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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00294/2022

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la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 17.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e perciò, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ordinando inoltre la confisca del mezzo in giudiziale sequestro;

2. la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'Amato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 2267 di multa confermando nel resto la decisione del GIP;

3. ricorre per cassazione il difensore dell'Amato lamentando: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: riassunto brevemente il fatto, osserva che nessun elemento è stato acquisito per ritenere che quello sequestrato ed a bordo del quale viaggiava l'Amato, fosse un ciclomotore "assemblato" non essendo stato eseguito su di esso alcun accertamento tecnico; né, aggiunge, vi erano elementi per supporre che il responsabile della eventuale operazione di assemblaggio fosse proprio il ricorrente non potendosi far leva sulle dichiarazioni rese da costui senza garanzie difensive; sottolinea come non sia sufficiente il possesso del bene per affermare la responsabilità per la condotta di riciclaggio né potendosi far leva su un accertamento di PG non seguito da verifiche di natura tecnica ed alla individuazione, se non altro per tipologia, del delitto c.d.

"presupposto"; 3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che, non essendo emersa la prova del reato ascritto al ricorrente, questi avrebbe dovuto essere assolto quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv cod. pen.; 3.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen.: rileva che, pur ipotizzandosi la non accertata provenienza delittuosa del ciclomotore, non sarebbe comunque configurabile, in capo all'Amato, il delitto di riciclaggio ma, semmai, quello di ricettazione;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che i tre motivi di ricorso, ovvero la qualificazione giuridica del fatto come ipotesi di riciclaggio e la mancata valutazione in ordine alla assenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, riproducono di fatti i motivi di appello sui medesimi punti.

5. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui appresso. 5.1 Dalle due sentenze di merito risulta che i CC della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano eseguito un controllo su di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] condotto dall'Amato risultato privo di targa e con la parte del telaio destinata a riportare il numero identificativo del mezzo che era stata rimossa; il conducente era sprovvisto di patente e non era stato in grado di esibire la documentazione relativa al veicolo.

Con l'atto di appello la difesa si era limitata a sostenere che "non vi era è prova che si tratti di un motociclo assemblato, dal momento che non è stato posto in essere alcun accertamento sullo stesso né alcuna perizia tecnica" (cfr., pag. 2 dell'atto di gravame) in tal modo, perciò, articolando una censura sulla "personale" riconducibilità al ricorrente della condotta di riciclaggio e, di fatto, nessun rilievo sulla provenienza delittuosa del mezzo; di conseguenza sono certamente inammissibili le considerazioni qui formulate su questo aspetto non potendo essere dedotte in questa sede questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che siano rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, 266202).

A fronte dei motivi di gravame articolati in termini sostanzialmente analoghi a quelli ribaditi con il ricorso in punto di responsabilità per la condotta di riciclaggio, la Corte di Appello ha confermato la decisione impugnata valorizzando il dato rappresentato dalle dichiarazioni rese dall'Amato nella immediatezza quando il ricorrente aveva ammesso di avere egli stesso alterato gli elementi identificativi del mezzo della cui provenienza non era riuscito a fornire alcuna notizia. 5.2 La condanna del ricorrente è stata perciò fondata in maniera sostanzialmente esclusiva su quanto da lui riferito ai militari operanti e nella immediatezza.

Tanto premesso in punto di fatto, si è più volte chiarito che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 5, Sentenza n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv. 246865; Sez. 2, Sentenza n. 37374 del 19/09/2003, Busà, Rv. 227037; Sez. 6, Sentenza n. 29138 del 25/05/2004, D'Alise ed altro, Rv. 229457; Sez. 1, Sentenza n. 44637 del 13/10/2004, Iorio, Rv. 230754).

Se non ché, è ormai altrettanto consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, la affermazione secondo cui anche nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili qualora queste non siano inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880; Sez. 2 - , Sentenza n. 38040 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1 - , Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276176).Nel caso di specie, le dichiarazioni confessorie dell'Amato sono riportate nella informativa che non è stata sottoscritta dall'odierno ricorrente e che, perciò, non era utilizzabile - quanto al tenore ed al contenuto delle relative sue propalazioni, ai fini della decisione.

6. La sentenza impugnata va perciò annullata dovendosi il fatto riqualificare in termini di ricettazione ed il processo rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la qualificazione della pena con riguardo a tale diversa ipotesi di reato.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla quantificazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma il 1.12.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 17.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e perciò, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ordinando inoltre la confisca del mezzo in giudiziale sequestro; 2. la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'Amato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 2267 di multa confermando nel resto la decisione del GIP; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Amato lamentando: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: riassunto brevemente il fatto, osserva che nessun elemento è stato acquisito per ritenere che quello sequestrato ed a bordo del quale viaggiava l'Amato, fosse un ciclomotore "assemblato" non essendo stato eseguito su di esso alcun accertamento tecnico; né, aggiunge, vi erano elementi per supporre che il responsabile della eventuale operazione di assemblaggio fosse proprio il ricorrente non potendosi far leva sulle dichiarazioni rese da costui senza garanzie difensive; sottolinea come non sia sufficiente il possesso del bene per affermare la responsabilità per la condotta di riciclaggio né potendosi far leva su un accertamento di PG non seguito da verifiche di natura tecnica ed alla individuazione, se non altro per tipologia, del delitto c.d. "presupposto"; 3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che, non essendo emersa la prova del reato ascritto al ricorrente, questi avrebbe dovuto essere assolto quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv cod. pen.; 3.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen.: rileva che, pur ipotizzandosi la non accertata provenienza delittuosa del ciclomotore, non sarebbe comunque configurabile, in capo all'Amato, il delitto di riciclaggio ma, semmai, quello di ricettazione; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che i tre motivi di ricorso, ovvero la qualificazione giuridica del fatto come ipotesi di riciclaggio e la mancata valutazione in ordine alla assenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, riproducono di fatti i motivi di appello sui medesimi punti. 5. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui appresso. 5.1 Dalle due sentenze di merito risulta che i CC della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano eseguito un controllo su di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] condotto dall'Amato risultato privo di targa e con la parte del telaio destinata a riportare il numero identificativo del mezzo che era stata rimossa; il conducente era sprovvisto di patente e non era stato in grado di esibire la documentazione relativa al veicolo. Con l'atto di appello la difesa si era limitata a sostenere che "non vi era è prova che si tratti di un motociclo assemblato, dal momento che non è stato posto in essere alcun accertamento sullo stesso né alcuna perizia tecnica" (cfr., pag. 2 dell'atto di gravame) in tal modo, perciò, articolando una censura sulla "personale" riconducibilità al ricorrente della condotta di riciclaggio e, di fatto, nessun rilievo sulla provenienza delittuosa del mezzo; di conseguenza sono certamente inammissibili le considerazioni qui formulate su questo aspetto non potendo essere dedotte in questa sede questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che siano rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, 266202). A fronte dei motivi di gravame articolati in termini sostanzialmente analoghi a quelli ribaditi con il ricorso in punto di responsabilità per la condotta di riciclaggio, la Corte di Appello ha confermato la decisione impugnata valorizzando il dato rappresentato dalle dichiarazioni rese dall'Amato nella immediatezza quando il ricorrente aveva ammesso di avere egli stesso alterato gli elementi identificativi del mezzo della cui provenienza non era riuscito a fornire alcuna notizia. 5.2 La condanna del ricorrente è stata perciò fondata in maniera sostanzialmente esclusiva su quanto da lui riferito ai militari operanti e nella immediatezza. Tanto premesso in punto di fatto, si è più volte chiarito che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 5, Sentenza n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv. 246865; Sez. 2, Sentenza n. 37374 del 19/09/2003, Busà, Rv. 227037; Sez. 6, Sentenza n. 29138 del 25/05/2004, D'Alise ed altro, Rv. 229457; Sez. 1, Sentenza n. 44637 del 13/10/2004, Iorio, Rv. 230754). Se non ché, è ormai altrettanto consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, la affermazione secondo cui anche nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili qualora queste non siano inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880; Sez. 2 - , Sentenza n. 38040 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1 - , Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276176).Nel caso di specie, le dichiarazioni confessorie dell'Amato sono riportate nella informativa che non è stata sottoscritta dall'odierno ricorrente e che, perciò, non era utilizzabile - quanto al tenore ed al contenuto delle relative sue propalazioni, ai fini della decisione. 6. La sentenza impugnata va perciò annullata dovendosi il fatto riqualificare in termini di ricettazione ed il processo rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la qualificazione della pena con riguardo a tale diversa ipotesi di reato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla quantificazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 1.12.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensor
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