CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 17369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O LUCIANO in proprio,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1938 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con procura -avverso la sentenza n. 365/2020 della CORTE D’APPELLO diTORINO, depositata il 28/10/2020 R.G.N. 361/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1938/20261. Il Tribunale di Cuneo ha rigettato il ricorso propostNoum deroa dlli ara ccolta generale 17369/2026Traslochi [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il verbale unico dDait a pubblicazione 01/06/2026accertamento e notificazione con cui l’Inps aveva riscontratol’esistenza di differenze di imponibile e calcolato il conseguentedebito contributivo, incluse le sanzioni, pari a 105.782,00 euro.Gli ispettori avevano appurato che, in relazione al periodooggetto di accertamento (da luglio 2011 ad aprile 2016), eranostati indicati nel LUL periodi di assenza non retribuita e, per taligiornate, non era stata versata la contribuzione dovuta.Ritenendo che, in base all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, laretribuzione imponibile a fini contributivi non potesse essereinferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratticollettivi, gli ispettori avevano proceduto al recupero sia dellacontribuzione omessa derivante dalle differenze sull’imponibilecosì determinato sia delle agevolazioni di cui la società aveva inprecedenza fruito.2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino haaccolto il gravame proposto dalla società limitatamente allaposizione di un solo lavoratore, considerato dagli ispettori comeassunto a tempo pieno ma, in realtà, titolare di rapporto dilavoro part time. Di conseguenza, ha ridotto la pretesacontributiva di cui al verbale di accertamento di 1.440,00 euro,confermando per il resto la sentenza impugnata.3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.L’Inps ha depositato procura.4. All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma,c.p.c.- 2 -[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/20261. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi aNui mseeron dis rai ccolta generale 17369/2026dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed erratDaat a pubblicazione 01/06/2026applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla revoca deglisgravi contributivi ex art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del2006.La ricorrente evidenzia che i verbalizzanti, in conseguenza dellecontestate omissioni contributive, avevano proceduto allarevoca dell’esonero contributivo ex lege n. 190 del 2014 delquale essa aveva beneficiato, sottolineando che, tuttavia, l’art.1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006, non può legittimare larevoca degli sgravi ottenuti prima dell’accertamentodell’irregolarità in base a DURC in precedenza emessi.2. Il motivo è infondato.2.1. La decisione della Corte territoriale si sottrae alle censuremosse dalla parte ricorrente perché si pone in linea con ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in temadi benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto il possessodel DURC (documento unico di regolarità contributiva), lamancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio,da parte dell’Inps, non determina l’inesigibilità delle differenzecontributive dovute in conseguenza dell’inosservanza degliobblighi che gravano sul datore di lavoro. Il DURC, difatti, nonha valore costitutivo, ma è atto di certazione del rapportoprevidenziale, con la conseguenza che, in caso di contestazione,la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e didiritto resta demandata all’accertamento giudiziale (v. Cass. n.30273 del 2024; nello stesso senso cfr., altresì, Cass. n. 33315del 2025 e Cass. n. 2678 del 2026).In particolare, con la recente sentenza n. 2678 del 2026 questaCorte ha ribadito che il DURC c.d. “interno” è un documento che- 3 -certifica la regolarità contributiva del datore di lavNuomreoro, r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026necessario per accedere a sgravi e benefici contribuNutmiverio, di era ccolta generale 17369/2026garantisce la trasparenza delle operazioni aziendali, per cui noDnat a pubblicazione 01/06/2026può essere attribuito al rilascio del DURC un valore costitutivoche esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto dicertazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavorointrattiene con gli enti previdenziali. Pertanto, il DURC èsoggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (nello stesso senso v. altresìCass. n. 9057 del 2026, al punto 44 della motivazione).Ed infatti, questa Corte ha più volte affermato – con indirizzo alquale deve assicurarsi continuità – che il possesso del DURC, diper sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex sedella regolarità contributiva e non può, quindi, essereconsiderato elemento che impedisce all’Istituto previdenziale diprocedere al recupero di sgravi che risultino indebitamentefruiti. A ciò ostano le peculiari finalità del documento e la letterastessa dell’art. 1, comma 1175, cit., che qualifica il DURC comecondizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei beneficicontributivi, posto che la norma richiede altresì l’assenza diviolazioni nelle materie di lavoro e legislazione sociale esoggiunge che restano fermi gli altri obblighi di legge e il rispettodegli accordi e contratti collettivi (v. Cass. n. 30459 del 2025,che richiama Cass. n. 30788 del 2024).2.2. Pertanto, una volta accertata l’assenza di regolaritàcontributiva, è corretta la decisione della Corte territoriale direputare legittima la revoca degli sgravi fruiti in epoca- 4 -antecedente all’accertamento di tale irregolarità, discendNeunmderoo r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026tale conclusione non già da una presunta retroattività deNlu mDeUro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 17369/2026negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamentDoat a pubblicazione 01/06/2026(necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa allafruizione degli sgravi (cfr. Cass. n. 12591 del 2024, inmotivazione).3. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 6, comma 10, del d.l. n.338 del 1989, per non avere la Corte d’appello fatto applicazionedella “norma calmieratrice” contenuta nella citata disposizione,sicché l’Inps avrebbe potuto procedere al recupero degli sgravisoltanto in modo proporzionale a quelle che erano state leomissioni contributive accertate.4. Il motivo è inammissibile perché attiene ad una questione deltutto nuova, in quanto non risulta affrontata dalla sentenza dimerito.4.1. Nella sentenza impugnata non v’è alcuna traccia dellaquestione relativa all’applicabilità, nel caso di specie, della c.d.“norma calmieratrice” contenuta nell’art. 6, commi 9 e 10, deld.l. n. 338 del 1989, convertito in l. n. 389 del 1989. La relativaquestione, dunque, non può essere dedotta per la prima voltanel giudizio di legittimità.4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora nelricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non viè cenno nella sentenza impugnata il ricorrente deve, a pena diinammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenutadeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù delprincipio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto delgrado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum- 5 -del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sedNuem edroi r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026legittimità, la prospettazione di questioni o teNmumie ro ddi rai ccolta generale 17369/2026contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e noDnat a pubblicazione 01/06/2026rilevabili d’ufficio (v. Cass. n. 18018 del 2024 e Cass. n. 20694del 2018; nello stesso senso cfr. Cass. n. 3473 del 2025).5. Tramite il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla mancataindicazione e produzione del c.c.n.l.La ricorrente rileva che nel verbale di accertamento impugnatosi ritrova soltanto la dicitura “c.c.n.l. di riferimento”, senzaalcuna specificazione del contratto che i verbalizzanti ritenevanoessere il più rappresentativo. Osserva che la mancataindicazione del c.c.n.l. impedisce di avere certezza della fontesulla base della quale sono stati conteggiati gli imponibili chel’Inps afferma essere stati omessi. Deduce, inoltre, che l’Inpsnon aveva neppure provato che quel determinato contrattocollettivo era il più rappresentativo su base nazionale.6. Il motivo è inammissibile.6.1. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) (v. Cass. n. 13395 del2018).- 6 -Numero registro generale 9609/20216.2. Nella specie, pur in apparenza denunciando la non correttaN umero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 17369/2026applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente non lamenta che Dialt a pubblicazione 01/06/2026criterio di riparto dell’onere della prova è stato sovvertito, manella sostanza si duole del fatto che la pretesa contributiva èstata ritenuta fondata sebbene l’Inps non avesse dedotto,neppure nel verbale di accertamento, sulla scorta di qualecontratto collettivo era stata determinata la retribuzioneconsiderata dai verbalizzanti quale imponibile contributivo.È evidente, quindi, che la censura in esame attieneall’apprezzamento del materiale probatorio operato dalla Cortedi merito, la quale avrebbe deciso sulla scorta di una prova nonidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa. Per tale via,però, nella sostanza il motivo postula l’esistenza di un errore divalutazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello,traducendosi in una critica che investe l’attitudinedimostrativa della fonte di prova sulla cui base si è formato ilconvincimento del giudice, cioè un profilo della decisione nonsindacabile nel giudizio di legittimità.7. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione alla mancanza di prova deipresupposti per l’applicazione delle sanzioni civili.Secondo parte ricorrente, a norma dell’art. 27 del d.lgs. n. 46del 1999 le sanzioni sono dovute esclusivamente a partire dalladata di notifica della cartella di pagamento (ora avviso diaddebito), sicché le sanzioni non potevano essere chieste con ilverbale di accertamento impugnato.8. Anche il quarto motivo è inammissibile perché riguarda unaquestione non trattata dalla sentenza impugnata.Come già osservato in relazione alla terza censura, nellasentenza non si menziona affatto il tema relativo alla legittimità- 7 -delle sanzioni civili. Di conseguenza, trattandosi di quesNtiuomnereo r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026che amplia il thema decidendum della controversia delinNeumaetroo dii nra ccolta generale 17369/2026grado d’appello, la censura si palesa non ammissibile in questDaat a pubblicazione 01/06/2026sede.9. Al quinto mezzo è affidata la denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., di omessa motivazione sullecontestazioni mosse dalla cooperativa in ordine ai criteri dicalcolo utilizzati dall’Inps.10. Anche il quinto motivo è inammissibile.10.1. Da un canto, versandosi in un’ipotesi di c.d. “doppiaconforme” non è consentita la proposizione di un motivo diricorso per cassazione con cui si faccia valere il vizio di omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti exart. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., stante il divieto contenutonell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c. (norma applicabileratione temporis al ricorso in esame).È necessario ricordare, peraltro, che nell’ipotesi di “doppiaconforme” il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cuial n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5947 del 2023).10.2. Dall’altro, il motivo in esame non si confronta con ladecisione adottata sul punto dalla Corte di merito.La Corte d’appello ha affermato di condividere la decisione delGiudice di primo grado laddove ha respinto le contestazioni dellasocietà relative ai calcoli operati dall’Inps, in particolarerilevando l’insussistenza di elementi idonei ad esonerare ildatore di lavoro dall’obbligo di versare la contribuzione conriferimento ai periodi di astensione dall’attività lavorativa. Haritenuto fondata esclusivamente la contestazione relativa ad un- 8 -solo lavoratore, tant’è che ha ridotto la pretesa di 1.44N0um,0er0o r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026euro, quantificata sulla scorta dei conteggi svNiluumperpo adi trai ccolta generale 17369/2026dall’Istituto su disposizione della stessa Corte (v. pagg. 12 e 1D3at a pubblicazione 01/06/2026della sentenza impugnata).La censura, invece, si incentra sulla modalità con cui andrebbecomputata la retribuzione allo scopo di verificare l’effettivorispetto del minimale (che, secondo la prospettazione di parte,avrebbe dovuto calcolarsi su base annuale), ma senza curarsi diconfutare la motivazione della sentenza impugnata, né diindicare con esattezza la sede processuale nella quale eranostate dedotte le contestazioni della cui mancata valutazione laparte si duole.11. Con il sesto motivo sono denunciati, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., l’omesso esame diun’eccezione decisiva per il giudizio, nonché la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 142 del 2001.Parte ricorrente critica la decisione impugnata osservando cheessa aveva rilevato che l’assemblea della cooperativa avevadeliberato lo stato di crisi a far data dal 1° luglio 2009, ma poisi era concentrata sulle risultanze delle prove testimoniali, senzaprendere in esame le conseguenze di tale delibera. Sottolinea lafunzione sociale della cooperazione, ispirata allo scopo dimutualità, e sostiene che, essendo legittima una deroga in pejusdel trattamento economico spettante al lavoratore, deveparimenti ritenersi legittima la deroga al minimale contributivo.12. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.12.1. In primo luogo, dalla lettura della sentenza impugnatarisulta che gli ispettori avevano accertato che la società avevadeliberato lo stato di crisi aziendale a partire dal 1° luglio 2009e che tale deliberazione era stata poi prorogata fino al 30 giugno2016 (v. pag. 4). Emerge, inoltre, che il tema era stato lambito- 9 -dalla pronuncia di primo grado (v. pag. 7), anche se dalla stNeumsesrao r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026non era stato debitamente approfondito. Numero di raccolta generale 17369/2026Non risulta, invece, che tale specifica questione sia statDaat a pubblicazione 01/06/2026devoluta alla cognizione della Corte d’appello, tant’è che nellasentenza non si riscontrano passaggi motivazionali dedicati allarelativa disamina.12.2. È evidente, quindi, che la questione non può formareoggetto di censura in sede di legittimità, posto che anche inquesto caso – come già rilevato a proposito del terzo e delquarto motivo – essa non risulta affrontata nella sentenzaimpugnata e, inoltre, il ricorrente non ha indicato in quale attodel grado precedente è avvenuta la relativa deduzione.12.3. In ogni caso, sul tema deve richiamarsi l’ormai fermoindirizzo di questa Corte secondo cui la regoladel minimale contributivo si applica anche nel caso in cuiuna cooperativa, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001,deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione dellaretribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dalc.