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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20453/2026

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bunale di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeval'appello proposto nei confronti del rigetto della richiesta di annullamentodell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva deldivieto di esercitare la professione di commercialista per la durata di dodici mesiin relazione al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza dei reati previstidagli artt. 416, 640-bis e 648-ter cod. pen.2.

Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore di DomenicoLeone che deduceva:2.1 violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, chesarebbe stata effettuata sulla base di una valutazione congetturale e nonspecificamente riferita al ricorrente; invero le attività del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero statelecite e l’idoneità delle stesse ad integrare i reati contestati sarebbe statadedotta - in modo illogico - dalla loro ipotetica funzionalità a favorire ilraggiungimento degli scopi dell'associazione;2.2.violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: la motivazionesul punto sarebbe insufficiente in quanto sarebbe fondata solo sullavalorizzazione della gravità delle condotte, ma non avrebbe preso inconsiderazione gli elementi allegati nel corso dell’udienza in cui era stato svoltol’interrogatorio preventivo, ovvero (a) le denunce querele che sarebbero stateproposte per fatti connessi a quelli per i quali si procede, (b) il fatto che ilLeone avrebbe rinunciato ad incarichi conferitigli dai coimputati.Infine, si deduceva che non sarebbe stata dimostrata la attualità econcretezza delle esigenze cautelari;2.3. violazione di legge (art. 290 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: lamotivazione relativa alla durata della misura interdittiva sarebbe carente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto si risolve nella richiesta di rivalutazione integrale della idoneità deglielementi raccolti ad indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a caricodel [OSCURATO:PERSONA].In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).

È, pertanto, inammissibile ilricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatorio indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una direttainterpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali talielementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne èstata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offertouna motivazione persuasiva e dettagliata in ordine alla gravità indiziariarilevando come gli elementi raccolti nel corso delle indagini indicassero il pienocoinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di riciclaggio del denaro proventodalle truffe perpetrate dai sodali.[OSCURATO:PERSONA], secondo la valutazione offerta dal Tribunale, all’evidenza nonmanifestamente illogica, aveva avuto un ruolo fondamentale nell'associazionepoiché aveva messo a disposizione le proprie competenze tecniche dacommercialista per la predisposizione del carteggio commerciale e fiscaleindispensabile per la commercializzazione dei crediti fittizi generati dalle truffe;con il suo contributo, caratterizzato dall’utilizzo illecito delle proprie competenzeprofessionali, il ricorrente ha contribuito alla realizzazione degli scopidell'associazione come risultava dai contatti che lo stesso ha avuto con ilPorcile Danilo e dalle conversazioni whatsapp riversate in atti (pagg. 3-5 delprovvedimento impugnato).La motivazione contestata si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questasede.2.Del pari inammissibili sono le doglianze rivolte nei confronti della partedella motivazione del provvedimento impugnato che rappresenta la sussistenzadelle esigenze cautelari attuali e concrete.[OSCURATO:PERSONA], sul punto ribadisce che è necessario che il giudice effettui unavalutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sullapermanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento diconsumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare,desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza dicondizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o dicontesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - chepossano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.

Ne consegue cheil pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo direcidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur nonimminente.

Tale valutazione prognostica non può, tuttavia, estendersi allaprevisione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà delgiudice (tra le altre: Sez. 2 n. 53645 del 08\09\2016, Lucà, Rv 268977).Nel caso in esame rilevava come l'inaudita gravità dei fatti concernenti nellareiterazione di truffe, nella creazione di un'associazione particolarmentearticolata, nel riciclaggio e nella commissione di numerosi reati fiscali per importisuperiori ai due milioni di euro, unitamente al fatto che il ricorrente vantava unprecedente, consentivano di ritenere pregnante il pericolo di reiterazione (pagg.5 e 6 del provvedimento impugnato).1.3.

