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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 40126/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 2246/2020, di precedente sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai capi 9, 10 e 12 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 10, 11 e 12, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni otto e mesi quattro di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattordici e mesi quattro di reclusione. 2.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e in assenza di motivazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per la continuazione di mesi sei di reclusione in luogo di anni uno senza motivazione e con disparità di trattamento rispetto agli altri imputati.

In data 3 agosto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso anche alla luce della pronuncia delle SU del 24/06/2021 o in subordine la restituzione del ricorso alla Sezione Terza in attesa di deposito delle motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite. 3.- I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorio, che era limitato alla sola rivisitazione della misura degli aumenti per i reati in continuazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - capi 10, 11 e 12 - e che la corte territoriale ha determinato nella misura di mesi sei di reclusione dimezzando la pena precedentemente inflitta di un anno per ciascun reato satellite, a fronte di una motivazione che, seppur senza indicazione specifica dell'art. 133 cod.pen., ha comunque dato una congrua e sufficiente motivazione a pag.

19. Peraltro, come è noto, deve ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino,Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Osserva, il Collegio, che non vi è spazio per l'accoglimento del motivo (né per la restituzione 1 Ml del ricorso alla Terza Sezione penale) alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte del 24/06/2021 che, secondo l'informazione provvisoria, n. 10/2021, hanno affermato il principio di diritto della necessità della motivazione per ogni aumento di pena, motivazione che è presente nel caso in esame nel quale la corte territoriale per ciascuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione ha dimezzato la pena per ciascuno di essi da un anno di reclusione a mesi sei di reclusione.

Infine, il riferimento al trattamento riservato nei confronti di altri imputati non può avere rilievo dato atto che la commisurazione della pena è ancorata a profili personali che incidono sulla pena concreta, e comunque, quanto al caso in esame l'aumento di pena per il capo 12 per l'imputato è inferiore a quello riservato agli altri coimputati.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La corte territoriale ha rivisitato il trattamento sanzionatorio e il reato più grave indicato nel capo 20) partecipazione nel reato associativo di cui all'art. 74 cit., su cui poi ha determinato la pena per i reati in continuazione, muovendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, dunque nel minimo edittale, con aumento di un anno in relazione al capo 12) che contemplava la circostanza aggravante di cui all'art. 80 cit. e di mesi sei di reclusione per il capo 10 e ne ha dato congrua motivazione.

Il percorso motivazionale è presente e non manifestamente illogico. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 2246/2020, di precedente sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai capi 9, 10 e 12 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 10, 11 e 12, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni otto e mesi quattro di reclusione e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattordici e mesi quattro di reclusione. 2.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e in assenza di motivazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per la continuazione di mesi sei di reclusione in luogo di anni uno senza motivazione e con disparità di trattamento rispetto agli altri imputati. In data 3 agosto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso anche alla luce della pronuncia delle SU del 24/06/2021 o in subordine la restituzione del ricorso alla Sezione Terza in attesa di deposito delle motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite. 3.- I ricorsi sono inammissibili. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorio, che era limitato alla sola rivisitazione della misura degli aumenti per i reati in continuazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - capi 10, 11 e 12 - e che la corte territoriale ha determinato nella misura di mesi sei di reclusione dimezzando la pena precedentemente inflitta di un anno per ciascun reato satellite, a fronte di una motivazione che, seppur senza indicazione specifica dell'art. 133 cod.pen., ha comunque dato una congrua e sufficiente motivazione a pag. 19. Peraltro, come è noto, deve ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino,Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Osserva, il Collegio, che non vi è spazio per l'accoglimento del motivo (né per la restituzione 1 Ml del ricorso alla Terza Sezione penale) alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte del 24/06/2021 che, secondo l'informazione provvisoria, n. 10/2021, hanno affermato il principio di diritto della necessità della motivazione per ogni aumento di pena, motivazione che è presente nel caso in esame nel quale la corte territoriale per ciascuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione ha dimezzato la pena per ciascuno di essi da un anno di reclusione a mesi sei di reclusione. Infine, il riferimento al trattamento riservato nei confronti di altri imputati non può avere rilievo dato atto che la commisurazione della pena è ancorata a profili personali che incidono sulla pena concreta, e comunque, quanto al caso in esame l'aumento di pena per il capo 12 per l'imputato è inferiore a quello riservato agli altri coimputati. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La corte territoriale ha rivisitato il trattamento sanzionatorio e il reato più grave indicato nel capo 20) partecipazione nel reato associativo di cui all'art. 74 cit., su cui poi ha determinato la pena per i reati in continuazione, muovendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, dunque nel minimo edittale, con aumento di un anno in relazione al capo 12) che contemplava la circostanza aggravante di cui all'art. 80 cit. e di mesi sei di reclusione per il capo 10 e ne ha dato congrua motivazione. Il percorso motivazionale è presente e non manifestamente illogico. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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