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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17492/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEtdato auiso_alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'illegalità della pena per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEtdato auiso_alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'illegalità della pena per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 mar
Sentenza Cassazione n. 17492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris