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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1234/2001

ECLI:EU:C:2020:190
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0160 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 11 marzo 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile – Recupero a posteriori dei dazi addizionali all’importazione – Meccanismo di verifica – Metodo di calcolo dei dazi addizionali» Nella causa C‑160/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 23 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2018, nel procedimento X BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financiën, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, D. Šváby, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2019, considerate le osservazioni presentate: – per la X BV, da A. Baert e P. Heeren, advocaten, nonché da R. Ramautarsing, K. Winters, e L. Gilhuijs; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da K. Bulterman e C.S Schillemans, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da W. Roels e B. Hofstötter, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2019, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE ( GU 1995, L 145, pag. 47 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010 ( GU 2010, L 79, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1484/95»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la X BV e lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën (Segretario di Stato alle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in merito a un avviso di riscossione di dazi addizionali all’importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile.

Contesto normativo Regolamento unico OCM 3 L’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( GU 2007, L 299, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 ( GU 2009, L 154, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento unico OCM»), disponeva quanto segue: «1.

Un dazio addizionale è applicato alle importazioni, soggette all’aliquota del dazio di cui agli articoli da 135 a 140 bis, di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame, delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato [interno] conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi: a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato [dall’Unione] all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.

2. Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato [interno] o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione considerata.

I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato [interno] di importazione del prodotto».

Regolamento n. 1484/95 4 Il terzo considerando del regolamento n. 1484/95 così recita: «considerando che i prezzi all’importazione di cui si deve tener conto per l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d’importazione; che è necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire la fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali corrispondenti». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che: «I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75 [del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina ( GU 1975, L 282, pag. 104 )], sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1993, L 253, pag. 1 ]». 6 L’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 così dispone: «1.

Per la determinazione del dazio addizionale viene applicato il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2. Se il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all’articolo 2, paragrafo 1, l’importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno le seguenti prove: – il contratto d’acquisto o prova equivalente, – il contratto di assicurazione, – la fattura, – il certificato di origine (se del caso), – il contratto di trasporto, – in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita di cui trattasi.

4. L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo

2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata.

Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall’autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 )].

Per fissare l’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione.

Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti». 7 L’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 prevede quanto segue: «1.

Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della spedizione in questione: a) sia inferiore o pari al 10% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero; b) sia superiore al 10% ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30% dell’importo eccedente il 10%; c) sia superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50% dell’importo eccedente il 40%, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b); d) sia superiore al 60% ma inferiore o pari al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70% dell’importo eccedente il 60%, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c); e) sia superiore al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90% dell’importo eccedente il 75%, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d)».

Codice doganale 8 L’articolo 4 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ( GU 1997, L 17, pag. 1 ) (in prosieguo: il «codice doganale»), prevedeva quanto segue: «Ai fini del presente codice, s’intende per: (...) 9) obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce; 10) dazi all’importazione: – i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle merci; – imposizioni all’importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; (...) 16) regime doganale: a) l’immissione in libera pratica; (...) (...)». 9 L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale così disponeva: «Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale [dell’Unione], previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che: a) non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che: – sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche [nell’Unione], – limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure – non intaccano sostanzialmente il valore delle merci, b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare, c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32, e d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2». 10 Ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del codice medesimo: «1.

Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 (...)

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti: a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione [dell’Unione] ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione [dell’Unione] ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite [nell’Unione] delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori; d) valore calcolato, eguale alla somma: – del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; – di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione [dell’Unione]; – del costo o del valore degli elementi enumerati all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e). (...)». 11 L’articolo 31 di detto codice disponeva quanto segue: «1.

Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili [nell’Unione], ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: – dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; – dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e – delle disposizioni del presente capitolo. (...)». 12 L’articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale prevedeva quanto segue: «Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori) Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La X è una società che commercializza prodotti derivati dalla carne di pollame.

Essa fa parte di un gruppo internazionale al quale appartiene anche l’E SA, un produttore di prodotti anch’essi derivati dalla carne di pollame, stabilito in Brasile.

Le imprese collegate a tale produttore, come la X, acquistano e vendono detti prodotti e organizzano la distribuzione degli stessi verso il mercato dell’Unione. 14 La X ha acquistato carne di pollame congelata dalla F Ltd, alla quale è collegata.

Tale carne è stata successivamente venduta sul mercato dell’Unione, sia a imprese collegate alla X sia a terzi indipendenti. 15 La carne di pollame congelata, classificata nella sottovoce 02071410 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), è soggetta a un dazio doganale specifico di EUR 102,40 per 100 kg.

Inoltre, tale carne è soggetta al sistema dei dazi addizionali previsti dal regolamento n. 1484/95 e dal regolamento unico OCM.

Pertanto, possono essere dovuti dazi addizionali sull’importazione di detta carne quando il prezzo cif all’importazione delle carni di pollame è inferiore al prezzo limite di cui all’articolo 141, paragrafo 1, lettera a), del regolamento unico OCM. 16 Dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, le autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso con la X accordi sul metodo di calcolo del valore in dogana della carne di pollame congelata proveniente dal Brasile, venduta dalla E. È stato convenuto di basarsi sul prezzo che la E fatturava alle imprese stabilite nell’Unione e ad essa collegate, maggiorato del 15%, al fine di coprire i costi diretti e indiretti, diversi da quelli di produzione, nonché un utile. 17 Le autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che tale metodo fosse accettabile ai fini del calcolo del prezzo cif all’importazione.

Esse hanno tuttavia indicato di riservarsi il diritto di adottare le misure necessarie per la determinazione esatta del valore in dogana, nel caso in cui il calcolo di detto valore fosse stato effettuato sulla base di dati inesatti. 18 Nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2009 e il 30 giugno 2010, la X ha effettuato 709 dichiarazioni di immissione in libera pratica per la carne di pollame di cui trattasi, conformemente agli accordi di cui al punto 16 della presente sentenza.

Il prezzo cif all’importazione indicato in tali dichiarazioni era sempre superiore al prezzo limite.

Di conseguenza, le autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno, ogni volta, ammesso tale carne in libera pratica, senza riscuotere dazi addizionali all’importazione.

Inoltre, in deroga all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1484/95, dette autorità non hanno richiesto né che la X costituisse una cauzione per l’immissione in libera pratica di tale carne, né che fornisse la prova, dopo tale immissione in libera pratica, che la partita di detta carne di pollame era stata smerciata in condizioni conformi alla realtà del prezzo cif all’importazione dichiarato. 19 Nel novembre 2011, un ispettore delle autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ispettore») ha effettuato un controllo a posteriori diretto ad accertare l’esattezza del prezzo cif all’importazione indicato dalla X nelle suddette dichiarazioni.

Egli ha in proposito rilevato, da un lato, che la X aveva venduto tale carne di pollame alle società alle quali è collegata e ai terzi indipendenti a prezzo identico.

Dall’altro, l’ispettore ha accertato che il prezzo di vendita applicato dalla X era in quasi tutti i casi inferiore sia al prezzo cif all’importazione indicato nelle stesse dichiarazioni, maggiorato dei dazi specifici all’importazione, sia al prezzo limite. 20 Pertanto, l’ispettore ha considerato che, per 705 delle dichiarazioni effettuate, la carne di pollame di cui trattasi non era stata rivenduta dalla X in condizioni commerciali normali e che, di conseguenza, i prezzi cif all’importazione indicati non erano accettabili, ragion per cui erano esigibili dazi addizionali. 21 Applicando «per analogia» l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, l’ispettore ha calcolato l’importo dei dazi addizionali dovuti sulla base della differenza tra il prezzo limite e il prezzo rappresentativo, determinato all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento unico OCM, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1484/95.

A tal riguardo, l’ispettore ha trasmesso a X un avviso di riscossione di dazi addizionali per EUR 2163793,55. 22 X ha impugnato tale avviso di riscossione dinanzi al rechtbank Noord‑Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]).

Poiché il suo ricorso è stato respinto in quanto infondato, la X ha proposto appello avverso la decisione emessa da tale giudice dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, successivamente, avendo quest’ultimo respinto il suo ricorso, ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]). 23 Il giudice del rinvio indica che i motivi di cassazione sollevati dinanzi ad esso vertono, da un lato, su un’erronea applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1484/95, per avere il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ritenuto che l’inesattezza dei prezzi cif all’importazione indicati nelle dichiarazioni in dogana di cui trattasi potesse dedursi dal fatto che i prezzi di vendita erano inferiori ai prezzi cif all’importazione indicati e ai prezzi rappresentativi applicabili.

Dall’altro lato, l’ispettore avrebbe commesso un errore accettando, negli accordi in esame, che la X potesse calcolare il prezzo cif all’importazione senza esigere che la vendita dei prodotti interessati desse luogo a un utile. 24 Secondo il giudice del rinvio, tali motivi sollevano interrogativi circa i criteri che devono essere utilizzati quando l’esattezza di un prezzo cif all’importazione è oggetto di una verifica o di un controllo a posteriori, di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, nonché circa le conseguenze che le autorità interessate devono trarre dall’impossibilità di determinare tale prezzo sulla base di tali criteri. 25 Tale giudice si chiede se la vendita di un prodotto a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione indicato o al prezzo rappresentativo applicabile sia sufficiente per concludere che sono dovuti dazi addizionali.

A tale riguardo, esso si interroga, in particolare, sul significato da attribuire alla nozione di «condizioni», menzionata all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1484/95.

Esso si chiede inoltre se, ai fini dell’interpretazione di tale nozione, occorra prendere in considerazione il fatto che i prodotti importati sono stati acquistati e rivenduti a un’impresa legata all’impresa interessata. 26 Secondo il giudice del rinvio, da un lato, una risposta positiva a tale questione può essere giustificata dal fatto che la vendita di prodotti a un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo perturba il mercato dell’Unione e giustifica, pertanto, l’applicazione di dazi addizionali.

Secondo tale interpretazione, accolta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), non sarebbe necessario esaminare se il prezzo cif all’importazione indicato dall’importatore sia esatto.

I dazi addizionali all’importazione potrebbero quindi essere applicati sulla base del solo prezzo rappresentativo.

Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sia possibile conciliare un approccio del genere con l’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento unico OCM, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑317/99 , EU:C:2001:681 ), secondo cui il prezzo rappresentativo per il prodotto in questione è preso in considerazione solo ai fini della verifica dell’esattezza del prezzo cif all’importazione. 27 Dall’altro, il giudice del rinvio non esclude l’esistenza di situazioni in cui il prezzo di vendita potrebbe essere inferiore al prezzo cif all’importazione, o addirittura al prezzo rappresentativo.

Un operatore del mercato interessato potrebbe in tal senso essere costretto, in condizioni di mercato difficili, a vendere, per un periodo limitato, prodotti in perdita, al fine di conservare la propria posizione sul mercato.

Tuttavia, tale giudice indica che, specialmente nel caso di imprese collegate, potrebbero essere realizzate artificiosamente operazioni, allo scopo principale di eludere o di evitare il pagamento di dazi addizionali.

Occorrerebbe quindi esaminare le operazioni che hanno preceduto e seguito l’importazione di cui trattasi, nonché la giustificazione economica e commerciale di tali operazioni. 28 A tale riguardo, sarebbe possibile interpretare l’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95 nel senso che il meccanismo di verifica da esso previsto ha lo scopo di garantire che le autorità competenti siano messe al corrente delle operazioni che possono dare adito a dubbi quanto all’esattezza dei prezzi cif all’importazione indicati.

Spetterebbe allora alle autorità competenti effettuare un’ulteriore indagine, come avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 ottobre 2017, A ( C‑522/16 , EU:C:2017:778 ), al fine di verificare l’esattezza del prezzo cif all’importazione che sarebbe, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑317/99 , EU:C:2001:681 ), l’unica base possibile ai fini della determinazione dei dazi addizionali. 29 L’impossibilità di accertare l’inesattezza del prezzo cif all’importazione indicato dall’impresa interessata, a seguito di un’ulteriore indagine del genere, dovrebbe condurre all’accettazione di tale prezzo, quale menzionato dall’importatore.

Questa soluzione sarebbe conforme al principio della certezza del diritto, consentendo all’importatore di calcolare, all’atto dell’importazione, l’importo dei dazi addizionali dovuti. 30 Ciò premesso, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 (del regolamento n. 1484/95), in combinato disposto con l’articolo 141 del [regolamento unico OCM], debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di controllo in esso descritto, anche nel caso di un controllo a posteriori, mira unicamente ad assicurare che le autorità competenti siano messe tempestivamente al corrente di fatti o circostanze relativi a operazioni successive che possono dare adito a dubbi quanto alla correttezza del prezzo cif all’importazione dichiarato e che possono costituire il punto di partenza per un’ulteriore indagine.

