CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 02800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27252/21 Stentardo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Asti aveva ritenuto l'imputato responsabile di distinti episodi di evasione, realizzati il 17 giugno 2015 e il 20 maggio 2015 ritenendo il concorso formale fra gli episodi realizzati il 17 giugno 2015 e la continuazione con quello verificatosi precedentemente, condannandolo, con la diminuente del rito, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione: -circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte adeguatamente valutato le ragioni che lo avevano indotto a recarsi al [OSCURATO:PERSONA] e al SERT; -circa le ragioni per le quali ha ritenuto il concorso formale quanto alla violazione del 17 giugno 2015; con atto depositato il 12 novembre 2021 il difensore ha ribadito le proprie censure quanto alla sussistenza della responsabilità, dolendosi inoltre della violazione di legge e del vizio di motivazione quanto all'applicazione della contestata recidiva, su cui la Corte territoriale ha omesso ogni risposta nonostante la sintetica doglianza avanzata con l'atto di appello; che -con riguardo al primo dei motivi proposti- secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); che la doglianza tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, quanto al secondo motivo, la Corte con argomentazione logica ha dato atto che con unica azione di allontanamento -il 17 giugno 2015- l'imputato aveva violato due provvedimenti (misura cautelare disposta dal Tribunale di Lecco e detenzione domiciliare disposta da Tribunale di Sorveglianza di Torino in relazione a diverso procedimento) e che pertanto risultavano integrate entrambe le fattispecie contestate; che per quanto riguarda la censura relativa alla recidiva, enunciata in modo totalmente generico nell'atto di appello, la Corte ha adeguatamente risposto rappresentando che, a fronte "dei numerosi precedenti penali e della reiterazione della condotta delittuosa in esame 2 »-t_, indicativa dall'assoluta insensibilità del prevenuto ai moniti derivanti dall'ordinamento" il Giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto la recidiva reiterata, di fatto escludendola; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \...._ t í •