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che,a mente dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, individuano laretribuzione minima da assumere come parametro per il calcolodei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendol’art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi (v. Cass. n.15172 del 2019).A tale indirizzo, al quale si è uniformata tutta la giurisprudenzadi legittimità successiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 37020 del2021, Cass. n. 8106 del 2023, Cass. n. 10502 del 2023, Cass.n. 10960 del 2023, Cass. n. 16260 del 2023, Cass. n. 16464 del2023 e Cass. n. 31132 del 2024), il Collegio ritiene di doverassicurare continuità, non ravvisandosi valide ragioni perdiscostarsene.- 10 -13. Con il settimo e ultimo motivo si lamenta, ai sensi delNlu’amrerto. r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., l’omessa motivNuamzeiroo ndi era ccolta generale 17369/2026su di un’eccezione avanzata dalla cooperativa e la violazionDeat a pubblicazione 01/06/2026degli artt. 24 Cost. e 3 e 22 della l. n. 241 del 1990.La società deduce che in appello erano state riproposte dueeccezioni formali che comportavano, a suo avviso, la nullità delverbale ispettivo. Precisamente, tali eccezioni riguardavano: a)la mancata indicazione dell’organo a cui proporre ricorso e itermini di proposizione del ricorso; b) la circostanza che le erastato negato, senza alcuna motivazione, l’accesso agli attirelativi all’accertamento ispettivo, richiesto ai sensi dell’art. 22cit. La ricorrente rileva che la Corte d’appello aveva esaminatosolo la prima eccezione omettendo ogni motivazione sullaseconda, sicché era stato compromesso il suo diritto di difesa,con conseguente nullità del verbale di accertamento.14. Il motivo è infondato.14.1. Va innanzitutto constatato che la sentenza impugnata nonreca alcuna motivazione in ordine alla doglianza con cui lacooperativa lamentava la violazione del proprio diritto di difesaperché non le era stato consentito di accedere agli atti.14.2. Tuttavia, deve farsi applicazione del principio secondo cuinel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessapronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòevitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata edecidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione didiritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. Cass.n. 17416 del 2023 e Cass. n. 21968 del 2015).- 11 -14.3. Ciò posto, questa Corte ha chiarito (v., in particoNluamreero, r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026Cass. n. 19776 del 2023, in tema di verbale di accertaNummeeron dti ora ccolta generale 17369/2026ispettivo) che la violazione delle regole del giusto procedimentoDa,t a pubblicazione 01/06/2026sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificatedalla l. n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del dirittoalle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza deirequisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass. n. 3129 del 2023che richiama Cass. n. 37971 del 2022, punto 10, in conformitàa un indirizzo oramai costante). Detti principi si attagliano ancheall’ipotesi in cui sia stato l’Istituto previdenziale a dare impulsoal procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (v.nuovamente Cass. n. 3129 del 2023; cfr. altresì Cass. n. 31954del 2019 e Cass. n. 20604 del 2014).Occorre aggiungere che comunque l’eventuale dichiarazione diillegittimità del verbale ispettivo per vizi formali noncondurrebbe ex se alla negazione della pretesa contributivafatta valere dall’Inps, posto che il procedimento è finalizzato adaccertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesacontributiva. L’oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario,infatti, non è mai l’impugnativa di un atto amministrativo, ma ilgiudice deve sempre accertare, a seconda dei casi, lasussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazionecontributiva oppure dei requisiti necessari per l’erogazione dellaprestazione previdenziale (v. Cass. n. 5550 del 2021).In sostanza, in materia previdenziale ciò che rileva è sempre ilrapporto sostanziale dedotto in causa e cioè, nella specie, ilcredito contributivo contestato dalla società.14.4. Ne deriva che la prospettata violazione del diritto diaccesso agli atti relativi all’accertamento ispettivo, pur seesistente, non determinerebbe la nullità del verbale ispettivo eneppure inciderebbe sull’accertamento dell’obbligo contributivo- 12 -sul quale si incentra la controversia. D’altro canto, è stato Npumuerreo r egistro generale 9609/2021Numero sezionale 1938/2026chiarito che nel giudizio sul rapporto previdenziale il Nvuemrebroa dli era ccolta generale 17369/2026ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di attDoat a pubblicazione 01/06/2026amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensìcome fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensidell’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 5851 del 2024; nello stessosenso cfr. Cass. n. 3190 del 2025, in motivazione).15. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.16. Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo l’Inpssvolto attività difensiva.17. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.Spetta all’amministrazione verificare la debenza del contributoper l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 13 -