicazioni disciplinariL interpretazione che ha condotto al rigetto della domanda nonsolo è suffragata dalla lettera ma anche dalla finalità di tutela che ilregime della previdenza di categoria specificamente persegueLa lettura alternativa che la parte ricorrente mostra di perorarenon soltanto pretermette il riferimento a un attività in corso ma sviliscel ulteriore non meno basilare presupposto della correlazione 7* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024eziologica tra l inabilità e l impedimento alla prosecuzione di un attivitàche dev essere pur sempre astrattamente possibileA tale considerazione si affianca l ulteriore rilievo che nel sindacatodell interpretazione delle previsioni regolamentari devoluto a questaCorte non è indispensabile che l interpretazione prescelta sia l unicaastrattamente possibile ma soltanto che si atteggi come una delleinterpretazioni plausibili ordinanza n 3968 del 2024 cit punto 5 delleRagioni della decisioneL interpretazione che i giudici del gravame scelgono di recepire inarmonia con l opzione ermeneutica già condivisa dal Tribunale poggiasu un dato testuale univoco e sulla disamina esaustiva delle finalitàimmanenti al regime previdenziale di cui si discute7 – Né l esegesi della sentenza impugnata tralascia la necessità diun interpretazione conforme a CostituzioneAnche con riguardo agli atti normativi l interpretazione adeguatricedev essere pur sempre compatibile con il dettato testuale * nelperimetro delle scelte che il testo dischiude all interprete prediligequella che salvaguarda l armonia con i principi costituzionali senzatravalicare i confini semantici delle parole in cui il precetto si esprimeL univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza delquale il tentativo d interpretazione conforme deve cedere il passo alsindacato di legittimità costituzionale da ultimo Corte costituzionalesentenza n 44 del 2024 punto 2 2 del Considerato in diritto8 – Tale considerazione introduce allo scrutinio della secondacensura che sollecita in via gradata il sindacato di costituzionalitàsulla disciplina applicabileNel caso di specie un siffatto sindacato non può essere utilmenteesperito per le convincenti ragioni illustrate dalla partecontroricorrente anche nella memoria illustrativa depositata inprossimità dell adunanza in camera di consiglio 8* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La Carta fondamentale art 134 Cost garantisce il vaglio dicostituzionalità per le sole leggi e per i soli atti aventi forza di legge Corte costituzionale ordinanza n 254 del 2016 in tema diregolamenti della * forenseIl vulnus che denuncia il ricorrente non risiede tanto nelleprevisioni del tutto neutre del d lgs n 509 del 1994 quanto nellaconcreta declinazione che la * del notariato nella sua autonomiaha ritenuto di conferire alla tutela previdenziale degl iscrittinell interpretazione che ha poi trovato l avallo delle sentenze di primoe di secondo gradoCome ha evidenziato la parte controricorrente i dubbi d illegittimitàcostituzionale adombrati nel ricorso si appuntano in definitiva sulladisciplina regolamentare e quanto alle disposizioni del d lgs n 509 del1994 non sono suffragati da argomentazioni risolutive* difatti si rivela la prospettazione enunciata nellamemoria illustrativa pagine 6 e seguenti sull incostituzionalità delleprevisioni che hanno autorizzato le * privatizzate all adozione diregolamenti * che da quest angolo visualediscenderebbe da una sorta di “lacuna” che neppure si indica in qualemodo il giudice delle leggi dovrebbe colmare o da vizi intrinseci che ilricorso non illustra in modo esauriente9 – Le censure che tendono per un verso a confutarel interpretazione delle previsioni regolamentari e per altro verso asollecitare un vaglio di costituzionalità non possono essere accolte neitermini in cui sono state formulateNé si può giungere a diverse conclusioni anche a volere ricondurrele doglianze nell alveo di una richiesta di più penetrante verifica dellaconformità a CostituzioneNon si può ritenere che le previsioni del regolamentonell interpretazione che i giudici d appello hanno ritenuto piùpersuasiva alla stregua del dato letterale e della ratio confliggano con 9* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024i principi sanciti dagli artt 32 e 38 Cost inscindibilmente connessi conl idea del contemperamento e con l ineludibile necessità di un marginedi apprezzamento discrezionaleNon si ravvisa alcun contrasto con il principio di ragionevolezzanell interpretazione che accorda una speciale tutela per il professionistanella sola ipotesi in cui siano proprio l inabilità e il deteriorarsi dellecondizioni di salute a precludere l esercizio della professione e dunquea costringere il notaio a interromperlaL assetto prefigurato dal regolamento presenta caratteri diparticolare favore in quanto prescinde da requisiti stringenti dianzianità contributiva come ha rimarcato la sentenza d appello pagina* plausibile interpretazione che i giudici del merito hannoindicato a questi tratti di spiccata specialità fa riscontro il vincolo dinecessaria interrelazione tra la sopraggiunta inabilità e la forzatainterruzione di un attività produttiva di redditoNe discende un bilanciamento tutt altro che irragionevole cheindividua secondo criteri non incongrui le situazioni meritevoli di piùincisiva protezione e tiene anche nel debito conto le peculiarità dellavicenda in esameL inabilità invero s inquadra in una protratta interruzionedell attività che non scaturisce da un impedimento transitorio tale danon elidere in futuro la possibilità di svolgerla ma da una grave lesionedi fondamentali doveri deontologici posti a presidio della «fiducia chela collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzionipunto 3 del Considerato in dirittoNel ricostruire il sistema nel suo complesso l interpretazionecontestata dal ricorrente afferma la forza cogente delle esigenze ditutela quando sia proprio l accentuarsi della vulnerabilità del 10* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024professionista a incidere sulla prosecuzione di un attività che in quelfrangente al notaio sia ancora giuridicamente consentitaUn ruolo primario compete dunque alla rilevanza eziologicadell inabilità rispetto alla cessazione di un attività che non dev essereinibita per altra causaIl criterio selettivo enucleato dall interprete attua così un punto diequilibrio non arbitrario tra la necessità di tutelare gl iscritti nellecondizioni di particolare bisogno cui l imprevedibile corso della vita liespone e l imperativo di garantire la sostenibilità del sistema delle* privatizzate anche mediante un opera di accorto discernimentodelle situazioni che meritano speciale protezionePer le considerazioni esposte l interpretazione della sentenzaimpugnata non genera il sospetto di violazione dei parametricostituzionali invocati dal ricorrente e non conduce a consideraretamquam non essent le previsioni regolamentari in virtù della primaziaassiologica della CostituzioneAnche da questo punto di vista l interpretazione del regolamentosupera il vaglio di non implausibilità che è rimesso a questa Corteanche alla stregua dei principi presidiati dalla Carta fondamentale10 – Il ricorso in ultima analisi dev essere respinto11 – Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivoseguono la soccombenza12 – Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per ilsorgere dell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione ove sia in concreto dovuto Cass S U 20 febbraio2020 n 431513 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti della 11* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024parte che ha instaurato una controversia avente ad oggetto ilriconoscimento della pensione d inabilità legata all accertamento didati inerenti alla saluteCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* ssa * * – Presidente –R G N 20278/2020* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * * – Consigliere – C C 24/04/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –Pen sioned inabilitàdei notaigiuPrriessduizpipoonsetiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20278 