O se sia invece corretta la tesi contraria, e il meccanismo di controllo descritto all’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, anche in caso di controllo a posteriori, debba essere interpretato nel senso che una o più rivendite da parte dell’importatore sul mercato [dell’Unione] ad un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione dichiarato della spedizione, aumentato dell’importo dei dazi dovuti all’importazione, non soddisfano le condizioni (di smercio) sul mercato [dell’Unione] imposte cosicché già per questo motivo sono dovuti dazi addizionali.

Se ai fini della risposta a quest’ultima questione faccia differenza se la rivendita o le rivendite di cui sopra siano state effettuate dall’importatore ad un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo applicabile.

Se a questo riguardo sia rilevante che il prezzo rappresentativo per il periodo precedente l’11 settembre 2009 veniva calcolato con modalità diverse rispetto al periodo successivo a tale data.

Se per la risposta a detta questione sia inoltre rilevante se i clienti nell’Unione siano imprese collegate all’importatore. 2) Qualora dalla risposta alle questioni formulate al punto 1 discenda che la rivendita in perdita configura un’indicazione sufficiente per respingere il prezzo cif all’importazione dichiarato, come debba essere calcolato il livello dei dazi addizionali dovuti.

Se la base debba essere stabilita secondo i metodi descritti, per stabilire il valore doganale, agli articoli da 29 a 31 [del codice doganale], o se debba essere fissata esclusivamente sulla base del prezzo rappresentativo applicabile.

Se l’articolo 141, paragrafo 3, [del regolamento unico OCM] osti all’utilizzazione, nel periodo precedente l’11 settembre 2009, del prezzo rappresentativo fissato in quel periodo. 3) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti che per l’esigibilità di dazi addizionali è determinante la circostanza che i prodotti importati siano rivenduti in perdita sul mercato [dell’Unione] e in tal caso per calcolare il livello dei dazi addizionali dovuti deve essere preso come base il prezzo rappresentativo, se i paragrafi 2, 4 e 5, dell’articolo 3 (del regolamento n. 1484/95) siano compatibili con l’articolo 141 del [regolamento unico OCM], alla luce (della sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] B.V., C‑317/99 ,

ECLI:EU:C:2001:681

)».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorra interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 nel senso che la circostanza che merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà di quest’ultimo prezzo non è confermata. 32 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, in un primo momento, definire il senso che occorre attribuire al requisito secondo cui la «partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi [all’importazione cif]», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95. 33 Occorre rilevare, a questo proposito, che tale regolamento non definisce la nozione di «condizioni di smercio», quale figura al suo articolo 3, paragrafo

4. 34 Orbene, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata, devono normalmente dar luogo, in tutta l’Unione, a un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 1o ottobre 2019, Planet49, C‑673/17 , EU:C:2019:801 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑622/17 , EU:C:2019:566 , punto 63 , e dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Reti ad alta velocità), C‑543/17 , EU:C:2019:573 , punto 49 ]. 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale della nozione di «condizioni di smercio», utilizzata nella maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, il fatto che il termine «condizioni» sia impiegato al plurale indica la volontà del legislatore di prendere in considerazione un insieme di condizioni, e non semplicemente una condizione in particolare.

Inoltre, il termine «smercio» rinvia, in linea di principio, allo svolgimento della vendita di una partita di merci sul mercato dell’Unione, dopo che esse sono state importate. 36 Peraltro, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 precisa che tali «condizioni di smercio» possono «confermare la realtà dei prezzi» cif all’importazione, quali indicati nella dichiarazione in dogana.

L’utilizzo del termine «confermare» dimostra, al riguardo, che gli elementi relativi a tali condizioni possono costituire un complesso di indizi che confermano la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana. 37 Dai termini di tale disposizione risulta quindi che la nozione di «condizioni di smercio» deve intendersi riferita a tutte le circostanze successive all’immissione in libera pratica di merci nell’Unione, che possano confermare o smentire la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana. 38 In secondo luogo, occorre rilevare che tale possibilità di confermare la realtà del prezzo cif all’importazione, alla luce di tutte le circostanze relative allo svolgimento di una spedizione delle merci, risponde all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1484/95, che, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, letto alla luce del suo terzo considerando, è quello di istituire una procedura di verifica della realtà del prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana.

Tale procedura viene avviata quando il prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana è superiore al prezzo rappresentativo applicabile per il prodotto in questione, il quale corrisponde, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, in sostanza, al prezzo medio di mercato del prodotto in esame in un determinato momento. 39 Infatti, dal momento che i dazi addizionali sono calcolati sulla base del prezzo cif all’importazione, quale indicato in una dichiarazione in dogana, un importatore potrebbe avere interesse, al fine di eludere o ridurre l’importo dei dazi da pagare, a dichiarare un prezzo cif all’importazione più elevato.

Come risulta dall’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, maggiore è il prezzo cif all’importazione, minore è l’importo dei dazi addizionali che l’importatore deve pagare. 40 Pertanto, nell’ipotesi in cui il prezzo cif all’importazione sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 consente alle autorità doganali di controllare, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, la realtà del prezzo cif all’importazione, verificando se tale prezzo sia confermato alla luce delle «condizioni di smercio» della partita di dette merci. 41 In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale nozione, occorre rilevare che dal combinato disposto dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 risulta che le autorità doganali dispongono della possibilità di controllare a posteriori, ossia dopo l’immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi, la realtà del prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana, affinché siano applicati, se del caso, dazi addizionali che non sono stati inizialmente applicati a causa della dichiarazione di un prezzo all’importazione che non corrispondeva alla realtà. 42 Da quanto precede risulta che la nozione di «condizioni di smercio», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda l’insieme delle condizioni relative allo svolgimento della vendita di merci nell’Unione, condizioni le quali possono costituire un complesso di indizi concordanti che consentono di confermare la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato in una dichiarazione in dogana, al fine di stabilire se un importo di dazi addizionali sia o resti da riscuotere. 43 Sulla base di tale interpretazione, occorre, in un secondo momento, determinare se la circostanza che un importatore abbia venduto in perdita le sue merci nell’Unione, ossia a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, possa, di per sé, consentire alle autorità doganali di concludere che la realtà di tale prezzo non è confermata e di applicare dazi addizionali. 44 A tale riguardo, occorre rilevare che una siffatta vendita in perdita, che non è, per sua natura, una pratica commerciale redditizia, può, certamente, costituire un forte indizio secondo cui il prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana è stato artificiosamente maggiorato dall’importatore, al fine di eludere il dazio all’importazione da pagare o di ridurne l’importo, in particolare quando si tratti di una vendita in perdita ricorrente o di lungo periodo. 45 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, il mero accertamento del fatto che un importatore ha rivenduto in perdita merci nell’Unione non può consentire alle autorità doganali di concludere automaticamente che il prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana non corrisponde alla realtà. 46 Come rilevato al punto 42 della presente sentenza, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, la verifica della realtà del prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle condizioni di smercio di una partita di merci.

Infatti, è solo nel caso in cui gli elementi rientranti in un complesso di indizi concordanti relativi all’insieme di tali condizioni non consentano di confermare la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato in tale dichiarazione, che le autorità doganali possono ritenere che tale prezzo non corrisponda alla realtà e stabilire l’importo dei dazi addizionali da riscuotere o che restano da riscuotere.

Pertanto, le autorità doganali non possono limitarsi a una verifica del prezzo di vendita delle merci di cui trattasi per non tener conto del prezzo cif all’importazione e applicare dazi addizionali. 47 Come sostenuto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione nelle loro osservazioni, è plausibile, in una situazione in cui talune merci sono state importate nell’Unione e successivamente vendute in perdita, che il prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana sia giustificato alla luce di altre condizioni relative allo smercio di una partita delle merci, compresi dati commerciali relativi a tale partita.

Pertanto, non è escluso che un’evoluzione sfavorevole sul mercato del prezzo delle merci di cui trattasi possa, in determinate circostanze, obbligare un importatore a vendere, per un certo periodo, tali merci a un prezzo inferiore a quello che ha effettivamente pagato nell’ambito dell’operazione per la quale sono state effettuate le dichiarazioni in dogana, al fine di conservare la propria posizione su tale mercato. 48 Tuttavia, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, spetta all’importatore provare alle autorità doganali che una spedizione è stata smerciata in condizioni che confermano la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana. 49 Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 45 delle sue conclusioni, che, nell’ipotesi in cui il prezzo cif all’importazione sia inferiore al prezzo rappresentativo applicabile, grava sull’importatore l’onere di provare – fornendo qualsiasi informazione e qualsiasi spiegazione necessarie in proposito, relative, segnatamente, alle circostanze riguardanti un’eventuale vendita sottocosto delle merci di cui trattasi e gli eventuali legami esistenti tra l’importatore e gli acquirenti di detti beni sul mercato dell’Unione – che le condizioni di smercio della partita di cui trattasi confermano la realtà del prezzo cif all’importazione da lui dichiarato. 50 Se, dopo essere stato messo in grado di provare che tali condizioni di smercio confermano la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, l’importatore non ha presentato elementi di prova o informazioni che consentano di accertare la realtà di tale prezzo, risulta dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1484/95 che le autorità doganali procedono al recupero dei dazi addizionali dovuti, conformemente all’articolo 220 del codice doganale. 51 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all’importazione non è confermata, qualora l’importatore provi che l’insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo.

Sulla seconda questione 52 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sul metodo che le autorità doganali devono utilizzare per stabilire i dazi addizionali eventualmente dovuti, laddove l’importatore non provi, conformemente alle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana. 53 Di conseguenza, occorre considerare che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui l’importatore non sia stato in grado di dimostrare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, occorre calcolare i dazi addizionali sulla base del prezzo rappresentativo. 54 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la Corte abbia dichiarato, nella sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑317/99 , EU:C:2001:681 , punto 30 ), richiamata dal giudice del rinvio, che, in presenza di un prezzo cif all’importazione, è quest’ultimo prezzo a dover sempre fungere da base per la determinazione di un dazio addizionale, tale sentenza verteva sulla validità di una versione precedente dell’articolo 3 del regolamento n. 1484/95, la quale prevedeva che tale dazio fosse stabilito sulla base del prezzo all’importazione solamente nel caso in cui l’importatore ne avesse fatto domanda.

Per contro, la questione relativa al modo in cui debbano essere calcolati i dazi addizionali all’importazione, nel caso in cui la realtà del prezzo cif all’importazione non sia stata dimostrata, non è stata esaminata dalla Corte in tale sentenza. 55 A tale riguardo, occorre ricordare che i dazi addizionali all’importazione fissati conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 devono essere considerati costitutivi di «imposizioni all’importazione istituite nel quadro della politica agricola comune», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del codice doganale, e rientranti nell’obbligazione doganale (v., per analogia, sentenza del 19 ottobre 2017, A, C‑522/16 , EU:C:2017:778 , punti 39 e 57 ). 56 In tale contesto, secondo giurisprudenza costante della Corte, la normativa dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (sentenza del 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑354/09 , EU:C:2010:439 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, le autorità doganali non possono, per calcolare dazi addizionali all’importazione, basarsi su un prezzo la cui realtà non sia confermata. 57 Ne consegue che, in presenza di una situazione in cui non sia stata dimostrata la realtà del prezzo cif all’importazione dichiarato dall’importatore, le autorità doganali devono non tener conto di tale prezzo.

In una situazione del genere, ai fini del calcolo dell’importo dei dazi addizionali dovuti, occorre fare riferimento alle disposizioni generali del codice doganale relative ai metodi di determinazione del valore in dogana di merci e, in particolare, a quelle previste all’articolo 29 di tale codice. 58 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 53 delle sue conclusioni, quando non è possibile determinare il valore in dogana mediante applicazione di detto articolo 29, le autorità doganali possono ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana di tali merci, quali previsti agli articoli 30 e 31 del codice doganale, segnatamente tenendo conto del prezzo di vendita di merci identiche vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004.

Hungary, C‑291/15 , EU:C:2016:455 , punti 33 e 35 ). 59 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del codice doganale.

Sulla terza questione 60 In considerazione della risposta fornita alle prime due questioni, non è necessario rispondere alla terza questione.

Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all’importazione non è confermata, qualora l’importatore provi che l’insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo. 2) L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, come modificato dal regolamento n. 248/2010, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0160 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 11 marzo 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile – Recupero a posteriori dei dazi addizionali all’importazione – Meccanismo di verifica – Metodo di calcolo dei dazi addizionali» Nella causa C‑160/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 23 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2018, nel procedimento X BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financiën, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, D. Šváby, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2019, considerate le osservazioni presentate: – per la X BV, da A. Baert e P. Heeren, advocaten, nonché da R. Ramautarsing, K. Winters, e L. Gilhuijs; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da K. Bulterman e C.S Schillemans, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da W. Roels e B. Hofstötter, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2019, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE ( GU 1995, L 145, pag. 47 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010 ( GU 2010, L 79, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1484/95»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la X BV e lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën (Segretario di Stato alle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in merito a un avviso di riscossione di dazi addizionali all’importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile. Contesto normativo Regolamento unico OCM 3 L’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( GU 2007, L 299, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 ( GU 2009, L 154, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento unico OCM»), disponeva quanto segue: «1.   Un dazio addizionale è applicato alle importazioni, soggette all’aliquota del dazio di cui agli articoli da 135 a 140 bis, di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame, delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato [interno] conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi: a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato [dall’Unione] all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»). Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti. 2.   Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato [interno] o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione considerata. I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato [interno] di importazione del prodotto». Regolamento n. 1484/95 4 Il terzo considerando del regolamento n. 1484/95 così recita: «considerando che i prezzi all’importazione di cui si deve tener conto per l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d’importazione; che è necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire la fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali corrispondenti». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che: «I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75 [del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina ( GU 1975, L 282, pag. 104 )], sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1993, L 253, pag. 1 ]». 6 L’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 così dispone: «1.   Per la determinazione del dazio addizionale viene applicato il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4. 2.   Se il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all’articolo 2, paragrafo 1, l’importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno le seguenti prove: – il contratto d’acquisto o prova equivalente, – il contratto di assicurazione, – la fattura, – il certificato di origine (se del caso), – il contratto di trasporto, – in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico. 3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita di cui trattasi. 4.   L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall’autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore. La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali. 5.   Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 )]. Per fissare l’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti». 7 L’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 prevede quanto segue: «1.   Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della spedizione in questione: a) sia inferiore o pari al 10% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero; b) sia superiore al 10% ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30% dell’importo eccedente il 10%; c) sia superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50% dell’importo eccedente il 40%, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b); d) sia superiore al 60% ma inferiore o pari al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70% dell’importo eccedente il 60%, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c); e) sia superiore al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90% dell’importo eccedente il 75%, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d)». Codice doganale 8 L’articolo 4 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ( GU 1997, L 17, pag. 1 ) (in prosieguo: il «codice doganale»), prevedeva quanto segue: «Ai fini del presente codice, s’intende per: (...) 9) obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce; 10) dazi all’importazione: – i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle merci; – imposizioni all’importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; (...) 16) regime doganale: a) l’immissione in libera pratica; (...) (...)». 9 L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale così disponeva: «Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale [dell’Unione], previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che: a) non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che: – sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche [nell’Unione], – limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure – non intaccano sostanzialmente il valore delle merci, b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare, c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32, e d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2». 10 Ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del codice medesimo: «1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 (...) 2.   I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti: a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione [dell’Unione] ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione [dell’Unione] ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite [nell’Unione] delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori; d) valore calcolato, eguale alla somma: – del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; – di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione [dell’Unione]; – del costo o del valore degli elementi enumerati all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e). (...)». 11 L’articolo 31 di detto codice disponeva quanto segue: «1.   Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili [nell’Unione], ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: – dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; – dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e – delle disposizioni del presente capitolo. (...)». 12 L’articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale prevedeva quanto segue: «Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori) Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La X è una società che commercializza prodotti derivati dalla carne di pollame. Essa fa parte di un gruppo internazionale al quale appartiene anche l’E SA, un produttore di prodotti anch’essi derivati dalla carne di pollame, stabilito in Brasile. Le imprese collegate a tale produttore, come la X, acquistano e vendono detti prodotti e organizzano la distribuzione degli stessi verso il mercato dell’Unione. 14 La X ha acquistato carne di pollame congelata dalla F Ltd, alla quale è collegata. Tale carne è stata successivamente venduta sul mercato dell’Unione, sia a imprese collegate alla X sia a terzi indipendenti. 