CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. e, in generale, si contesta la dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato). Il motivo è anche, di fondo, afflitto da vizio di generica formulazione. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente