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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23113/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15009/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 8999/05/2019, depositata in data 2 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con l’avviso n.

TF9030500226 l’Agenzia delle Entrate –direzione provinciale di Salerno - accertava, ex art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a carico della [OSCURATO:PERSONA].

Acc.

IRESSocietà Cooperativa – Società in liquidazione, per l'anno d’imposta 2012, maggiori ricavi pari a € 61.399,00 (somma derivante dalla differenza tra ricavi accertati, pari a € 3.183.127,00, e ricavi dichiarati, pari a € 3.121.728,00), con conseguenti maggiori imposte; in particolare, l'Ufficio, accertata la non coerenza dello studio di settore presentato dalla Cooperativa rispetto all'incidenza del margine operativo lordo e la mancata compilazione del quadro A, recuperava a tassazione i maggiori ricavi derivati dall'uso di tre lavoratori non in regola nell'anno accertato, rielaborando il valore aggiunto per addetto e aumentandolo in relazione al maggior numero di ore effettuate.

2. Avverso l’avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza 4301/07/2017, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 8999/05/2019, depositata in data 2 dicembre 2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando in totola sentenza di primo grado.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha emesso pronuncia solo in ordine all'elemento attinente alla presenza di lavoratori in nero, ritenendo che la presunzione avesse natura non precisa, perché non sarebbe stato certo che l'attività dei lavoratori non regolarizzati avrebbe portato a maggiori ricavi non dichiarati, e non grave, perché avrebbe comportato uno scostamento non rilevante dai dati dichiarati; in questo modo, ha omesso di valutare le prove contrarie di cui era onerato il contribuente.

2. Il motivo di ricorso è fondato.

Invero, con riferimento a fattispecie come quella in oggetto, l’Ufficio «può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata» (Cass. n. 25217/2018, Cass. n. 27552/2018 e Cass. n. 26036/2015).

2.1. Dunque, punto centrale nella valutazione che deve compiere l’Ufficio è costituito dall’utilizzo di presunzioni semplici, le quali devono rispettare i seguenti criteri (da cui si può invece prescindere nel momento in cui si utilizzi il metodo induttivo puro; v.

Cass. n. 1883/2024): - gravità, che si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre, ovvero l'esistenza del fatto ignoto dev'essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; - precisione, il quale impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; - concordanza, per il quale la prova deve essere desunta da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza del fatto ignoto (Cass. n. 7202/2023 e Cass. n. 35625/2022).

2.2. Orbene, la C.t.r. ha fatto mal governo dei superiori principi allorquando ha spiegato il possesso di tali caratteri delle presunzioni, nel caso di specie fondate sulla presenza e impiego di lavoratori in nero; essa, infatti, sul punto ha statuito: «Ciò posto, ritiene la Commissione che la presunzione evocata dall'ufficio non si mostre né precisa, né grave.

Essa non si mostra precisa, perché non è affatto certo che l'attività dei tre lavoratori non regolarizzati possa avere per se stessa determinato un ulteriore apporto di ricavi, né può escludersi che i ricavi effettivamente dichiarati possano essere inclusivi dell'operato dei lavoratori in nero.

Ma, soprattutto, come rettamente osservato dai giudici di prime cure, la presunzione non si è per nulla grave, atteso che, alla stregua dello stesso ricalcolo operato dall’Ufficio, i maggiori ricavi sono stati quantificati in un importo decisamente modesto rispetto a quelli complessivamente dichiarati.

Insomma tale incongruenza non può di per sé sola costituire presunzione idonea a legittimare l'accertamento analitico induttivo, vieppiù ove si consideri che non viene allegato alcuno scostamento rispetto agli indicatori economici (ricavi, compensi e corrispettivi)».

2.3. In considerazione della giurisprudenza sub 2., nel ricollegare la gravità alla rilevanza dello scostamento dal dato dichiarato e la precisione alla certezza degli effetti, risulta ictu oculi come la C.t.r. non ha correttamente deciso in quanto poteva correttamente porsi una presunzione semplice alla base del metodo analitico –induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, metodo concretamente utilizzato nel caso in esame; solo dopo che la presunzione sarà stata valutata confacente ai tre criteri in oggetto (o due, potendo venire meno quello della concordanza), incomberà sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

La valutazione della C.t.r., quanto all’inferenza degli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio volti ad accertare la maggiore redditività dell’impresa, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte in tema di prova presuntiva.

3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda a nuovo e motivato esame nonché proceda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione staccata di Salerno – affinché, in diversa composizione, provveda a nuovo e mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15009/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 8999/05/2019, depositata in data 2 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con l’avviso n. TF9030500226 l’Agenzia delle Entrate –direzione provinciale di Salerno - accertava, ex art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Acc. IRESSocietà Cooperativa – Società in liquidazione, per l'anno d’imposta 2012, maggiori ricavi pari a € 61.399,00 (somma derivante dalla differenza tra ricavi accertati, pari a € 3.183.127,00, e ricavi dichiarati, pari a € 3.121.728,00), con conseguenti maggiori imposte; in particolare, l'Ufficio, accertata la non coerenza dello studio di settore presentato dalla Cooperativa rispetto all'incidenza del margine operativo lordo e la mancata compilazione del quadro A, recuperava a tassazione i maggiori ricavi derivati dall'uso di tre lavoratori non in regola nell'anno accertato, rielaborando il valore aggiunto per addetto e aumentandolo in relazione al maggior numero di ore effettuate. 2. Avverso l’avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza 4301/07/2017, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 8999/05/2019, depositata in data 2 dicembre 2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando in totola sentenza di primo grado. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La società contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha emesso pronuncia solo in ordine all'elemento attinente alla presenza di lavoratori in nero, ritenendo che la presunzione avesse natura non precisa, perché non sarebbe stato certo che l'attività dei lavoratori non regolarizzati avrebbe portato a maggiori ricavi non dichiarati, e non grave, perché avrebbe comportato uno scostamento non rilevante dai dati dichiarati; in questo modo, ha omesso di valutare le prove contrarie di cui era onerato il contribuente. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Invero, con riferimento a fattispecie come quella in oggetto, l’Ufficio «può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata» (Cass. n. 25217/2018, Cass. n. 27552/2018 e Cass. n. 26036/2015). 2.1. Dunque, punto centrale nella valutazione che deve compiere l’Ufficio è costituito dall’utilizzo di presunzioni semplici, le quali devono rispettare i seguenti criteri (da cui si può invece prescindere nel momento in cui si utilizzi il metodo induttivo puro; v. Cass. n. 1883/2024): - gravità, che si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre, ovvero l'esistenza del fatto ignoto dev'essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; - precisione, il quale impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; - concordanza, per il quale la prova deve essere desunta da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza del fatto ignoto (Cass. n. 7202/2023 e Cass. n. 35625/2022). 2.2. Orbene, la C.t.r. ha fatto mal governo dei superiori principi allorquando ha spiegato il possesso di tali caratteri delle presunzioni, nel caso di specie fondate sulla presenza e impiego di lavoratori in nero; essa, infatti, sul punto ha statuito: «Ciò posto, ritiene la Commissione che la presunzione evocata dall'ufficio non si mostre né precisa, né grave. Essa non si mostra precisa, perché non è affatto certo che l'attività dei tre lavoratori non regolarizzati possa avere per se stessa determinato un ulteriore apporto di ricavi, né può escludersi che i ricavi effettivamente dichiarati possano essere inclusivi dell'operato dei lavoratori in nero. Ma, soprattutto, come rettamente osservato dai giudici di prime cure, la presunzione non si è per nulla grave, atteso che, alla stregua dello stesso ricalcolo operato dall’Ufficio, i maggiori ricavi sono stati quantificati in un importo decisamente modesto rispetto a quelli complessivamente dichiarati. Insomma tale incongruenza non può di per sé sola costituire presunzione idonea a legittimare l'accertamento analitico induttivo, vieppiù ove si consideri che non viene allegato alcuno scostamento rispetto agli indicatori economici (ricavi, compensi e corrispettivi)». 2.3. In considerazione della giurisprudenza sub 2., nel ricollegare la gravità alla rilevanza dello scostamento dal dato dichiarato e la precisione alla certezza degli effetti, risulta ictu oculi come la C.t.r. non ha correttamente deciso in quanto poteva correttamente porsi una presunzione semplice alla base del metodo analitico –induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, metodo concretamente utilizzato nel caso in esame; solo dopo che la presunzione sarà stata valutata confacente ai tre criteri in oggetto (o due, potendo venire meno quello della concordanza), incomberà sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. La valutazione della C.t.r., quanto all’inferenza degli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio volti ad accertare la maggiore redditività dell’impresa, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte in tema di prova presuntiva. 3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda a nuovo e motivato esame nonché proceda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione staccata di Salerno – affinché, in diversa composizione, provveda a nuovo e mo
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