15 La carne di pollame congelata, classificata nella sottovoce 02071410 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), è soggetta a un dazio doganale specifico di EUR 102,40 per 100 kg. Inoltre, tale carne è soggetta al sistema dei dazi addizionali previsti dal regolamento n. 1484/95 e dal regolamento unico OCM. Pertanto, possono essere dovuti dazi addizionali sull’importazione di detta carne quando il prezzo cif all’importazione delle carni di pollame è inferiore al prezzo limite di cui all’articolo 141, paragrafo 1, lettera a), del regolamento unico OCM. 16 Dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, le autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso con la X accordi sul metodo di calcolo del valore in dogana della carne di pollame congelata proveniente dal Brasile, venduta dalla E. È stato convenuto di basarsi sul prezzo che la E fatturava alle imprese stabilite nell’Unione e ad essa collegate, maggiorato del 15%, al fine di coprire i costi diretti e indiretti, diversi da quelli di produzione, nonché un utile. 17 Le autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che tale metodo fosse accettabile ai fini del calcolo del prezzo cif all’importazione. Esse hanno tuttavia indicato di riservarsi il diritto di adottare le misure necessarie per la determinazione esatta del valore in dogana, nel caso in cui il calcolo di detto valore fosse stato effettuato sulla base di dati inesatti. 18 Nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2009 e il 30 giugno 2010, la X ha effettuato 709 dichiarazioni di immissione in libera pratica per la carne di pollame di cui trattasi, conformemente agli accordi di cui al punto 16 della presente sentenza. Il prezzo cif all’importazione indicato in tali dichiarazioni era sempre superiore al prezzo limite. Di conseguenza, le autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] hanno, ogni volta, ammesso tale carne in libera pratica, senza riscuotere dazi addizionali all’importazione. Inoltre, in deroga all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1484/95, dette autorità non hanno richiesto né che la X costituisse una cauzione per l’immissione in libera pratica di tale carne, né che fornisse la prova, dopo tale immissione in libera pratica, che la partita di detta carne di pollame era stata smerciata in condizioni conformi alla realtà del prezzo cif all’importazione dichiarato. 19 Nel novembre 2011, un ispettore delle autorità doganali dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ispettore») ha effettuato un controllo a posteriori diretto ad accertare l’esattezza del prezzo cif all’importazione indicato dalla X nelle suddette dichiarazioni. Egli ha in proposito rilevato, da un lato, che la X aveva venduto tale carne di pollame alle società alle quali è collegata e ai terzi indipendenti a prezzo identico. Dall’altro, l’ispettore ha accertato che il prezzo di vendita applicato dalla X era in quasi tutti i casi inferiore sia al prezzo cif all’importazione indicato nelle stesse dichiarazioni, maggiorato dei dazi specifici all’importazione, sia al prezzo limite. 20 Pertanto, l’ispettore ha considerato che, per 705 delle dichiarazioni effettuate, la carne di pollame di cui trattasi non era stata rivenduta dalla X in condizioni commerciali normali e che, di conseguenza, i prezzi cif all’importazione indicati non erano accettabili, ragion per cui erano esigibili dazi addizionali. 21 Applicando «per analogia» l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, l’ispettore ha calcolato l’importo dei dazi addizionali dovuti sulla base della differenza tra il prezzo limite e il prezzo rappresentativo, determinato all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento unico OCM, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1484/95. A tal riguardo, l’ispettore ha trasmesso a X un avviso di riscossione di dazi addizionali per EUR 2163793,55. 22 X ha impugnato tale avviso di riscossione dinanzi al rechtbank Noord‑Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]). Poiché il suo ricorso è stato respinto in quanto infondato, la X ha proposto appello avverso la decisione emessa da tale giudice dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, successivamente, avendo quest’ultimo respinto il suo ricorso, ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]). 23 Il giudice del rinvio indica che i motivi di cassazione sollevati dinanzi ad esso vertono, da un lato, su un’erronea applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1484/95, per avere il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ritenuto che l’inesattezza dei prezzi cif all’importazione indicati nelle dichiarazioni in dogana di cui trattasi potesse dedursi dal fatto che i prezzi di vendita erano inferiori ai prezzi cif all’importazione indicati e ai prezzi rappresentativi applicabili. Dall’altro lato, l’ispettore avrebbe commesso un errore accettando, negli accordi in esame, che la X potesse calcolare il prezzo cif all’importazione senza esigere che la vendita dei prodotti interessati desse luogo a un utile. 24 Secondo il giudice del rinvio, tali motivi sollevano interrogativi circa i criteri che devono essere utilizzati quando l’esattezza di un prezzo cif all’importazione è oggetto di una verifica o di un controllo a posteriori, di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, nonché circa le conseguenze che le autorità interessate devono trarre dall’impossibilità di determinare tale prezzo sulla base di tali criteri. 25 Tale giudice si chiede se la vendita di un prodotto a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione indicato o al prezzo rappresentativo applicabile sia sufficiente per concludere che sono dovuti dazi addizionali. A tale riguardo, esso si interroga, in particolare, sul significato da attribuire alla nozione di «condizioni», menzionata all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1484/95. Esso si chiede inoltre se, ai fini dell’interpretazione di tale nozione, occorra prendere in considerazione il fatto che i prodotti importati sono stati acquistati e rivenduti a un’impresa legata all’impresa interessata. 26 Secondo il giudice del rinvio, da un lato, una risposta positiva a tale questione può essere giustificata dal fatto che la vendita di prodotti a un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo perturba il mercato dell’Unione e giustifica, pertanto, l’applicazione di dazi addizionali. Secondo tale interpretazione, accolta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), non sarebbe necessario esaminare se il prezzo cif all’importazione indicato dall’importatore sia esatto. I dazi addizionali all’importazione potrebbero quindi essere applicati sulla base del solo prezzo rappresentativo. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sia possibile conciliare un approccio del genere con l’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento unico OCM, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑317/99 , EU:C:2001:681 ), secondo cui il prezzo rappresentativo per il prodotto in questione è preso in considerazione solo ai fini della verifica dell’esattezza del prezzo cif all’importazione. 27 Dall’altro, il giudice del rinvio non esclude l’esistenza di situazioni in cui il prezzo di vendita potrebbe essere inferiore al prezzo cif all’importazione, o addirittura al prezzo rappresentativo. Un operatore del mercato interessato potrebbe in tal senso essere costretto, in condizioni di mercato difficili, a vendere, per un periodo limitato, prodotti in perdita, al fine di conservare la propria posizione sul mercato. Tuttavia, tale giudice indica che, specialmente nel caso di imprese collegate, potrebbero essere realizzate artificiosamente operazioni, allo scopo principale di eludere o di evitare il pagamento di dazi addizionali. Occorrerebbe quindi esaminare le operazioni che hanno preceduto e seguito l’importazione di cui trattasi, nonché la giustificazione economica e commerciale di tali operazioni. 28 A tale riguardo, sarebbe possibile interpretare l’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95 nel senso che il meccanismo di verifica da esso previsto ha lo scopo di garantire che le autorità competenti siano messe al corrente delle operazioni che possono dare adito a dubbi quanto all’esattezza dei prezzi cif all’importazione indicati. Spetterebbe allora alle autorità competenti effettuare un’ulteriore indagine, come avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 ottobre 2017, A ( C‑522/16 , EU:C:2017:778 ), al fine di verificare l’esattezza del prezzo cif all’importazione che sarebbe, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑317/99 , EU:C:2001:681 ), l’unica base possibile ai fini della determinazione dei dazi addizionali. 29 L’impossibilità di accertare l’inesattezza del prezzo cif all’importazione indicato dall’impresa interessata, a seguito di un’ulteriore indagine del genere, dovrebbe condurre all’accettazione di tale prezzo, quale menzionato dall’importatore. Questa soluzione sarebbe conforme al principio della certezza del diritto, consentendo all’importatore di calcolare, all’atto dell’importazione, l’importo dei dazi addizionali dovuti. 30 Ciò premesso, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 (del regolamento n. 1484/95), in combinato disposto con l’articolo 141 del [regolamento unico OCM], debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di controllo in esso descritto, anche nel caso di un controllo a posteriori, mira unicamente ad assicurare che le autorità competenti siano messe tempestivamente al corrente di fatti o circostanze relativi a operazioni successive che possono dare adito a dubbi quanto alla correttezza del prezzo cif all’importazione dichiarato e che possono costituire il punto di partenza per un’ulteriore indagine. O se sia invece corretta la tesi contraria, e il meccanismo di controllo descritto all’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, anche in caso di controllo a posteriori, debba essere interpretato nel senso che una o più rivendite da parte dell’importatore sul mercato [dell’Unione] ad un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione dichiarato della spedizione, aumentato dell’importo dei dazi dovuti all’importazione, non soddisfano le condizioni (di smercio) sul mercato [dell’Unione] imposte cosicché già per questo motivo sono dovuti dazi addizionali. Se ai fini della risposta a quest’ultima questione faccia differenza se la rivendita o le rivendite di cui sopra siano state effettuate dall’importatore ad un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo applicabile. Se a questo riguardo sia rilevante che il prezzo rappresentativo per il periodo precedente l’11 settembre 2009 veniva calcolato con modalità diverse rispetto al periodo successivo a tale data. Se per la risposta a detta questione sia inoltre rilevante se i clienti nell’Unione siano imprese collegate all’importatore. 2) Qualora dalla risposta alle questioni formulate al punto 1 discenda che la rivendita in perdita configura un’indicazione sufficiente per respingere il prezzo cif all’importazione dichiarato, come debba essere calcolato il livello dei dazi addizionali dovuti. Se la base debba essere stabilita secondo i metodi descritti, per stabilire il valore doganale, agli articoli da 29 a 31 [del codice doganale], o se debba essere fissata esclusivamente sulla base del prezzo rappresentativo applicabile. Se l’articolo 141, paragrafo 3, [del regolamento unico OCM] osti all’utilizzazione, nel periodo precedente l’11 settembre 2009, del prezzo rappresentativo fissato in quel periodo. 3) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti che per l’esigibilità di dazi addizionali è determinante la circostanza che i prodotti importati siano rivenduti in perdita sul mercato [dell’Unione] e in tal caso per calcolare il livello dei dazi addizionali dovuti deve essere preso come base il prezzo rappresentativo, se i paragrafi 2, 4 e 5, dell’articolo 3 (del regolamento n. 1484/95) siano compatibili con l’articolo 141 del [regolamento unico OCM], alla luce (della sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] B.V., C‑317/99 , ECLI:EU:C:2001:681 )». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorra interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 nel senso che la circostanza che merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà di quest’ultimo prezzo non è confermata. 32 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, in un primo momento, definire il senso che occorre attribuire al requisito secondo cui la «partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi [all’importazione cif]», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95. 33 Occorre rilevare, a questo proposito, che tale regolamento non definisce la nozione di «condizioni di smercio», quale figura al suo articolo 3, paragrafo 4. 34 Orbene, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata, devono normalmente dar luogo, in tutta l’Unione, a un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 1o ottobre 2019, Planet49, C‑673/17 , EU:C:2019:801 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑622/17 , EU:C:2019:566 , punto 63 , e dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Reti ad alta velocità), C‑543/17 , EU:C:2019:573 , punto 49 ]. 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale della nozione di «condizioni di smercio», utilizzata nella maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, il fatto che il termine «condizioni» sia impiegato al plurale indica la volontà del legislatore di prendere in considerazione un insieme di condizioni, e non semplicemente una condizione in particolare. Inoltre, il termine «smercio» rinvia, in linea di principio, allo svolgimento della vendita di una partita di merci sul mercato dell’Unione, dopo che esse sono state importate. 36 Peraltro, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 precisa che tali «condizioni di smercio» possono «confermare la realtà dei prezzi» cif all’importazione, quali indicati nella dichiarazione in dogana. L’utilizzo del termine «confermare» dimostra, al riguardo, che gli elementi relativi a tali condizioni possono costituire un complesso di indizi che confermano la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana. 37 Dai termini di tale disposizione risulta quindi che la nozione di «condizioni di smercio» deve intendersi riferita a tutte le circostanze successive all’immissione in libera pratica di merci nell’Unione, che possano confermare o smentire la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana. 38 In secondo luogo, occorre rilevare che tale possibilità di confermare la realtà del prezzo cif all’importazione, alla luce di tutte le circostanze relative allo svolgimento di una spedizione delle merci, risponde all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1484/95, che, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, letto alla luce del suo terzo considerando, è quello di istituire una procedura di verifica della realtà del prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana. Tale procedura viene avviata quando il prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana è superiore al prezzo rappresentativo applicabile per il prodotto in questione, il quale corrisponde, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, in sostanza, al prezzo medio di mercato del prodotto in esame in un determinato momento. 39 Infatti, dal momento che i dazi addizionali sono calcolati sulla base del prezzo cif all’importazione, quale indicato in una dichiarazione in dogana, un importatore potrebbe avere interesse, al fine di eludere o ridurre l’importo dei dazi da pagare, a dichiarare un prezzo cif all’importazione più elevato. Come risulta dall’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, maggiore è il prezzo cif all’importazione, minore è l’importo dei dazi addizionali che l’importatore deve pagare. 40 Pertanto, nell’ipotesi in cui il prezzo cif all’importazione sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 consente alle autorità doganali di controllare, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, la realtà del prezzo cif all’importazione, verificando se tale prezzo sia confermato alla luce delle «condizioni di smercio» della partita di dette merci. 41 In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale nozione, occorre rilevare che dal combinato disposto dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 risulta che le autorità doganali dispongono della possibilità di controllare a posteriori, ossia dopo l’immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi, la realtà del prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana, affinché siano applicati, se del caso, dazi addizionali che non sono stati inizialmente applicati a causa della dichiarazione di un prezzo all’importazione che non corrispondeva alla realtà. 42 Da quanto precede risulta che la nozione di «condizioni di smercio», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda l’insieme delle condizioni relative allo svolgimento della vendita di merci nell’Unione, condizioni le quali possono costituire un complesso di indizi concordanti che consentono di confermare la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato in una dichiarazione in dogana, al fine di stabilire se un importo di dazi addizionali sia o resti da riscuotere. 43 Sulla base di tale interpretazione, occorre, in un secondo momento, determinare se la circostanza che un importatore abbia venduto in perdita le sue merci nell’Unione, ossia a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, possa, di per sé, consentire alle autorità doganali di concludere che la realtà di tale prezzo non è confermata e di applicare dazi addizionali. 44 A tale riguardo, occorre rilevare che una siffatta vendita in perdita, che non è, per sua natura, una pratica commerciale redditizia, può, certamente, costituire un forte indizio secondo cui il prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana è stato artificiosamente maggiorato dall’importatore, al fine di eludere il dazio all’importazione da pagare o di ridurne l’importo, in particolare quando si tratti di una vendita in perdita ricorrente o di lungo periodo. 45 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, il mero accertamento del fatto che un importatore ha rivenduto in perdita merci nell’Unione non può consentire alle autorità doganali di concludere automaticamente che il prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana non corrisponde alla realtà. 46 Come rilevato al punto 42 della presente sentenza, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, la verifica della realtà del prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle condizioni di smercio di una partita di merci. Infatti, è solo nel caso in cui gli elementi rientranti in un complesso di indizi concordanti relativi all’insieme di tali condizioni non consentano di confermare la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato in tale dichiarazione, che le autorità doganali possono ritenere che tale prezzo non corrisponda alla realtà e stabilire l’importo dei dazi addizionali da riscuotere o che restano da riscuotere. Pertanto, le autorità doganali non possono limitarsi a una verifica del prezzo di vendita delle merci di cui trattasi per non tener conto del prezzo cif all’importazione e applicare dazi addizionali. 47 Come sostenuto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione nelle loro osservazioni, è plausibile, in una situazione in cui talune merci sono state importate nell’Unione e successivamente vendute in perdita, che il prezzo cif all’importazione indicato in una dichiarazione in dogana sia giustificato alla luce di altre condizioni relative allo smercio di una partita delle merci, compresi dati commerciali relativi a tale partita. Pertanto, non è escluso che un’evoluzione sfavorevole sul mercato del prezzo delle merci di cui trattasi possa, in determinate circostanze, obbligare un importatore a vendere, per un certo periodo, tali merci a un prezzo inferiore a quello che ha effettivamente pagato nell’ambito dell’operazione per la quale sono state effettuate le dichiarazioni in dogana, al fine di conservare la propria posizione su tale mercato. 48 Tuttavia, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95, spetta all’importatore provare alle autorità doganali che una spedizione è stata smerciata in condizioni che confermano la realtà del prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana. 49 Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 45 delle sue conclusioni, che, nell’ipotesi in cui il prezzo cif all’importazione sia inferiore al prezzo rappresentativo applicabile, grava sull’importatore l’onere di provare – fornendo qualsiasi informazione e qualsiasi spiegazione necessarie in proposito, relative, segnatamente, alle circostanze riguardanti un’eventuale vendita sottocosto delle merci di cui trattasi e gli eventuali legami esistenti tra l’importatore e gli acquirenti di detti beni sul mercato dell’Unione – che le condizioni di smercio della partita di cui trattasi confermano la realtà del prezzo cif all’importazione da lui dichiarato. 50 Se, dopo essere stato messo in grado di provare che tali condizioni di smercio confermano la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, l’importatore non ha presentato elementi di prova o informazioni che consentano di accertare la realtà di tale prezzo, risulta dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1484/95 che le autorità doganali procedono al recupero dei dazi addizionali dovuti, conformemente all’articolo 220 del codice doganale. 51 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all’importazione non è confermata, qualora l’importatore provi che l’insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo. Sulla seconda questione 52 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sul metodo che le autorità doganali devono utilizzare per stabilire i dazi addizionali eventualmente dovuti, laddove l’importatore non provi, conformemente alle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana. 53 Di conseguenza, occorre considerare che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui l’importatore non sia stato in grado di dimostrare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, occorre calcolare i dazi addizionali sulla base del prezzo rappresentativo. 54 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la Corte abbia dichiarato, nella sentenza del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑317/99 , EU:C:2001:681 , punto 30 ), richiamata dal giudice del rinvio, che, in presenza di un prezzo cif all’importazione, è quest’ultimo prezzo a dover sempre fungere da base per la determinazione di un dazio addizionale, tale sentenza verteva sulla validità di una versione precedente dell’articolo 3 del regolamento n. 1484/95, la quale prevedeva che tale dazio fosse stabilito sulla base del prezzo all’importazione solamente nel caso in cui l’importatore ne avesse fatto domanda. Per contro, la questione relativa al modo in cui debbano essere calcolati i dazi addizionali all’importazione, nel caso in cui la realtà del prezzo cif all’importazione non sia stata dimostrata, non è stata esaminata dalla Corte in tale sentenza. 55 A tale riguardo, occorre ricordare che i dazi addizionali all’importazione fissati conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 1484/95 devono essere considerati costitutivi di «imposizioni all’importazione istituite nel quadro della politica agricola comune», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del codice doganale, e rientranti nell’obbligazione doganale (v., per analogia, sentenza del 19 ottobre 2017, A, C‑522/16 , EU:C:2017:778 , punti 39 e 57 ). 56 In tale contesto, secondo giurisprudenza costante della Corte, la normativa dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (sentenza del 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑354/09 , EU:C:2010:439 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, le autorità doganali non possono, per calcolare dazi addizionali all’importazione, basarsi su un prezzo la cui realtà non sia confermata. 57 Ne consegue che, in presenza di una situazione in cui non sia stata dimostrata la realtà del prezzo cif all’importazione dichiarato dall’importatore, le autorità doganali devono non tener conto di tale prezzo. In una situazione del genere, ai fini del calcolo dell’importo dei dazi addizionali dovuti, occorre fare riferimento alle disposizioni generali del codice doganale relative ai metodi di determinazione del valore in dogana di merci e, in particolare, a quelle previste all’articolo 29 di tale codice. 58 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 53 delle sue conclusioni, quando non è possibile determinare il valore in dogana mediante applicazione di detto articolo 29, le autorità doganali possono ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana di tali merci, quali previsti agli articoli 30 e 31 del codice doganale, segnatamente tenendo conto del prezzo di vendita di merci identiche vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15 , EU:C:2016:455 , punti 33 e 35 ). 59 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del codice doganale. Sulla terza questione 60 In considerazione della risposta fornita alle prime due questioni, non è necessario rispondere alla terza questione. Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all’importazione non è confermata, qualora l’importatore provi che l’insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo. 2) L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, come modificato dal regolamento n. 248/2010, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1234/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris