CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 10544/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi, attinenti alla sussistenza del reato e quindi della responsabilità per la commissione dello stesso da parte dell'imputato nonché alla pena, sotto il prisma della indebita mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono totalmente generici in quanto rappresentano la mera riproposizione delle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello, già respinte con motivazione adeguata della Corte d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.