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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30906/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che la doglianza sulla mancata concessione cella attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondata, poiché, la decisione della Corte di appello di escludere la particolare tenuità del danno in ragione del valore della merce sottratta, pari a 135,90 euro, risulta conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che la doglianza sulla mancata concessione cella attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondata, poiché, la decisione della Corte di appello di escludere la particolare tenuità del danno in ragione del valore della merce sottratta, pari a 135,90 euro, risulta conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 30906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris