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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12779/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO cli MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messira ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) loro ascritti nelle rispettive qualità di socia accomandataria, della società in acc:omandita semplice "Europa bevande" sas, dichiarata fallita il 15 maggio 2013, e di socio di fatto della medesima società, dichiarato fallito il 25 settembre 2013.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Gli imputati avrebbero impiegato uno strumento negoziale lecito attraverso il quale hanno ceduto beni strumentali e merce alla società "Grandi supermercati" srl secondo un'ottica di ragionevolezza imprenditoriale.

I giudici di merito avrebbero omesso di considerare: - che la vendita delle merci è documentata da fatture; - che vi sono quietanze a riprova dell'avvenuto pagamento; - che è stato spiegato l'utilizzo dei proventi della vendita; - che è stato concluso un contratto di locazione; - che i testimoni hanno escluso rapporti tra la fallita e la "Grandi supermercati" srl; - che il commercialista della fallita ha dichiarato di non aver mai riscontrato anomalie nella tenuta della contabilità.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2.3. Con il terzo lamentano che il giudizio di bilanciamento sia stato espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è generico.

I ricorsi si esauriscono in una prospettazione soggettiva della vicenda sulla scorta di una lettura parziale degli elementi probatori, senza alcun reale confronto con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna.2.1.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è stato ravvisato nel fatto che la fallita ha ceduto tutti i propri beni strumentali e le merci alla "Grandi supermercati" srl, senza ricevere alcun corrispettivo.

La Corte di appello precisa: - che la fallita si trovava in gravi difficoltà economiche per aver maturato, tra il 2011 e la metà del 2012, debiti pari a circa 700mila euro; - che tra luglio e agosto 2012 la fallita si è privata di tutti i beni strumentali, così ponendosi nella condizione di non poter più proseguire l'attività, cedendoli alla "Grandi supermercati" srl che era stata appositamente costituita il 25 giugno 2012 con assegnazione della carica di amministratore a [OSCURATO:PERSONA]:onino, dipendente degli imputati; - che la società "Grandi supermercati" srl ha proseguito nell'attività della fallita, nei medesimi locali; - che non risulta alcun versamento del corrispettivo; la Corte di appello giudica inverosimili le dichiarazioni degli imputati che sostengono di aver ricevuto il pagamento "in contanti" e ritiene, motivatamente, prive di valenza le dichiarazioni di quietanza provenienti dai medesimi.

2.2. Il percorso motivazionale è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

3. Il secondo motivo è generico.

L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Nella specie i ricorrenti evitano di misurarsi con l'argomento pregnante su cui poggia la ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di banc:arotta fraudolenta documentale: l'occultamento di tutte le scritture contabli, correlato alla operazione di svuotamento della società, rivela lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipic:a del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.NII.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO cli MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messira ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) loro ascritti nelle rispettive qualità di socia accomandataria, della società in acc:omandita semplice "Europa bevande" sas, dichiarata fallita il 15 maggio 2013, e di socio di fatto della medesima società, dichiarato fallito il 25 settembre 2013. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Gli imputati avrebbero impiegato uno strumento negoziale lecito attraverso il quale hanno ceduto beni strumentali e merce alla società "Grandi supermercati" srl secondo un'ottica di ragionevolezza imprenditoriale. I giudici di merito avrebbero omesso di considerare: - che la vendita delle merci è documentata da fatture; - che vi sono quietanze a riprova dell'avvenuto pagamento; - che è stato spiegato l'utilizzo dei proventi della vendita; - che è stato concluso un contratto di locazione; - che i testimoni hanno escluso rapporti tra la fallita e la "Grandi supermercati" srl; - che il commercialista della fallita ha dichiarato di non aver mai riscontrato anomalie nella tenuta della contabilità. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2.3. Con il terzo lamentano che il giudizio di bilanciamento sia stato espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è generico. I ricorsi si esauriscono in una prospettazione soggettiva della vicenda sulla scorta di una lettura parziale degli elementi probatori, senza alcun reale confronto con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna.2.1. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è stato ravvisato nel fatto che la fallita ha ceduto tutti i propri beni strumentali e le merci alla "Grandi supermercati" srl, senza ricevere alcun corrispettivo. La Corte di appello precisa: - che la fallita si trovava in gravi difficoltà economiche per aver maturato, tra il 2011 e la metà del 2012, debiti pari a circa 700mila euro; - che tra luglio e agosto 2012 la fallita si è privata di tutti i beni strumentali, così ponendosi nella condizione di non poter più proseguire l'attività, cedendoli alla "Grandi supermercati" srl che era stata appositamente costituita il 25 giugno 2012 con assegnazione della carica di amministratore a [OSCURATO:PERSONA]:onino, dipendente degli imputati; - che la società "Grandi supermercati" srl ha proseguito nell'attività della fallita, nei medesimi locali; - che non risulta alcun versamento del corrispettivo; la Corte di appello giudica inverosimili le dichiarazioni degli imputati che sostengono di aver ricevuto il pagamento "in contanti" e ritiene, motivatamente, prive di valenza le dichiarazioni di quietanza provenienti dai medesimi. 2.2. Il percorso motivazionale è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Il secondo motivo è generico. L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nella specie i ricorrenti evitano di misurarsi con l'argomento pregnante su cui poggia la ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di banc:arotta fraudolenta documentale: l'occultamento di tutte le scritture contabli, correlato alla operazione di svuotamento della società, rivela lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipic:a del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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