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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 20285/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Castellaneta (TA) via Stazione 10; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 419/2020 della Corte d'appello di Lecce - Sez . dist. di Taranto, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce - Sez . distaccata di Taranto che ha rigettato il gravame dai medesimi proposto e così confermando integralmente la decisione di primo grado; -in particolare, la Corte d’appello ha condannato gli odierni ricorrenti all’arretramento di 15 cm dei muri esterni del loro fabbricato, in quanto si erano illegittimamente appropriati di detto spessore del muro comune che separa la loro proprietà e quella dell’originaria attrice, [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha confermato, altresì, la condanna all’arretramento di 60 cm dell’edificio realizzato dai medesimi realizzato al secondo piano ed eccedente le dimensioni del vano tecnico demolito, poichécostruito in violazione dell’art. 873 cod. civ.; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; considerato che: -con il primo motivo (violazione di legge, ex art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ., degli art. 112,115 e 132 cod. proc. civ.) si censura la decisione della Corte d’appello in quanto fondata su una motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, laddove avrebbe ignorato la richiesta di chiarimenti e di rinnovazione della C.T.U.; -il motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, delle motivate oltre che documentate conclusioni della C.T.U., di cui infatti viene richiesta la rinnovazione, al di fuori di casi di nullità della stessa; -si tratta, pertanto, di una censura che esorbita dai confini del sindacato di legittimità oltre che inammissibile come formulata ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 20867/2020); -con il secondo motivo (violazione di legge, ex art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ., degli art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., motivazione perplessa ed ultrapetizione) si censura la sentenza d’appello per avere erroneamente ritenuto provato che la costruzione esistente sul lastrico solare della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risalisse agli anni ’40, nonostante l’insufficienza di evidenze sul punto; -il motivo è inammissibile sia in quanto formulato in termini non consentiti ex art. 115 e 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un.20867/2020), sia in quanto tende a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez.

Un. 8053/2014); -con il terzo motivo (violazione di legge, ex art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ., degli artt. 880 e 885 cod. civ., motivazione erronea e perplessa) il ricorrente lamenta ancora un vizio di motivazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe escluso la circostanza che il muro posto sul confine, sul quale insiste la sopraelevazione del secondo piano di proprietà degli odierni ricorrenti, fosse comune; -il motivo è inammissibile: la sentenza invero motiva anche in relazione all’ipotesi in cui il muro sia da considerarsi comune (v. p. 4- 5, ultimo periodo) e tale profilo della statuiz i one non è stato oggetto di censura; -ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez.

Un. 7931/2013); -il ricorso è pertanto inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Castellaneta (TA) via Stazione 10; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 419/2020 della Corte d'appello di Lecce - Sez . dist. di Taranto, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce - Sez . distaccata di Taranto che ha rigettato il gravame dai medesimi proposto e così confermando integralmente la decisione di primo grado; -in particolare, la Corte d’appello ha condannato gli odierni ricorrenti all’arretramento di 15 cm dei muri esterni del loro fabbricato, in quanto si erano illegittimamente appropriati di detto spessore del muro comune che separa la loro proprietà e quella dell’originaria attrice, [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha confermato, altresì, la condanna all’arretramento di 60 cm dell’edificio realizzato dai medesimi realizzato al secondo piano ed eccedente le dimensioni del vano tecnico demolito, poichécostruito in violazione dell’art. 873 cod. civ.; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; considerato che: -con il primo motivo (violazione di legge, ex art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ., degli art. 112,115 e 132 cod. proc. civ.) si censura la decisione della Corte d’appello in quanto fondata su una motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, laddove avrebbe ignorato la richiesta di chiarimenti e di rinnovazione della C.T.U.; -il motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, delle motivate oltre che documentate conclusioni della C.T.U., di cui infatti viene richiesta la rinnovazione, al di fuori di casi di nullità della stessa; -si tratta, pertanto, di una censura che esorbita dai confini del sindacato di legittimità oltre che inammissibile come formulata ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020); -con il secondo motivo (violazione di legge, ex art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ., degli art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., motivazione perplessa ed ultrapetizione) si censura la sentenza d’appello per avere erroneamente ritenuto provato che la costruzione esistente sul lastrico solare della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risalisse agli anni ’40, nonostante l’insufficienza di evidenze sul punto; -il motivo è inammissibile sia in quanto formulato in termini non consentiti ex art. 115 e 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un.20867/2020), sia in quanto tende a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014); -con il terzo motivo (violazione di legge, ex art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ., degli artt. 880 e 885 cod. civ., motivazione erronea e perplessa) il ricorrente lamenta ancora un vizio di motivazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe escluso la circostanza che il muro posto sul confine, sul quale insiste la sopraelevazione del secondo piano di proprietà degli odierni ricorrenti, fosse comune; -il motivo è inammissibile: la sentenza invero motiva anche in relazione all’ipotesi in cui il muro sia da considerarsi comune (v. p. 4- 5, ultimo periodo) e tale profilo della statuiz i one non è stato oggetto di censura; -ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013); -il ricorso è pertanto inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Co
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