Nessuna censura, infine, può, all’evidenza, essere rivolta nei confrontidella indicazione della durata della misura interdittiva che veniva ritenuta“congrua” tenuto conto della descritta gravità dei fatti e del decisivo contributoofferto dal ricorrente al funzionamento del sodalizio (pag. 6 del provvedimentoimpugnato).3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeval'appello proposto nei confronti del rigetto della richiesta di annullamentodell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva deldivieto di esercitare la professione di commercialista per la durata di dodici mesiin relazione al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza dei reati previstidagli artt. 416, 640-bis e 648-ter cod. pen.2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore di DomenicoLeone che deduceva:2.1 violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, chesarebbe stata effettuata sulla base di una valutazione congetturale e nonspecificamente riferita al ricorrente; invero le attività del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero statelecite e l’idoneità delle stesse ad integrare i reati contestati sarebbe statadedotta - in modo illogico - dalla loro ipotetica funzionalità a favorire ilraggiungimento degli scopi dell'associazione;2.2.violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: la motivazionesul punto sarebbe insufficiente in quanto sarebbe fondata solo sullavalorizzazione della gravità delle condotte, ma non avrebbe preso inconsiderazione gli elementi allegati nel corso dell’udienza in cui era stato svoltol’interrogatorio preventivo, ovvero (a) le denunce querele che sarebbero stateproposte per fatti connessi a quelli per i quali si procede, (b) il fatto che ilLeone avrebbe rinunciato ad incarichi conferitigli dai coimputati.Infine, si deduceva che non sarebbe stata dimostrata la attualità econcretezza delle esigenze cautelari;2.3. violazione di legge (art. 290 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: lamotivazione relativa alla durata della misura interdittiva sarebbe carente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto si risolve nella richiesta di rivalutazione integrale della idoneità deglielementi raccolti ad indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a caricodel [OSCURATO:PERSONA].In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). È, pertanto, inammissibile ilricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatorio indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una direttainterpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali talielementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne èstata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offertouna motivazione persuasiva e dettagliata in ordine alla gravità indiziariarilevando come gli elementi raccolti nel corso delle indagini indicassero il pienocoinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di riciclaggio del denaro proventodalle truffe perpetrate dai sodali.[OSCURATO:PERSONA], secondo la valutazione offerta dal Tribunale, all’evidenza nonmanifestamente illogica, aveva avuto un ruolo fondamentale nell'associazionepoiché aveva messo a disposizione le proprie competenze tecniche dacommercialista per la predisposizione del carteggio commerciale e fiscaleindispensabile per la commercializzazione dei crediti fittizi generati dalle truffe;con il suo contributo, caratterizzato dall’utilizzo illecito delle proprie competenzeprofessionali, il ricorrente ha contribuito alla realizzazione degli scopidell'associazione come risultava dai contatti che lo stesso ha avuto con ilPorcile Danilo e dalle conversazioni whatsapp riversate in atti (pagg. 3-5 delprovvedimento impugnato).La motivazione contestata si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questasede.2.Del pari inammissibili sono le doglianze rivolte nei confronti della partedella motivazione del provvedimento impugnato che rappresenta la sussistenzadelle esigenze cautelari attuali e concrete.[OSCURATO:PERSONA], sul punto ribadisce che è necessario che il giudice effettui unavalutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sullapermanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento diconsumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare,desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza dicondizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o dicontesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - chepossano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue cheil pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo direcidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur nonimminente. Tale valutazione prognostica non può, tuttavia, estendersi allaprevisione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà delgiudice (tra le altre: Sez. 2 n. 53645 del 08\09\2016, Lucà, Rv 268977).Nel caso in esame rilevava come l'inaudita gravità dei fatti concernenti nellareiterazione di truffe, nella creazione di un'associazione particolarmentearticolata, nel riciclaggio e nella commissione di numerosi reati fiscali per importisuperiori ai due milioni di euro, unitamente al fatto che il ricorrente vantava unprecedente, consentivano di ritenere pregnante il pericolo di reiterazione (pagg.5 e 6 del provvedimento impugnato).1.3. Nessuna censura, infine, può, all’evidenza, essere rivolta nei confrontidella indicazione della durata della misura interdittiva che veniva ritenuta“congrua” tenuto conto della descritta gravità dei fatti e del decisivo contributoofferto dal ricorrente al funzionamento del sodalizio (pag. 6 del provvedimentoimpugnato).3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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