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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00033/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con ordinanza del 31 luglio 2023, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 26 agosto 2014 al 5 luglio 2016, per il reato di cui all'all'art.416 bis cod. pen. e 2,4 e 7 della Legge n.895 /1967, da cui era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Catanzaro del 5 luglio 2016, confermata in sede di appello e divenuta definitiva.

2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cessazione.

4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento ad una inammissibile rilettura del compendio indiziario, consistente in intercettazioni che erano state invece considerate nella sentenza assolutoria del Tribunale del tutto prive di ogni conducenza in ordine alla dimostrazione della penale responsabilità.

La Corte, inoltre, aveva richiamato, quale elemento costitutivo della col grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, l'elemento delle cd " frequentazioni ambigue" senza pero fornire adeguata motivazione circa la relazione causale tra le condotte del ricorrente e le richiamate frequentazioni.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.

2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione.

Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 1.3 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez.

Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

3. Tanto premesso si rileva che i motivi di ricorso, che denunciano la manifesta illogicità della motivazione, fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione.

In ossequio alla regola di giudizio illustrata, i dati indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento della misura non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo, secondo i principi sopra illustrati.

In particolare, la Corte, con argomentazioni esaurienti, precise e lungamente diffuse valorizza la circostanza che il ricorrente era in rapporti con tale [OSCURATO:PERSONA], reggente della consorteria del territorio di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dello 3onio; che, inoltre, il ricorrente era il cognato di [OSCURATO:PERSONA], facente parte del sodalizio mafioso "[OSCURATO:PERSONA]", evidenziando che, dalle conversazioni captate all'interno del carcere in cui il Mongiardo era detenuto, era emerso come, in data 10 settembre 2010, il Mongiardo avesse dato disposizioni alle figlie di spostare le armi in dotazione alla consorteria dal luogo ove si trovavano per portarle in luogo più sicuro; in detti colloqui il Mongiardo riferiva alle figlie delle armi che si trovavano nascoste presso la mandria, e che aveva incaricato l'Andracchio per il loro spostamento; il successivo 12 ottobre constavano colloqui telefonici intercettati tra il [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo, in cui i suddetti parlavano tra loro di incontrarsi per " spostare mobili"; infine, nel colloquio del 4 marzo 2011 intervenuto tra il Mongiardo e l'odierno ricorrente, il Mongiardo riferiva al cognato i luoghi in cui erano presumibilmente occultate altre armi nella disponibilità del sodalizio.

3.1. La Corte territoriale ha inoltre rimarcato che l'assoluzione era stata determinata dall'avere il GUP ritenuto che le conversazioni intercettate erano insufficienti a fondare una pronuncia di condanna, osservando che solo nella trascrizione di PG vi era il riferimento a " due pistole", poi non emerso nell'elaborato peritale successivamente depositato; tuttavia, la sentenza assolutoria aveva sottolineato la cripticità del contenuto dei colloqui che lasciavano trasparire l'intento del Mongiardo di dare indicazioni per evitare l'esito positivo di perquisizioni disposte a suo carico, e ha sottolineato come dalle conversazioni intercettate emergeva comunque la sussistenza di un rapporto tra l'Andracchio e il Mongiardo che andava ben al di là di una frequentazione connessa alla parentela.

4. Le argomentazioni della Corte territoriale sono dunque pienamente rispettose dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Ristori°, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436).

Va altresì ricordato che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi criptiche, in quanto condotta oggettivamente idonea ad ingenerare la falsa apparenza del coinvolgimenti in affari illeciti (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 , Aga, Rv. 268954 - 01; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01).

5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con ordinanza del 31 luglio 2023, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 26 agosto 2014 al 5 luglio 2016, per il reato di cui all'all'art.416 bis cod. pen. e 2,4 e 7 della Legge n.895 /1967, da cui era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Catanzaro del 5 luglio 2016, confermata in sede di appello e divenuta definitiva. 2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cessazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento ad una inammissibile rilettura del compendio indiziario, consistente in intercettazioni che erano state invece considerate nella sentenza assolutoria del Tribunale del tutto prive di ogni conducenza in ordine alla dimostrazione della penale responsabilità. La Corte, inoltre, aveva richiamato, quale elemento costitutivo della col grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, l'elemento delle cd " frequentazioni ambigue" senza pero fornire adeguata motivazione circa la relazione causale tra le condotte del ricorrente e le richiamate frequentazioni. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 1.3 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 3. Tanto premesso si rileva che i motivi di ricorso, che denunciano la manifesta illogicità della motivazione, fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione. In ossequio alla regola di giudizio illustrata, i dati indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento della misura non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo, secondo i principi sopra illustrati. In particolare, la Corte, con argomentazioni esaurienti, precise e lungamente diffuse valorizza la circostanza che il ricorrente era in rapporti con tale [OSCURATO:PERSONA], reggente della consorteria del territorio di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dello 3onio; che, inoltre, il ricorrente era il cognato di [OSCURATO:PERSONA], facente parte del sodalizio mafioso "[OSCURATO:PERSONA]", evidenziando che, dalle conversazioni captate all'interno del carcere in cui il Mongiardo era detenuto, era emerso come, in data 10 settembre 2010, il Mongiardo avesse dato disposizioni alle figlie di spostare le armi in dotazione alla consorteria dal luogo ove si trovavano per portarle in luogo più sicuro; in detti colloqui il Mongiardo riferiva alle figlie delle armi che si trovavano nascoste presso la mandria, e che aveva incaricato l'Andracchio per il loro spostamento; il successivo 12 ottobre constavano colloqui telefonici intercettati tra il [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo, in cui i suddetti parlavano tra loro di incontrarsi per " spostare mobili"; infine, nel colloquio del 4 marzo 2011 intervenuto tra il Mongiardo e l'odierno ricorrente, il Mongiardo riferiva al cognato i luoghi in cui erano presumibilmente occultate altre armi nella disponibilità del sodalizio. 3.1. La Corte territoriale ha inoltre rimarcato che l'assoluzione era stata determinata dall'avere il GUP ritenuto che le conversazioni intercettate erano insufficienti a fondare una pronuncia di condanna, osservando che solo nella trascrizione di PG vi era il riferimento a " due pistole", poi non emerso nell'elaborato peritale successivamente depositato; tuttavia, la sentenza assolutoria aveva sottolineato la cripticità del contenuto dei colloqui che lasciavano trasparire l'intento del Mongiardo di dare indicazioni per evitare l'esito positivo di perquisizioni disposte a suo carico, e ha sottolineato come dalle conversazioni intercettate emergeva comunque la sussistenza di un rapporto tra l'Andracchio e il Mongiardo che andava ben al di là di una frequentazione connessa alla parentela. 4. Le argomentazioni della Corte territoriale sono dunque pienamente rispettose dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Ristori°, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). Va altresì ricordato che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi criptiche, in quanto condotta oggettivamente idonea ad ingenerare la falsa apparenza del coinvolgimenti in affari illeciti (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 , Aga, Rv. 268954 - 01; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01). 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom
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