CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 7 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto, come correttamente osservato a pagina 2 del provvedimento impugnato, stante la natura permanente del delitto di invasione di edifici, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio o con la sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277929; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274458), sicché esso non risulta decorso alla data della sentenza di appello, essendo emerso come ancora nel 2020 l'imputata occupasse abusivamente l'immobile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 m