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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1980

Cassazione n. 27528/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1980 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d.

P.R. 309/1990, nonchè violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specific:a delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1980 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d. P.R. 309/1990, nonchè violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specific:a delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris