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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42372/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della provocazione. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile.

L'aver lanciato per ben due volte la cassetta contro la persona offesa rende pienamente ragione del giudizio di responsabilità, anche sotto l'aspetto soggettivo, indipendentemente da ciò che possano aver dichiarato i testi (peraltro, nemmeno presi in considerazione dal ricorrente).

Quanto al giudizio sulla provocazione, l'argomento accampato dal ricorrente è stato pienamente valutato in sentenza, rilevando che nulla consente di imputare alla persona offesa l'assenza dei beni reclamati dal ricorrente; né su tale argomento svolge, il ricorrente, considerazioni di un qualche significato, salvo appellarsi a "risultanze processuali" nemmeno abbozzate nella consistenza e nella significazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] li r esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della provocazione. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. L'aver lanciato per ben due volte la cassetta contro la persona offesa rende pienamente ragione del giudizio di responsabilità, anche sotto l'aspetto soggettivo, indipendentemente da ciò che possano aver dichiarato i testi (peraltro, nemmeno presi in considerazione dal ricorrente). Quanto al giudizio sulla provocazione, l'argomento accampato dal ricorrente è stato pienamente valutato in sentenza, rilevando che nulla consente di imputare alla persona offesa l'assenza dei beni reclamati dal ricorrente; né su tale argomento svolge, il ricorrente, considerazioni di un qualche significato, salvo appellarsi a "risultanze processuali" nemmeno abbozzate nella consistenza e nella significazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] li r esten
Sentenza Cassazione n. 42372/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris