CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 37396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1325/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12689 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio giudice dell'ottemperanza di sentenza condannatoria in data 10 luglio 2018 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di €5785,55 oltre interessi, ha dichiarato che, per effetto della procedura di "pignoramento presso se stessa" adottata dall'Agenzia in applicazione dell'art.48 bis del d.P.R. 602/73 in riferimento ad un debito tributario del ricorrente per circa 12.000,00, era "cessata la materia del contendere"; 2. l'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso; 3. il contribuente ha presentato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. per avere la CTR dichiarato cessata la materia del contendere senza che ve ne fossero i presupposti. Richiama la propria memoria depositata davanti alla CTR il 14 ottobre 2020 con cui aveva evidenziato di avere ottenuto dal Tribunale di Roma, in data 6 agosto 2019, la sospensione della esecuzione esattoriale. Evidenzia che la CTR non avrebbe dovuto ritenere superata l'iniziale inottemperanza e cessata la materia del contendere; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata falsa applicazione dell'art.48 bis del d.P.R. 602/73. Sostiene il ricorrente che non vi erano i presupposti applicativi della norma: non il presupposto soggettivo perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione "non è ricompresa tra gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 10 marzo 2001, n. 165"; non il presupposto oggettivo "perché la somma [dovutagli] è inferiore a 10.000,00 euro"; 3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5. c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo, risultante dalla documentazione prodotta con la ricordata memoria 14 ottobre 2020, che "l'esecuzione esattoriale" era stata sospesa; 4. il primo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi, sono fondati. 4.1. Merita ricordare che l'art.48 bis del d.P.R. 602/73 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 10 marzo 2001, n. 165 e e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (così ridotto dai precedenti diecimila, in forza del I. 27/12/2017 n.205 articolo 1), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività' di riscossione delle somme iscritte a ruolo" La norma, come questa Corte ha precisato (Cass. 15017/2017), delinea un meccanismo inteso a "rafforzare l'esecutività" dei ruoli "escludendo che i debitori morosi di somme iscritte a ruolo possano incassare pagamenti da pubbliche amministrazioni e prevedendo che nei casi previsti gli agenti della riscossione procedano senz'altro all'esecuzione, escludendo la compensabilità dei crediti iscritti a ruolo con quelli vantati dal soggetto moroso". 4.2. E' pacifico in causa che contro l'esecuzione l'odierno ricorrente aveva fatto opposizione al Tribunale di Roma e che l'esecuzione era stata sospesa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma. La CTR ha errato nel trascurare il provvedimento sospensivo. Avrebbe invece dovuto soprassedere fino al termine del pregiudiziale procedimento pendente davanti al giudice dell'esecuzione. 5. Il secondo motivo di ricorso, che involge questione oggetto di tale procedimento, resta assorbito; 6. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese. PQM la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributari di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 23 novembre 202