Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:905
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0275_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 dicembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑275/23)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “persone giuridiche, entità o organismi che operano in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Sviamento di potere – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Parere relativo agli atti che comportano misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Parere pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di notificazione del parere – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine decorrente dal quattordicesimo giorno successivo a tale pubblicazione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 59; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, art. 3, § 2; regolamento del Consiglio n. 269/2014, art. 14, § 2)
(v. punti 39, 40, 53‑56)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/432 e (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, 2023/429 e 2024/849]
(v. punti 63‑72)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 5, § 4, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/432, (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2023/429, 2023/1089 e 2024/849]
(v. punti 84‑91, 142‑145)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Principio di non discriminazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Entità o organismo appartenente a uno Stato terzo – Esclusione – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza
[Art. 18, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/432, (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2023/429, 2023/1089 e 2024/849]
(v. punti 92‑96, 162)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di entità o organismo che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/432 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/429 e 2024/849]
(v. punti 105‑107)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/432 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/429 e 2024/849]
(v. punti 110, 111, 118‑122)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore bancario – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/432, (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2023/429, 2023/1089 e 2024/849]
(v. punti 112‑116)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Potere discrezionale della competente autorità nazionale
(Decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014)
(v. punto 148)
9.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro una decisione del Consiglio che comporta misure restrittive – Motivo vertente sulla violazione del diritto di proprietà di un terzo – Impossibilità per l’entità colpita dalle misure restrittive di avvalersi del diritto di proprietà dei suoi clienti
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 156)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi di persone, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di altre persone, entità o organismi che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/432 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/429 e 2024/849]
(v. punto 163)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.