2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato e difeso per procura conferita amargine del ricorso per cassazione dagli avvocati * *E * * presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA]* * 23/A elegge domicilio– ricorrente –contro* [OSCURATO:PERSONA] * in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procuraconferita in calce al controricorso dagli avvocati * ** * * E * * * condomicilio eletto presso lo studio del primo difensore in [OSCURATO:PERSONA] PO25/B– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 133 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 31 gennaio 2020 R G N3976/2016* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24aprile 2024 dal Consigliere * *1 – Il dottor * Di * ricorre per cassazione sulla basedi due motivi contro la sentenza n 133 del 2020 pronunciata dallaCorte d appello di Roma e depositata il 31 gennaio 20201 1 – La Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a ottenerela pensione d inabilitàA fondamento della decisione i giudici del gravame hannoevidenziato che «L impossibilità di prosecuzione della funzione notarilea causa di una patologia specifica non può quindi prescinderedall esercizio in atto delle funzioni mentre come ritenuto dal primogiudice l appellante non ha più esercitato la professione fin dal 1993si trovava in stato di inabilitazione all esercizio delle funzioni notarili … e non ha più ripreso l attività di notaio fino alla domanda didispensa dalle funzioni per rinuncia» pagina 7 della pronunciad appello2 – La * nazionale del notariato resiste con controricorso3 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioin applicazione degli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primocomma cod proc civ4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5 – Entrambe le parti in prossimità dell adunanza in camera diconsiglio hanno depositato memoria illustrativa6 – All esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/20241 – Il presente giudizio trae origine dalla seguente vicenda di fattoche occorre ripercorrere nei suoi tratti salienti al fine d inquadrare iltema del decidere e le censure proposte1 1 – Il dottor * Di * iscritto alla * notarile dal 7luglio 1974 ha esercitato la professione di notaio fino al 9 dicembre1993 allorché è stato temporaneamente sospeso dall esercizio dellaprofessione dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma in séguitoa una ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Roma del 4 dicembre 1993* la Corte d appello di Roma con sentenza del 28 novembre2007 abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione per ireati che avevano dato origine alla sospensione temporanea e allacondanna in primo grado con sentenza del 22 dicembre 2005 il notaionon ha più esercitato la professione notarile nel periodo successivo al4 dicembre 1993 in quanto assoggettato ad altri procedimenti penalie inabilitato dapprima con ordinanza del 3 febbraio 1994 del [OSCURATO:PERSONA] quarta sezione penale quindi con ordinanza del 14 novembre1994 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso ilmedesimo TribunaleTali procedimenti hanno avuto il loro epilogo in una sentenza dicondanna emessa dalla Corte d appello di Roma il 22 febbraio 2002divenuta irrevocabile a decorrere dal 13 maggio 2003 eaccompagnata dall applicazione della pena accessoria dell interdizioneperpetua dai pubblici uffici1 2 – Il 23 aprile 2013 il professionista ha presentato istanza peril riconoscimento del trattamento pensionistico d inabilità in baseall art 10 comma 1 lettera b del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato e haallegato a supporto dell istanza una gravissima malattia alle cordevocali 3* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La domanda è stata respinta dal * esecutivo della * il10 ottobre 2013Il diniego della pensione è stato confermato tanto dal Tribunalequanto dalla Corte d appello sul presupposto dell insussistenza di unrequisito imprescindibile l esercizio attuale della funzione notarileIl tema del decidere è circoscritto in questa sede di legittimità alriconoscimento della pensione d inabilità cfr in tal senso leprecisazioni svolte alla pagina 2 del ricorso per cassazione in ordineall oggetto del giudizio e alla sintesi dei motivi di ricorsoNel presente giudizio non si controverte dunque della pensione dianzianità e dell indennità di cessazione che hanno formato oggetto deigiudizi di merito2 – Così delimitati i profili che permangono controversi occorreprocedere allo scrutinio dell odierno ricorsoContro la pronuncia della Corte d appello di Roma il ricorrenteformula due doglianze2 1 – Con il primo mezzo art 360 primo comma n 3 cod procciv il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt1362 e seguenti cod civ e dell art 44 della legge 16 febbraio 1913 n89 in relazione all art 10 comma 1 del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato* errato la Corte territoriale nel subordinare la concessionedella pensione d inabilità nel regime previdenziale dei notai alrequisito dell insorgenza dell inabilità durante l esercizio delle funzionie nell escludere la praticabilità dell unica interpretazione conforme aCostituzione delle previsioni regolamentari che induce a superare talerequisito2 2 – Con la seconda critica in via gradata il ricorrente formulaeccezione d illegittimità costituzionale dell art 10 comma 1 del citato* e degli artt 1 comma 4 2 comma 2 e 3 comma 2 del 4* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024decreto legislativo 30 giugno 1994 n 509 per violazione degli artt32 primo comma e 38 secondo comma Cost* non fosse praticabile una interpretazione adeguatrice sidimostrerebbe rilevante e non manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale delle previsioni richiamate3 – I motivi per la connessione che li unisce possono esserescrutinati congiuntamente e devono essere nel loro complessodisattesi4 – Per effetto dell art 1 comma 1 del d lgs n 509 del 1994 la* del notariato in quanto inclusa nell elenco A allegato al decretolegislativo è stata trasformata in ente con personalità giuridica didiritto privatoPer quel che concerne i regolamenti delle * privatizzate questaCorte ai fini del sindacato sull interpretazione ne ha negatol equiparabilità alle fonti normative secondarie e ne ha affermato ilvalore squisitamente negoziale da ultimo Cass sez lav 13 febbraio2024 n 3968 punto 4 delle Ragioni della decisione con riferimento al* *Ne consegue che il sindacato in sede di legittimità è circoscrittoalla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Cass sez lav2 dicembre 2020 n 27541 per i regolamenti della * nazionale diprevidenza e assistenza forense5 – Nel caso di specie nessuna violazione dei canoni in parola sipuò ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici d appello peraltroconvergente con quello del Tribunale5 1 – L art 10 comma 1 lettera b del * per l attivitàdi previdenza e solidarietà dispone che al notaio spetti la pensionenell ipotesi di cessazione dall esercizio delle funzioni «per inabilitàassoluta e permanente a proseguire nell esercizio delle funzioni»La Corte d appello di Roma muove dal rilievo che tale previsioneabbia un tenore letterale «inequivoco» e che l evento tutelato si 5* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024configuri come «l impossibilità per il notaio di proseguire nell eserciziodelle funzioni notarili in conseguenza della insorgenza di una patologiache comporti una inabilità assoluta e permanente allo svolgimento ditali funzioni» pagina 7 della pronuncia impugnataIn questa prospettiva requisito indefettibile è l esercizio in attodelle funzioni5 2 – La Corte territoriale esclude in fatto il ricorrere di talerequisito e disattende le argomentazioni del professionista incentratesulla circostanza che solo con decreto dirigenziale del 16 dicembre2016 sia sopravvenuta la cessazione dall esercizio delle funzioninotariliA tale riguardo i giudici d appello soggiungono che il 9 dicembre1993 il Consiglio notarile ha provveduto al ritiro del sigillo e alla nominadi un altro notaio e che questo attesta per tabulas l impossibilità diesercizio delle funzioniL esercizio effettivo delle funzioni non si può desumeredall iscrizione del professionista nell elenco dell anno 2014 dei notaiiscritti presso il Collegio notarile di appartenenza e neppuredall erogazione dell assegno d integrazione degli onorari o dalsuccessivo provvedimento di dispensa del 10 gennaio 2017 correlatoal dato eminentemente formale dell iscrizioneAd avviso della Corte d appello di Roma è ininfluente anche laconservazione dei documenti presso lo studio in quanto taleadempimento è prescritto dalla legge notarile proprio in conseguenzadel divieto di esercizio della professioneQuanto alle incombenze meramente formali della vidimazionequadrimestrale del repertorio degli atti tra vivi e dell ispezione ordinariabiennale da parte dell * notarile non denotano alcun esercizioeffettivo delle funzioni * che rileva è che nessun atto nelfrattempo sia stato stipulato 6* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024* infine è il pagamento del contributo di maternitàrichiesto una tantum per mero errore6 – L interpretazione delineata dalla Corte d appello di Roma èaderente al dato testuale che costituisce canone ermeneutico dicruciale importanzaLa pensione d inabilità è corrisposta al notaio che cessi dall eserciziodelle funzioni e tale richiamo non può che corrispondere a un eserciziodisciplinareIl regolamento si premura di specificare che il notaio cessadall esercizio delle funzioni «per inabilità assoluta e permanente aproseguire nell esercizio delle funzioni»La previsione postula così un nesso inscindibile tra l inabilità el impossibilità di proseguire nell esercizio delle funzioniAnche da questo punto di vista la lettera del regolamentopresuppone un esercizio in corso o comunque giuridicamente possibileche sia compromesso dalla successiva inabilitàSecondo il significato proprio delle parole la prosecuzione evocaun attività che si sta svolgendo o che si ha titolo a svolgere e cheproprio la sopravvenuta inabilità impedisce di portare a compimentoNel caso di specie in cui al professionista da tempo risalente è statointerdetto l esercizio della professione non è dato scorgere alcunaincidenza dell inabilità sopravvenuta sulla cessazione dell attivitàcorrelata a procedimenti penali e alle loro implicazioni disciplinariL interpretazione che ha condotto al rigetto della domanda nonsolo è suffragata dalla lettera ma anche dalla finalità di tutela che ilregime della previdenza di categoria specificamente persegueLa lettura alternativa che la parte ricorrente mostra di perorarenon soltanto pretermette il riferimento a un attività in corso ma sviliscel ulteriore non meno basilare presupposto della correlazione 7* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024eziologica tra l inabilità e l impedimento alla prosecuzione di un attivitàche dev essere pur sempre astrattamente possibileA tale considerazione si affianca l ulteriore rilievo che nel sindacatodell interpretazione delle previsioni regolamentari devoluto a questaCorte non è indispensabile che l interpretazione prescelta sia l unicaastrattamente possibile ma soltanto che si atteggi come una delleinterpretazioni plausibili ordinanza n 3968 del 2024 cit punto 5 delleRagioni della decisioneL interpretazione che i giudici del gravame scelgono di recepire inarmonia con l opzione ermeneutica già condivisa dal Tribunale poggiasu un dato testuale univoco e sulla disamina esaustiva delle finalitàimmanenti al regime previdenziale di cui si discute7 – Né l esegesi della sentenza impugnata tralascia la necessità diun interpretazione conforme a CostituzioneAnche con riguardo agli atti normativi l interpretazione adeguatricedev essere pur sempre compatibile con il dettato testuale * nelperimetro delle scelte che il testo dischiude all interprete prediligequella che salvaguarda l armonia con i principi costituzionali senzatravalicare i confini semantici delle parole in cui il precetto si esprimeL univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza delquale il tentativo d interpretazione conforme deve cedere il passo alsindacato di legittimità costituzionale da ultimo Corte costituzionalesentenza n 44 del 2024 punto 2 2 del Considerato in diritto8 – Tale considerazione introduce allo scrutinio della secondacensura che sollecita in via gradata il sindacato di costituzionalitàsulla disciplina applicabileNel caso di specie un siffatto sindacato non può essere utilmenteesperito per le convincenti ragioni illustrate dalla partecontroricorrente anche nella memoria illustrativa depositata inprossimità dell adunanza in camera di consiglio 8* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La Carta fondamentale art 134 Cost garantisce il vaglio dicostituzionalità per le sole leggi e per i soli atti aventi forza di legge Corte costituzionale ordinanza n 254 del 2016 in tema diregolamenti della * forenseIl vulnus che denuncia il ricorrente non risiede tanto nelleprevisioni del tutto neutre del d lgs n 509 del 1994 quanto nellaconcreta declinazione che la * del notariato nella sua autonomiaha ritenuto di conferire alla tutela previdenziale degl iscrittinell interpretazione che ha poi trovato l avallo delle sentenze di primoe di secondo gradoCome ha evidenziato la parte controricorrente i dubbi d illegittimitàcostituzionale adombrati nel ricorso si appuntano in definitiva sulladisciplina regolamentare e quanto alle disposizioni del d lgs n 509 del1994 non sono suffragati da argomentazioni risolutive* difatti si rivela la prospettazione enunciata nellamemoria illustrativa pagine 6 e seguenti sull incostituzionalità delleprevisioni che hanno autorizzato le * privatizzate all adozione diregolamenti * che da quest angolo visualediscenderebbe da una sorta di “lacuna” che neppure si indica in qualemodo il giudice delle leggi dovrebbe colmare o da vizi intrinseci che ilricorso non illustra in modo esauriente9 – Le censure che tendono per un verso a confutarel interpretazione delle previsioni regolamentari e per altro verso asollecitare un vaglio di costituzionalità non possono essere accolte neitermini in cui sono state formulateNé si può giungere a diverse conclusioni anche a volere ricondurrele doglianze nell alveo di una richiesta di più penetrante verifica dellaconformità a CostituzioneNon si può ritenere che le previsioni del regolamentonell interpretazione che i giudici d appello hanno ritenuto piùpersuasiva alla stregua del dato letterale e della ratio confliggano con 9* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024i principi sanciti dagli artt 32 e 38 Cost inscindibilmente connessi conl idea del contemperamento e con l ineludibile necessità di un marginedi apprezzamento discrezionaleNon si ravvisa alcun contrasto con il principio di ragionevolezzanell interpretazione che accorda una speciale tutela per il professionistanella sola ipotesi in cui siano proprio l inabilità e il deteriorarsi dellecondizioni di salute a precludere l esercizio della professione e dunquea costringere il notaio a interromperlaL assetto prefigurato dal regolamento presenta caratteri diparticolare favore in quanto prescinde da requisiti stringenti dianzianità contributiva come ha rimarcato la sentenza d appello pagina* plausibile interpretazione che i giudici del merito hannoindicato a questi tratti di spiccata specialità fa riscontro il vincolo dinecessaria interrelazione tra la sopraggiunta inabilità e la forzatainterruzione di un attività produttiva di redditoNe discende un bilanciamento tutt altro che irragionevole cheindividua secondo criteri non incongrui le situazioni meritevoli di piùincisiva protezione e tiene anche nel debito conto le peculiarità dellavicenda in esameL inabilità invero s inquadra in una protratta interruzionedell attività che non scaturisce da un impedimento transitorio tale danon elidere in futuro la possibilità di svolgerla ma da una grave lesionedi fondamentali doveri deontologici posti a presidio della «fiducia chela collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzionipunto 3 del Considerato in dirittoNel ricostruire il sistema nel suo complesso l interpretazionecontestata dal ricorrente afferma la forza cogente delle esigenze ditutela quando sia proprio l accentuarsi della vulnerabilità del 10* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024professionista a incidere sulla prosecuzione di un attività che in quelfrangente al notaio sia ancora giuridicamente consentitaUn ruolo primario compete dunque alla rilevanza eziologicadell inabilità rispetto alla cessazione di un attività che non dev essereinibita per altra causaIl criterio selettivo enucleato dall interprete attua così un punto diequilibrio non arbitrario tra la necessità di tutelare gl iscritti nellecondizioni di particolare bisogno cui l imprevedibile corso della vita liespone e l imperativo di garantire la sostenibilità del sistema delle* privatizzate anche mediante un opera di accorto discernimentodelle situazioni che meritano speciale protezionePer le considerazioni esposte l interpretazione della sentenzaimpugnata non genera il sospetto di violazione dei parametricostituzionali invocati dal ricorrente e non conduce a consideraretamquam non essent le previsioni regolamentari in virtù della primaziaassiologica della CostituzioneAnche da questo punto di vista l interpretazione del regolamentosupera il vaglio di non implausibilità che è rimesso a questa Corteanche alla stregua dei principi presidiati dalla Carta fondamentale10 – Il ricorso in ultima analisi dev essere respinto11 – Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivoseguono la soccombenza12 – Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per ilsorgere dell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione ove sia in concreto dovuto Cass S U 20 febbraio2020 n 431513 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti della 11* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024parte che ha instaurato una controversia avente ad oggetto ilriconoscimento della pensione d inabilità legata all accertamento didati inerenti alla salute P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro5 000 00 per compensi in Euro 200 00 per esborsi oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di leggeDichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell art 13 del d P R n 115 del 2002 ove dovutoDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 24 aprile 2024La Presidente* * 12P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro5 000 00 per compensi in Euro 200 00 per esborsi oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di leggeDichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell art 13 del d P R n 115 del 2002 ove dovutoDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 24 aprile 2024La Presidente* * 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* ssa * * – Presidente –R G N 20278/2020* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * * – Consigliere – C C 24/04/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –Pen sioned inabilitàdei notaigiuPrriessduizpipoonsetiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20278 2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato e difeso per procura conferita amargine del ricorso per cassazione dagli avvocati * *E * * presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA]* * 23/A elegge domicilio– ricorrente –contro* [OSCURATO:PERSONA] * in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procuraconferita in calce al controricorso dagli avvocati * ** * * E * * * condomicilio eletto presso lo studio del primo difensore in [OSCURATO:PERSONA] PO25/B– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 133 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 31 gennaio 2020 R G N3976/2016* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24aprile 2024 dal Consigliere * *1 – Il dottor * Di * ricorre per cassazione sulla basedi due motivi contro la sentenza n 133 del 2020 pronunciata dallaCorte d appello di Roma e depositata il 31 gennaio 20201 1 – La Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a ottenerela pensione d inabilitàA fondamento della decisione i giudici del gravame hannoevidenziato che «L impossibilità di prosecuzione della funzione notarilea causa di una patologia specifica non può quindi prescinderedall esercizio in atto delle funzioni mentre come ritenuto dal primogiudice l appellante non ha più esercitato la professione fin dal 1993si trovava in stato di inabilitazione all esercizio delle funzioni notarili … e non ha più ripreso l attività di notaio fino alla domanda didispensa dalle funzioni per rinuncia» pagina 7 della pronunciad appello2 – La * nazionale del notariato resiste con controricorso3 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioin applicazione degli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primocomma cod proc civ4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5 – Entrambe le parti in prossimità dell adunanza in camera diconsiglio hanno depositato memoria illustrativa6 – All esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/20241 – Il presente giudizio trae origine dalla seguente vicenda di fattoche occorre ripercorrere nei suoi tratti salienti al fine d inquadrare iltema del decidere e le censure proposte1 1 – Il dottor * Di * iscritto alla * notarile dal 7luglio 1974 ha esercitato la professione di notaio fino al 9 dicembre1993 allorché è stato temporaneamente sospeso dall esercizio dellaprofessione dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma in séguitoa una ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Roma del 4 dicembre 1993* la Corte d appello di Roma con sentenza del 28 novembre2007 abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione per ireati che avevano dato origine alla sospensione temporanea e allacondanna in primo grado con sentenza del 22 dicembre 2005 il notaionon ha più esercitato la professione notarile nel periodo successivo al4 dicembre 1993 in quanto assoggettato ad altri procedimenti penalie inabilitato dapprima con ordinanza del 3 febbraio 1994 del [OSCURATO:PERSONA] quarta sezione penale quindi con ordinanza del 14 novembre1994 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso ilmedesimo TribunaleTali procedimenti hanno avuto il loro epilogo in una sentenza dicondanna emessa dalla Corte d appello di Roma il 22 febbraio 2002divenuta irrevocabile a decorrere dal 13 maggio 2003 eaccompagnata dall applicazione della pena accessoria dell interdizioneperpetua dai pubblici uffici1 2 – Il 23 aprile 2013 il professionista ha presentato istanza peril riconoscimento del trattamento pensionistico d inabilità in baseall art 10 comma 1 lettera b del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato e haallegato a supporto dell istanza una gravissima malattia alle cordevocali 3* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La domanda è stata respinta dal * esecutivo della * il10 ottobre 2013Il diniego della pensione è stato confermato tanto dal Tribunalequanto dalla Corte d appello sul presupposto dell insussistenza di unrequisito imprescindibile l esercizio attuale della funzione notarileIl tema del decidere è circoscritto in questa sede di legittimità alriconoscimento della pensione d inabilità cfr in tal senso leprecisazioni svolte alla pagina 2 del ricorso per cassazione in ordineall oggetto del giudizio e alla sintesi dei motivi di ricorsoNel presente giudizio non si controverte dunque della pensione dianzianità e dell indennità di cessazione che hanno formato oggetto deigiudizi di merito2 – Così delimitati i profili che permangono controversi occorreprocedere allo scrutinio dell odierno ricorsoContro la pronuncia della Corte d appello di Roma il ricorrenteformula due doglianze2 1 – Con il primo mezzo art 360 primo comma n 3 cod procciv il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt1362 e seguenti cod civ e dell art 44 della legge 16 febbraio 1913 n89 in relazione all art 10 comma 1 del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato* errato la Corte territoriale nel subordinare la concessionedella pensione d inabilità nel regime previdenziale dei notai alrequisito dell insorgenza dell inabilità durante l esercizio delle funzionie nell escludere la praticabilità dell unica interpretazione conforme aCostituzione delle previsioni regolamentari che induce a superare talerequisito2 2 – Con la seconda critica in via gradata il ricorrente formulaeccezione d illegittimità costituzionale dell art 10 comma 1 del citato* e degli artt 1 comma 4 2 comma 2 e 3 comma 2 del 4* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024decreto legislativo 30 giugno 1994 n 509 per violazione degli artt32 primo comma e 38 secondo comma Cost* non fosse praticabile una interpretazione adeguatrice sidimostrerebbe rilevante e non manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale delle previsioni richiamate3 – I motivi per la connessione che li unisce possono esserescrutinati congiuntamente e devono essere nel loro complessodisattesi4 – Per effetto dell art 1 comma 1 del d lgs n 509 del 1994 la* del notariato in quanto inclusa nell elenco A allegato al decretolegislativo è stata trasformata in ente con personalità giuridica didiritto privatoPer quel che concerne i regolamenti delle * privatizzate questaCorte ai fini del sindacato sull interpretazione ne ha negatol equiparabilità alle fonti normative secondarie e ne ha affermato ilvalore squisitamente negoziale da ultimo Cass sez lav 13 febbraio2024 n 3968 punto 4 delle Ragioni della decisione con riferimento al* *Ne consegue che il sindacato in sede di legittimità è circoscrittoalla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Cass sez lav2 dicembre 2020 n 27541 per i regolamenti della * nazionale diprevidenza e assistenza forense5 – Nel caso di specie nessuna violazione dei canoni in parola sipuò ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici d appello peraltroconvergente con quello del Tribunale5 1 – L art 10 comma 1 lettera b del * per l attivitàdi previdenza e solidarietà dispone che al notaio spetti la pensionenell ipotesi di cessazione dall esercizio delle funzioni «per inabilitàassoluta e permanente a proseguire nell esercizio delle funzioni»La Corte d appello di Roma muove dal rilievo che tale previsioneabbia un tenore letterale «inequivoco» e che l evento tutelato si 5* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024configuri come «l impossibilità per il notaio di proseguire nell eserciziodelle funzioni notarili in conseguenza della insorgenza di una patologiache comporti una inabilità assoluta e permanente allo svolgimento ditali funzioni» pagina 7 della pronuncia impugnataIn questa prospettiva requisito indefettibile è l esercizio in attodelle funzioni5 2 – La Corte territoriale esclude in fatto il ricorrere di talerequisito e disattende le argomentazioni del professionista incentratesulla circostanza che solo con decreto dirigenziale del 16 dicembre2016 sia sopravvenuta la cessazione dall esercizio delle funzioninotariliA tale riguardo i giudici d appello soggiungono che il 9 dicembre1993 il Consiglio notarile ha provveduto al ritiro del sigillo e alla nominadi un altro notaio e che questo attesta per tabulas l impossibilità diesercizio delle funzioniL esercizio effettivo delle funzioni non si può desumeredall iscrizione del professionista nell elenco dell anno 2014 dei notaiiscritti presso il Collegio notarile di appartenenza e neppuredall erogazione dell assegno d integrazione degli onorari o dalsuccessivo provvedimento di dispensa del 10 gennaio 2017 correlatoal dato eminentemente formale dell iscrizioneAd avviso della Corte d appello di Roma è ininfluente anche laconservazione dei documenti presso lo studio in quanto taleadempimento è prescritto dalla legge notarile proprio in conseguenzadel divieto di esercizio della professioneQuanto alle incombenze meramente formali della vidimazionequadrimestrale del repertorio degli atti tra vivi e dell ispezione ordinariabiennale da parte dell * notarile non denotano alcun esercizioeffettivo delle funzioni * che rileva è che nessun atto nelfrattempo sia stato stipulato 6* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024* infine è il pagamento del contributo di maternitàrichiesto una tantum per mero errore6 – L interpretazione delineata dalla Corte d appello di Roma èaderente al dato testuale che costituisce canone ermeneutico dicruciale importanzaLa pensione d inabilità è corrisposta al notaio che cessi dall eserciziodelle funzioni e tale richiamo non può che corrispondere a un eserciziodisciplinareIl regolamento si premura di specificare che il notaio cessadall esercizio delle funzioni «per inabilità assoluta e permanente aproseguire nell esercizio delle funzioni»La previsione postula così un nesso inscindibile tra l inabilità el impossibilità di proseguire nell esercizio delle funzioniAnche da questo punto di vista la lettera del regolamentopresuppone un esercizio in corso o comunque giuridicamente possibileche sia compromesso dalla successiva inabilitàSecondo il significato proprio delle parole la prosecuzione evocaun attività che si sta svolgendo o che si ha titolo a svolgere e cheproprio la sopravvenuta inabilità impedisce di portare a compimentoNel caso di specie in cui al professionista da tempo risalente è statointerdetto l esercizio della professione non è dato scorgere alcunaincidenza dell inabilità sopravvenuta sulla cessazione dell attivitàcorrelata a procedimenti penali e alle loro implicazioni disciplinariL interpretazione che ha condotto al rigetto della domanda nonsolo è suffragata dalla lettera ma anche dalla finalità di tutela che ilregime della previdenza di categoria specificamente persegueLa lettura alternativa che la parte ricorrente mostra di perorarenon soltanto pretermette il riferimento a un attività in corso ma sviliscel ulteriore non meno basilare presupposto della correlazione 7* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024eziologica tra l inabilità e l impedimento alla prosecuzione di un attivitàche dev essere pur sempre astrattamente possibileA tale considerazione si affianca l ulteriore rilievo che nel sindacatodell interpretazione delle previsioni regolamentari devoluto a questaCorte non è indispensabile che l interpretazione prescelta sia l unicaastrattamente possibile ma soltanto che si atteggi come una delleinterpretazioni plausibili ordinanza n 3968 del 2024 cit punto 5 delleRagioni della decisioneL interpretazione che i giudici del gravame scelgono di recepire inarmonia con l opzione ermeneutica già condivisa dal Tribunale poggiasu un dato testuale univoco e sulla disamina esaustiva delle finalitàimmanenti al regime previdenziale di cui si discute7 – Né l esegesi della sentenza impugnata tralascia la necessità diun interpretazione conforme a CostituzioneAnche con riguardo agli atti normativi l interpretazione adeguatricedev essere pur sempre compatibile con il dettato testuale * nelperimetro delle scelte che il testo dischiude all interprete prediligequella che salvaguarda l armonia con i principi costituzionali senzatravalicare i confini semantici delle parole in cui il precetto si esprimeL univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza delquale il tentativo d interpretazione conforme deve cedere il passo alsindacato di legittimità costituzionale da ultimo Corte costituzionalesentenza n 44 del 2024 punto 2 2 del Considerato in diritto8 – Tale considerazione introduce allo scrutinio della secondacensura che sollecita in via gradata il sindacato di costituzionalitàsulla disciplina applicabileNel caso di specie un siffatto sindacato non può essere utilmenteesperito per le convincenti ragioni illustrate dalla partecontroricorrente anche nella memoria illustrativa depositata inprossimità dell adunanza in camera di consiglio 8* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La Carta fondamentale art 134 Cost garantisce il vaglio dicostituzionalità per le sole leggi e per i soli atti aventi forza di legge Corte costituzionale ordinanza n 254 del 2016 in tema diregolamenti della * forenseIl vulnus che denuncia il ricorrente non risiede tanto nelleprevisioni del tutto neutre del d lgs n 509 del 1994 quanto nellaconcreta declinazione che la * del notariato nella sua autonomiaha ritenuto di conferire alla tutela previdenziale degl iscrittinell interpretazione che ha poi trovato l avallo delle sentenze di primoe di secondo gradoCome ha evidenziato la parte controricorrente i dubbi d illegittimitàcostituzionale adombrati nel ricorso si appuntano in definitiva sulladisciplina regolamentare e quanto alle disposizioni del d lgs n 509 del1994 non sono suffragati da argomentazioni risolutive* difatti si rivela la prospettazione enunciata nellamemoria illustrativa pagine 6 e seguenti sull incostituzionalità delleprevisioni che hanno autorizzato le * privatizzate all adozione diregolamenti * che da quest angolo visualediscenderebbe da una sorta di “lacuna” che neppure si indica in qualemodo il giudice delle leggi dovrebbe colmare o da vizi intrinseci che ilricorso non illustra in modo esauriente9 – Le censure che tendono per un verso a confutarel interpretazione delle previsioni regolamentari e per altro verso asollecitare un vaglio di costituzionalità non possono essere accolte neitermini in cui sono state formulateNé si può giungere a diverse conclusioni anche a volere ricondurrele doglianze nell alveo di una richiesta di più penetrante verifica dellaconformità a CostituzioneNon si può ritenere che le previsioni del regolamentonell interpretazione che i giudici d appello hanno ritenuto piùpersuasiva alla stregua del dato letterale e della ratio confliggano con 9* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024i principi sanciti dagli artt 32 e 38 Cost inscindibilmente connessi conl idea del contemperamento e con l ineludibile necessità di un marginedi apprezzamento discrezionaleNon si ravvisa alcun contrasto con il principio di ragionevolezzanell interpretazione che accorda una speciale tutela per il professionistanella sola ipotesi in cui siano proprio l inabilità e il deteriorarsi dellecondizioni di salute a precludere l esercizio della professione e dunquea costringere il notaio a interromperlaL assetto prefigurato dal regolamento presenta caratteri diparticolare favore in quanto prescinde da requisiti stringenti dianzianità contributiva come ha rimarcato la sentenza d appello pagina* plausibile interpretazione che i giudici del merito hannoindicato a questi tratti di spiccata specialità fa riscontro il vincolo dinecessaria interrelazione tra la sopraggiunta inabilità e la forzatainterruzione di un attività produttiva di redditoNe discende un bilanciamento tutt altro che irragionevole cheindividua secondo criteri non incongrui le situazioni meritevoli di piùincisiva protezione e tiene anche nel debito conto le peculiarità dellavicenda in esameL inabilità invero s inquadra in una protratta interruzionedell attività che non scaturisce da un impedimento transitorio tale danon elidere in futuro la possibilità di svolgerla ma da una grave lesionedi fondamentali doveri deontologici posti a presidio della «fiducia chela collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzionipunto 3 del Considerato in dirittoNel ricostruire il sistema nel suo complesso l interpretazionecontestata dal ricorrente afferma la forza cogente delle esigenze ditutela quando sia proprio l accentuarsi della vulnerabilità del 10* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024professionista a incidere sulla prosecuzione di un attività che in quelfrangente al notaio sia ancora giuridicamente consentitaUn ruolo primario compete dunque alla rilevanza eziologicadell inabilità rispetto alla cessazione di un attività che non dev essereinibita per altra causaIl criterio selettivo enucleato dall interprete attua così un punto diequilibrio non arbitrario tra la necessità di tutelare gl iscritti nellecondizioni di particolare bisogno cui l imprevedibile corso della vita liespone e l imperativo di garantire la sostenibilità del sistema delle* privatizzate anche mediante un opera di accorto discernimentodelle situazioni che meritano speciale protezionePer le considerazioni esposte l interpretazione della sentenzaimpugnata non genera il sospetto di violazione dei parametricostituzionali invocati dal ricorrente e non conduce a consideraretamquam non essent le previsioni regolamentari in virtù della primaziaassiologica della CostituzioneAnche da questo punto di vista l interpretazione del regolamentosupera il vaglio di non implausibilità che è rimesso a questa Corteanche alla stregua dei principi presidiati dalla Carta fondamentale10 – Il ricorso in ultima analisi dev essere respinto11 – Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivoseguono la soccombenza12 – Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per ilsorgere dell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione ove sia in concreto dovuto Cass S U 20 febbraio2020 n 431513 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti della 11* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024parte che ha instaurato una controversia avente ad oggetto ilriconoscimento della pensione d inabilità legata all accertamento didati inerenti alla saluteCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* ssa * * – Presidente –R G N 20278/2020* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – Rep* * * * – Consigliere – C C 24/04/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –Pen sioned inabilitàdei notaigiuPrriessduizpipoonsetiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 20278 2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato e difeso per procura conferita amargine del ricorso per cassazione dagli avvocati * *E * * presso lo studio dei quali in [OSCURATO:PERSONA]* * 23/A elegge domicilio– ricorrente –contro* [OSCURATO:PERSONA] * in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procuraconferita in calce al controricorso dagli avvocati * ** * * E * * * condomicilio eletto presso lo studio del primo difensore in [OSCURATO:PERSONA] PO25/B– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 133 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 31 gennaio 2020 R G N3976/2016* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24aprile 2024 dal Consigliere * *1 – Il dottor * Di * ricorre per cassazione sulla basedi due motivi contro la sentenza n 133 del 2020 pronunciata dallaCorte d appello di Roma e depositata il 31 gennaio 20201 1 – La Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a ottenerela pensione d inabilitàA fondamento della decisione i giudici del gravame hannoevidenziato che «L impossibilità di prosecuzione della funzione notarilea causa di una patologia specifica non può quindi prescinderedall esercizio in atto delle funzioni mentre come ritenuto dal primogiudice l appellante non ha più esercitato la professione fin dal 1993si trovava in stato di inabilitazione all esercizio delle funzioni notarili … e non ha più ripreso l attività di notaio fino alla domanda didispensa dalle funzioni per rinuncia» pagina 7 della pronunciad appello2 – La * nazionale del notariato resiste con controricorso3 – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioin applicazione degli artt 375 secondo comma e 380 bis 1 primocomma cod proc civ4 – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte5 – Entrambe le parti in prossimità dell adunanza in camera diconsiglio hanno depositato memoria illustrativa6 – All esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art 380 bis 1secondo comma cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE 2* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/20241 – Il presente giudizio trae origine dalla seguente vicenda di fattoche occorre ripercorrere nei suoi tratti salienti al fine d inquadrare iltema del decidere e le censure proposte1 1 – Il dottor * Di * iscritto alla * notarile dal 7luglio 1974 ha esercitato la professione di notaio fino al 9 dicembre1993 allorché è stato temporaneamente sospeso dall esercizio dellaprofessione dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma in séguitoa una ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Roma del 4 dicembre 1993* la Corte d appello di Roma con sentenza del 28 novembre2007 abbia dichiarato di non doversi procedere per prescrizione per ireati che avevano dato origine alla sospensione temporanea e allacondanna in primo grado con sentenza del 22 dicembre 2005 il notaionon ha più esercitato la professione notarile nel periodo successivo al4 dicembre 1993 in quanto assoggettato ad altri procedimenti penalie inabilitato dapprima con ordinanza del 3 febbraio 1994 del [OSCURATO:PERSONA] quarta sezione penale quindi con ordinanza del 14 novembre1994 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso ilmedesimo TribunaleTali procedimenti hanno avuto il loro epilogo in una sentenza dicondanna emessa dalla Corte d appello di Roma il 22 febbraio 2002divenuta irrevocabile a decorrere dal 13 maggio 2003 eaccompagnata dall applicazione della pena accessoria dell interdizioneperpetua dai pubblici uffici1 2 – Il 23 aprile 2013 il professionista ha presentato istanza peril riconoscimento del trattamento pensionistico d inabilità in baseall art 10 comma 1 lettera b del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato e haallegato a supporto dell istanza una gravissima malattia alle cordevocali 3* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La domanda è stata respinta dal * esecutivo della * il10 ottobre 2013Il diniego della pensione è stato confermato tanto dal Tribunalequanto dalla Corte d appello sul presupposto dell insussistenza di unrequisito imprescindibile l esercizio attuale della funzione notarileIl tema del decidere è circoscritto in questa sede di legittimità alriconoscimento della pensione d inabilità cfr in tal senso leprecisazioni svolte alla pagina 2 del ricorso per cassazione in ordineall oggetto del giudizio e alla sintesi dei motivi di ricorsoNel presente giudizio non si controverte dunque della pensione dianzianità e dell indennità di cessazione che hanno formato oggetto deigiudizi di merito2 – Così delimitati i profili che permangono controversi occorreprocedere allo scrutinio dell odierno ricorsoContro la pronuncia della Corte d appello di Roma il ricorrenteformula due doglianze2 1 – Con il primo mezzo art 360 primo comma n 3 cod procciv il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt1362 e seguenti cod civ e dell art 44 della legge 16 febbraio 1913 n89 in relazione all art 10 comma 1 del * per l attività diprevidenza e solidarietà della * nazionale del notariato* errato la Corte territoriale nel subordinare la concessionedella pensione d inabilità nel regime previdenziale dei notai alrequisito dell insorgenza dell inabilità durante l esercizio delle funzionie nell escludere la praticabilità dell unica interpretazione conforme aCostituzione delle previsioni regolamentari che induce a superare talerequisito2 2 – Con la seconda critica in via gradata il ricorrente formulaeccezione d illegittimità costituzionale dell art 10 comma 1 del citato* e degli artt 1 comma 4 2 comma 2 e 3 comma 2 del 4* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024decreto legislativo 30 giugno 1994 n 509 per violazione degli artt32 primo comma e 38 secondo comma Cost* non fosse praticabile una interpretazione adeguatrice sidimostrerebbe rilevante e non manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale delle previsioni richiamate3 – I motivi per la connessione che li unisce possono esserescrutinati congiuntamente e devono essere nel loro complessodisattesi4 – Per effetto dell art 1 comma 1 del d lgs n 509 del 1994 la* del notariato in quanto inclusa nell elenco A allegato al decretolegislativo è stata trasformata in ente con personalità giuridica didiritto privatoPer quel che concerne i regolamenti delle * privatizzate questaCorte ai fini del sindacato sull interpretazione ne ha negatol equiparabilità alle fonti normative secondarie e ne ha affermato ilvalore squisitamente negoziale da ultimo Cass sez lav 13 febbraio2024 n 3968 punto 4 delle Ragioni della decisione con riferimento al* *Ne consegue che il sindacato in sede di legittimità è circoscrittoalla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Cass sez lav2 dicembre 2020 n 27541 per i regolamenti della * nazionale diprevidenza e assistenza forense5 – Nel caso di specie nessuna violazione dei canoni in parola sipuò ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici d appello peraltroconvergente con quello del Tribunale5 1 – L art 10 comma 1 lettera b del * per l attivitàdi previdenza e solidarietà dispone che al notaio spetti la pensionenell ipotesi di cessazione dall esercizio delle funzioni «per inabilitàassoluta e permanente a proseguire nell esercizio delle funzioni»La Corte d appello di Roma muove dal rilievo che tale previsioneabbia un tenore letterale «inequivoco» e che l evento tutelato si 5* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024configuri come «l impossibilità per il notaio di proseguire nell eserciziodelle funzioni notarili in conseguenza della insorgenza di una patologiache comporti una inabilità assoluta e permanente allo svolgimento ditali funzioni» pagina 7 della pronuncia impugnataIn questa prospettiva requisito indefettibile è l esercizio in attodelle funzioni5 2 – La Corte territoriale esclude in fatto il ricorrere di talerequisito e disattende le argomentazioni del professionista incentratesulla circostanza che solo con decreto dirigenziale del 16 dicembre2016 sia sopravvenuta la cessazione dall esercizio delle funzioninotariliA tale riguardo i giudici d appello soggiungono che il 9 dicembre1993 il Consiglio notarile ha provveduto al ritiro del sigillo e alla nominadi un altro notaio e che questo attesta per tabulas l impossibilità diesercizio delle funzioniL esercizio effettivo delle funzioni non si può desumeredall iscrizione del professionista nell elenco dell anno 2014 dei notaiiscritti presso il Collegio notarile di appartenenza e neppuredall erogazione dell assegno d integrazione degli onorari o dalsuccessivo provvedimento di dispensa del 10 gennaio 2017 correlatoal dato eminentemente formale dell iscrizioneAd avviso della Corte d appello di Roma è ininfluente anche laconservazione dei documenti presso lo studio in quanto taleadempimento è prescritto dalla legge notarile proprio in conseguenzadel divieto di esercizio della professioneQuanto alle incombenze meramente formali della vidimazionequadrimestrale del repertorio degli atti tra vivi e dell ispezione ordinariabiennale da parte dell * notarile non denotano alcun esercizioeffettivo delle funzioni * che rileva è che nessun atto nelfrattempo sia stato stipulato 6* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024* infine è il pagamento del contributo di maternitàrichiesto una tantum per mero errore6 – L interpretazione delineata dalla Corte d appello di Roma èaderente al dato testuale che costituisce canone ermeneutico dicruciale importanzaLa pensione d inabilità è corrisposta al notaio che cessi dall eserciziodelle funzioni e tale richiamo non può che corrispondere a un eserciziodisciplinareIl regolamento si premura di specificare che il notaio cessadall esercizio delle funzioni «per inabilità assoluta e permanente aproseguire nell esercizio delle funzioni»La previsione postula così un nesso inscindibile tra l inabilità el impossibilità di proseguire nell esercizio delle funzioniAnche da questo punto di vista la lettera del regolamentopresuppone un esercizio in corso o comunque giuridicamente possibileche sia compromesso dalla successiva inabilitàSecondo il significato proprio delle parole la prosecuzione evocaun attività che si sta svolgendo o che si ha titolo a svolgere e cheproprio la sopravvenuta inabilità impedisce di portare a compimentoNel caso di specie in cui al professionista da tempo risalente è statointerdetto l esercizio della professione non è dato scorgere alcunaincidenza dell inabilità sopravvenuta sulla cessazione dell attivitàcorrelata a procedimenti penali e alle loro implicazioni disciplinariL interpretazione che ha condotto al rigetto della domanda nonsolo è suffragata dalla lettera ma anche dalla finalità di tutela che ilregime della previdenza di categoria specificamente persegueLa lettura alternativa che la parte ricorrente mostra di perorarenon soltanto pretermette il riferimento a un attività in corso ma sviliscel ulteriore non meno basilare presupposto della correlazione 7* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024eziologica tra l inabilità e l impedimento alla prosecuzione di un attivitàche dev essere pur sempre astrattamente possibileA tale considerazione si affianca l