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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13843/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui era stato condannato in ordine a diversi fatti riconducibili ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.

P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, della detenzione domiciliare.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. La motivazione nel provvedimento impugnato riguardante la mancata sostituzione della pena detentiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al ricorrente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod. pen., in quanto l'imputato, che aveva osservato una condotta spregiudicata, attesa l'integrazione dimostrata nell'organizzazione delle cessione delle sostanze stupefacenti e la reiterazione della medesima attività per almeno venti episodi, nonché la caparbietà nel violare la legge, dimostrata dalla presenza di significativi precedenti penali, non appariva meritevole di pena sostitutiva.

3. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei consolidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità.

Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01).

Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al 1giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).

È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte,

I. 689 del 1981, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione.

Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti.

Occorre dunque bilanciare adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione.

Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen.

Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).

4. In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.

I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte,

I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le penefr 2sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui era stato condannato in ordine a diversi fatti riconducibili ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d. P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, della detenzione domiciliare. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. La motivazione nel provvedimento impugnato riguardante la mancata sostituzione della pena detentiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al ricorrente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod. pen., in quanto l'imputato, che aveva osservato una condotta spregiudicata, attesa l'integrazione dimostrata nell'organizzazione delle cessione delle sostanze stupefacenti e la reiterazione della medesima attività per almeno venti episodi, nonché la caparbietà nel violare la legge, dimostrata dalla presenza di significativi precedenti penali, non appariva meritevole di pena sostitutiva. 3. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei consolidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità. Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01). Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al 1giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I. 689 del 1981, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. Occorre dunque bilanciare adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). 4. In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le penefr 2sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
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