CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello del Pm - che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputata in ordine al reato di furto lamentando l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e in ogni caso la ridotta determinazione della pena. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell' art. 129 c.p.p. è manifestamente infondato prospettando enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo peraltro la corte di appello proceduto a declaratoria di inammissibilità dell'appello, oltre che palesemente generico non prospettando specificamente la eventuale causa di non punibilità che si sarebbe dovuta rilevare nel caso di specie, limitandosi per altro verso esso a sindacare la affermazione di responsabilità contenuta nella pronuncia di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno