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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05198/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 22/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, per i quali, riconosciuto il vincolo della continuazione, veniva condannato alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che appariva disarmonica alla luce della collaborazione processuale fornita dal ricorrente nei giudizi di merito, peraltro richiamata dalla stessa Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna conformemente alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

Si consideri che la Corte di appello di Bologna evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari e dell'ammissione di responsabilità effettuata dallo stesso Galasso, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ai capi A, B e C della rubrica.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile delle fattispecie contestate, vagliate dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive delle condotte illecite dell'imputato, che dovevano essere valutate alla luce del fatto che la sua collaborazione processuale non era stata lineare ed era intervenuta "dopo vari tentennamenti", non consentendo la mitigazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle attenuanti generiche invocate nel giudizio di appello (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 22/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, per i quali, riconosciuto il vincolo della continuazione, veniva condannato alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che appariva disarmonica alla luce della collaborazione processuale fornita dal ricorrente nei giudizi di merito, peraltro richiamata dalla stessa Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). Si consideri che la Corte di appello di Bologna evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari e dell'ammissione di responsabilità effettuata dallo stesso Galasso, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ai capi A, B e C della rubrica. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile delle fattispecie contestate, vagliate dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive delle condotte illecite dell'imputato, che dovevano essere valutate alla luce del fatto che la sua collaborazione processuale non era stata lineare ed era intervenuta "dopo vari tentennamenti", non consentendo la mitigazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle attenuanti generiche invocate nel giudizio di appello (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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