CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna in relazione al delitto di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. ; Ritenuto che il primo motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura ,già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sul ritrovamento nella disponibilità dell'imputato, quale ragione ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., di parte della merce contraffatta per l'immediata commercializzazione e del resto presso la sua abitazione); Considerato che il secondo motivo di ricorso ((le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che contesta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, stante l'aspecificità del relativo motivo di appello, la mera conferma della pena, ritenuta congrua dal giudice di primo grado è individuata in misura inferiore alla media edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]