ulteriore rilievo che nel sindacatodell interpretazione delle previsioni regolamentari devoluto a questaCorte non è indispensabile che l interpretazione prescelta sia l unicaastrattamente possibile ma soltanto che si atteggi come una delleinterpretazioni plausibili ordinanza n 3968 del 2024 cit punto 5 delleRagioni della decisioneL interpretazione che i giudici del gravame scelgono di recepire inarmonia con l opzione ermeneutica già condivisa dal Tribunale poggiasu un dato testuale univoco e sulla disamina esaustiva delle finalitàimmanenti al regime previdenziale di cui si discute7 – Né l esegesi della sentenza impugnata tralascia la necessità diun interpretazione conforme a CostituzioneAnche con riguardo agli atti normativi l interpretazione adeguatricedev essere pur sempre compatibile con il dettato testuale * nelperimetro delle scelte che il testo dischiude all interprete prediligequella che salvaguarda l armonia con i principi costituzionali senzatravalicare i confini semantici delle parole in cui il precetto si esprimeL univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza delquale il tentativo d interpretazione conforme deve cedere il passo alsindacato di legittimità costituzionale da ultimo Corte costituzionalesentenza n 44 del 2024 punto 2 2 del Considerato in diritto8 – Tale considerazione introduce allo scrutinio della secondacensura che sollecita in via gradata il sindacato di costituzionalitàsulla disciplina applicabileNel caso di specie un siffatto sindacato non può essere utilmenteesperito per le convincenti ragioni illustrate dalla partecontroricorrente anche nella memoria illustrativa depositata inprossimità dell adunanza in camera di consiglio 8* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024La Carta fondamentale art 134 Cost garantisce il vaglio dicostituzionalità per le sole leggi e per i soli atti aventi forza di legge Corte costituzionale ordinanza n 254 del 2016 in tema diregolamenti della * forenseIl vulnus che denuncia il ricorrente non risiede tanto nelleprevisioni del tutto neutre del d lgs n 509 del 1994 quanto nellaconcreta declinazione che la * del notariato nella sua autonomiaha ritenuto di conferire alla tutela previdenziale degl iscrittinell interpretazione che ha poi trovato l avallo delle sentenze di primoe di secondo gradoCome ha evidenziato la parte controricorrente i dubbi d illegittimitàcostituzionale adombrati nel ricorso si appuntano in definitiva sulladisciplina regolamentare e quanto alle disposizioni del d lgs n 509 del1994 non sono suffragati da argomentazioni risolutive* difatti si rivela la prospettazione enunciata nellamemoria illustrativa pagine 6 e seguenti sull incostituzionalità delleprevisioni che hanno autorizzato le * privatizzate all adozione diregolamenti * che da quest angolo visualediscenderebbe da una sorta di “lacuna” che neppure si indica in qualemodo il giudice delle leggi dovrebbe colmare o da vizi intrinseci che ilricorso non illustra in modo esauriente9 – Le censure che tendono per un verso a confutarel interpretazione delle previsioni regolamentari e per altro verso asollecitare un vaglio di costituzionalità non possono essere accolte neitermini in cui sono state formulateNé si può giungere a diverse conclusioni anche a volere ricondurrele doglianze nell alveo di una richiesta di più penetrante verifica dellaconformità a CostituzioneNon si può ritenere che le previsioni del regolamentonell interpretazione che i giudici d appello hanno ritenuto piùpersuasiva alla stregua del dato letterale e della ratio confliggano con 9* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024i principi sanciti dagli artt 32 e 38 Cost inscindibilmente connessi conl idea del contemperamento e con l ineludibile necessità di un marginedi apprezzamento discrezionaleNon si ravvisa alcun contrasto con il principio di ragionevolezzanell interpretazione che accorda una speciale tutela per il professionistanella sola ipotesi in cui siano proprio l inabilità e il deteriorarsi dellecondizioni di salute a precludere l esercizio della professione e dunquea costringere il notaio a interromperlaL assetto prefigurato dal regolamento presenta caratteri diparticolare favore in quanto prescinde da requisiti stringenti dianzianità contributiva come ha rimarcato la sentenza d appello pagina* plausibile interpretazione che i giudici del merito hannoindicato a questi tratti di spiccata specialità fa riscontro il vincolo dinecessaria interrelazione tra la sopraggiunta inabilità e la forzatainterruzione di un attività produttiva di redditoNe discende un bilanciamento tutt altro che irragionevole cheindividua secondo criteri non incongrui le situazioni meritevoli di piùincisiva protezione e tiene anche nel debito conto le peculiarità dellavicenda in esameL inabilità invero s inquadra in una protratta interruzionedell attività che non scaturisce da un impedimento transitorio tale danon elidere in futuro la possibilità di svolgerla ma da una grave lesionedi fondamentali doveri deontologici posti a presidio della «fiducia chela collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzionipunto 3 del Considerato in dirittoNel ricostruire il sistema nel suo complesso l interpretazionecontestata dal ricorrente afferma la forza cogente delle esigenze ditutela quando sia proprio l accentuarsi della vulnerabilità del 10* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024professionista a incidere sulla prosecuzione di un attività che in quelfrangente al notaio sia ancora giuridicamente consentitaUn ruolo primario compete dunque alla rilevanza eziologicadell inabilità rispetto alla cessazione di un attività che non dev essereinibita per altra causaIl criterio selettivo enucleato dall interprete attua così un punto diequilibrio non arbitrario tra la necessità di tutelare gl iscritti nellecondizioni di particolare bisogno cui l imprevedibile corso della vita liespone e l imperativo di garantire la sostenibilità del sistema delle* privatizzate anche mediante un opera di accorto discernimentodelle situazioni che meritano speciale protezionePer le considerazioni esposte l interpretazione della sentenzaimpugnata non genera il sospetto di violazione dei parametricostituzionali invocati dal ricorrente e non conduce a consideraretamquam non essent le previsioni regolamentari in virtù della primaziaassiologica della CostituzioneAnche da questo punto di vista l interpretazione del regolamentosupera il vaglio di non implausibilità che è rimesso a questa Corteanche alla stregua dei principi presidiati dalla Carta fondamentale10 – Il ricorso in ultima analisi dev essere respinto11 – Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivoseguono la soccombenza12 – Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per ilsorgere dell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione ove sia in concreto dovuto Cass S U 20 febbraio2020 n 431513 – Si deve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza l omissione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 a tutela dei diritti della 11* disposto d ufficio Numero registro generale 20278/2020Numero sezionale 2020/2024Numero di raccolta generale 22903/2024Data pubblicazione 19/08/2024parte che ha instaurato una controversia avente ad oggetto ilriconoscimento della pensione d inabilità legata all accertamento didati inerenti alla salute P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro5 000 00 per compensi in Euro 200 00 per esborsi oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di leggeDichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell art 13 del d P R n 115 del 2002 ove dovutoDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 24 aprile 2024La Presidente* * 12P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro5 000 00 per compensi in Euro 200 00 per esborsi oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di leggeDichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell art 13 del d P R n 115 del 2002 ove dovutoDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 24 aprile 2024La Presidente* * 12
Sentenza Cassazione n. 22903/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris