Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21033/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Bari e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Bari e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris