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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06879/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio della gravata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 61, primo comma, n.2, 337, e 628, secondo comma, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 81, quarto comma, cod. pen., per avere il Tribunale determinato l'aumento per la continuazione in misura inferiore al terzo della pena, malgrado la ritenuta sussistenza della recidiva infra-quinquennale e reiterata. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 69, quarto comma, cod. pen., posto che, nel giudizio di bilanciamento tra la predetta recidiva, da un lato, e, dall'altro, le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della lieve entità riconosciuta in relazione al delitto di rapina, ha ritenuto prevalenti queste ultime. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza della stessa, in relazione all'art. 69, terzo comma, cod. pen. 2.4 Col quarto motivo, si contesta il riconoscimento dell'attenuante per la rapina introdotta da Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024.

La motivazione è meramente assertiva, non avendo il Tribunale reso ragioni in relazione alla ritenuta lieve entità del fatto.

3. Sono pervenute le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, attesa la fondatezza di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo a tutti i motivi, ciò che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

Il primo motivo è fondato, stante il disposto di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen., secondo cui «se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena 1 n 73 non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

Nel caso di specie, all'imputato, gravato dalla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., è stata applicata la pena di anni due, mesi sei ed euro 600 di multa, così determinata: pena base per il delitto più grave (art. 628, secondo comma, cod. pen.), anni cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa, ridotta - per le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti rispetto alle aggravanti - ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; aumentata per la continuazione, per il reato di cui all'art. 337, ad anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa; ridotta, per la scelta del rito abbreviato, alla pena finale di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.

Pertanto, guardando alla determinazione della pena fissata, in concreto, dal giudice, - atteso che è alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, non a quella massima edittale, comminata dalla legge, che occorre por mente (Sez. 2, n. 27098 del 03/05/2023, Pedone, Rv. 284797 - 01, anche per il riferimento, in motivazione, a Corte cost., sent. n. 241 del 2015) -, pari ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, ne discende che la sentenza impugnata, individuando in mesi cinque l'aumento per la continuazione, ha determinato detto aumento in misura ben inferiore al limite minimo del terzo (equivalente, nella fattispecie, ad anni uno, mesi uno di detenzione ed euro 266 di multa), imposto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. 2.

Il quarto motivo è fondato; i motivi secondo e terzo restano assorbiti da quanto di seguito esposto, riflettendosi il rilevato vizio motivazionale anche sulle questioni sollevate con i motivi 2 e

3. La doglianza relativa alla totale assenza di motivazione circa la ritenuta lieve entità della rapina contestata è fondata, essendosi il giudice limitato ad affermare che il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., "debba essere ritenuto di lieve entità, in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 86 del 13 maggio 2024"; ciò, peraltro, dopo aver descritto, in motivazione, una dinamica complessiva dell'evento, in cui le modalità e le circostanze della condotta sembrano logicamente escludere la ritenuta lieve entità del reato ascritto.

Come rimarcato, infatti, dal ricorrente, è il giudice stesso a evidenziare come l'imputato, alla vista degli operanti, si allontanava a bordo di un'auto, dandosi a una precipitosa fuga (v. p. 1 della sentenza), per poi incastrarsi nelle strettoie di un vicolo, ciò che poneva a rischio l'incolumità dei passanti.

Sicché il vizio di motivazione è correttamente colto dal ricorrente, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di C (3 rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (v.

Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01).

Come anticipato, il vizio di motivazione che inficia la ritenuta lieve entità del fatto si riflette, a cascata, sui motivi secondo e terzo.

Infatti, al netto del divieto di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (che costituisce oggetto del motivo secondo), coglie nel segno il ricorrente a osservare come l'opzione della ritenuta prevalenza necessitasse di un più ponderato giudizio di bilanciamento, visti il numero e la tipologia delle aggravanti contestate (ex art. 99, comma quarto, cod. pen., oltre all'aggravante del nesso teleologico).

La totale opacità sulla ritenuta sussistenza della lieve entità della rapina compromette, a fortiori, la tenuta argomentativa del ritenuto giudizio di prevalenza.

3. Per le ragioni illustrate, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio della gravata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 61, primo comma, n.2, 337, e 628, secondo comma, cod. pen. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 81, quarto comma, cod. pen., per avere il Tribunale determinato l'aumento per la continuazione in misura inferiore al terzo della pena, malgrado la ritenuta sussistenza della recidiva infra-quinquennale e reiterata. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 69, quarto comma, cod. pen., posto che, nel giudizio di bilanciamento tra la predetta recidiva, da un lato, e, dall'altro, le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della lieve entità riconosciuta in relazione al delitto di rapina, ha ritenuto prevalenti queste ultime. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza della stessa, in relazione all'art. 69, terzo comma, cod. pen. 2.4 Col quarto motivo, si contesta il riconoscimento dell'attenuante per la rapina introdotta da Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024. La motivazione è meramente assertiva, non avendo il Tribunale reso ragioni in relazione alla ritenuta lieve entità del fatto. 3. Sono pervenute le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, attesa la fondatezza di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo a tutti i motivi, ciò che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Il primo motivo è fondato, stante il disposto di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen., secondo cui «se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena 1 n 73 non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Nel caso di specie, all'imputato, gravato dalla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., è stata applicata la pena di anni due, mesi sei ed euro 600 di multa, così determinata: pena base per il delitto più grave (art. 628, secondo comma, cod. pen.), anni cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa, ridotta - per le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti rispetto alle aggravanti - ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; aumentata per la continuazione, per il reato di cui all'art. 337, ad anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa; ridotta, per la scelta del rito abbreviato, alla pena finale di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa. Pertanto, guardando alla determinazione della pena fissata, in concreto, dal giudice, - atteso che è alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, non a quella massima edittale, comminata dalla legge, che occorre por mente (Sez. 2, n. 27098 del 03/05/2023, Pedone, Rv. 284797 - 01, anche per il riferimento, in motivazione, a Corte cost., sent. n. 241 del 2015) -, pari ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, ne discende che la sentenza impugnata, individuando in mesi cinque l'aumento per la continuazione, ha determinato detto aumento in misura ben inferiore al limite minimo del terzo (equivalente, nella fattispecie, ad anni uno, mesi uno di detenzione ed euro 266 di multa), imposto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. 2. Il quarto motivo è fondato; i motivi secondo e terzo restano assorbiti da quanto di seguito esposto, riflettendosi il rilevato vizio motivazionale anche sulle questioni sollevate con i motivi 2 e 3. La doglianza relativa alla totale assenza di motivazione circa la ritenuta lieve entità della rapina contestata è fondata, essendosi il giudice limitato ad affermare che il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., "debba essere ritenuto di lieve entità, in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 86 del 13 maggio 2024"; ciò, peraltro, dopo aver descritto, in motivazione, una dinamica complessiva dell'evento, in cui le modalità e le circostanze della condotta sembrano logicamente escludere la ritenuta lieve entità del reato ascritto. Come rimarcato, infatti, dal ricorrente, è il giudice stesso a evidenziare come l'imputato, alla vista degli operanti, si allontanava a bordo di un'auto, dandosi a una precipitosa fuga (v. p. 1 della sentenza), per poi incastrarsi nelle strettoie di un vicolo, ciò che poneva a rischio l'incolumità dei passanti. Sicché il vizio di motivazione è correttamente colto dal ricorrente, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di C (3 rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (v. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). Come anticipato, il vizio di motivazione che inficia la ritenuta lieve entità del fatto si riflette, a cascata, sui motivi secondo e terzo. Infatti, al netto del divieto di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (che costituisce oggetto del motivo secondo), coglie nel segno il ricorrente a osservare come l'opzione della ritenuta prevalenza necessitasse di un più ponderato giudizio di bilanciamento, visti il numero e la tipologia delle aggravanti contestate (ex art. 99, comma quarto, cod. pen., oltre all'aggravante del nesso teleologico). La totale opacità sulla ritenuta sussistenza della lieve entità della rapina compromette, a fortiori, la tenuta argomentativa del ritenuto giudizio di prevalenza. 3. Per le ragioni illustrate, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.
Sentenza Cassazione n. 06879/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris