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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 26198/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite e precisate con la memoria difensiva del 15/03/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata via p.e.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto alla richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 08/11/2022 nell'ambito del procedimento a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale ha richiamato il disposto dell'art. 324 cod.proc.pen. ed ha evidenziato come, in data 08/11/2022, in sede di convalida dell'arresto del ricorrente, tale decreto fosse stato inserito nel fascicolo, dovendosi conseguentemente ritenere sussistente la piena conoscenza dell'atto da parte del difensore.

3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3, cod. proc. pen..

Era mancata qualsiasi notifica al difensore, conseguentemente il termine di dieci giorni per l'impugnazione doveva essere identificato in relazione alla data di effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo del provvedimento.

La difesa ha precisato come, in occasione dell'udienza di convalidai non avesse avuto modo, a causa della sequenza procedimentale caratterizzata da tempi serrati, di visionare il fascicolo e quindi non era venuta a conoscenza del decreto di convalida.

Era quindi riuscita ad avere conoscenza del decreto di convalida, in mancanza di qualsiasi notifica dello stesso, solo in epoca successiva, grazie alla consultazione del fascicolo da parte di un collega del Foro di Forlì.

La declaratoria d'inammissibilità era illegittima, atteso che il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto, effettivamente, decorrere dal 14/11/2022.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato, con principio che si intende ribadire, che in tema di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato abbia comunque avuto notizia dell'avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01).

Occorre, dunque, un'effettiva conoscenza, provata e riscontrata, del sequestro probatorio da parte dell'interessato, che nel caso in esame, non solo non ne ha ricevuto notifica, ma neanche sembra averne avuto conoscenza altrimenti, non potendosi a tal fine ritenere mezzo equivalente la presunzione di conoscenza da parte del difensore, ricostruita dal Tribunale esclusivamente sulla base dell'inserimento del decreto in questione nel fascicolo di ufficio durante l'udienza di 2 1tk- convalida, in assenza di qualsiasi effettivo riscontro quanto ad una diretta presa in visione dello stesso da parte del difensore.

In conclusione, per determinare la decorrenza del predetto termine, il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida, anche in considerazione del fatto che tale provvedimento potrebbe anche non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611-01; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333-01; Sez. 2, n. 29493 del 12/06/2003, Sterbini, Rv. 226772-01).

2. La motivazione del provvedimento impugnato dimostra come non siano stati correttamente applicati i principi di diritto appena enunciati.

Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, competente ai sensi dell'art. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite e precisate con la memoria difensiva del 15/03/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata via p.e.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto alla richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 08/11/2022 nell'ambito del procedimento a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale ha richiamato il disposto dell'art. 324 cod.proc.pen. ed ha evidenziato come, in data 08/11/2022, in sede di convalida dell'arresto del ricorrente, tale decreto fosse stato inserito nel fascicolo, dovendosi conseguentemente ritenere sussistente la piena conoscenza dell'atto da parte del difensore. 3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3, cod. proc. pen.. Era mancata qualsiasi notifica al difensore, conseguentemente il termine di dieci giorni per l'impugnazione doveva essere identificato in relazione alla data di effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo del provvedimento. La difesa ha precisato come, in occasione dell'udienza di convalidai non avesse avuto modo, a causa della sequenza procedimentale caratterizzata da tempi serrati, di visionare il fascicolo e quindi non era venuta a conoscenza del decreto di convalida. Era quindi riuscita ad avere conoscenza del decreto di convalida, in mancanza di qualsiasi notifica dello stesso, solo in epoca successiva, grazie alla consultazione del fascicolo da parte di un collega del Foro di Forlì. La declaratoria d'inammissibilità era illegittima, atteso che il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto, effettivamente, decorrere dal 14/11/2022. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato, con principio che si intende ribadire, che in tema di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato abbia comunque avuto notizia dell'avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01). Occorre, dunque, un'effettiva conoscenza, provata e riscontrata, del sequestro probatorio da parte dell'interessato, che nel caso in esame, non solo non ne ha ricevuto notifica, ma neanche sembra averne avuto conoscenza altrimenti, non potendosi a tal fine ritenere mezzo equivalente la presunzione di conoscenza da parte del difensore, ricostruita dal Tribunale esclusivamente sulla base dell'inserimento del decreto in questione nel fascicolo di ufficio durante l'udienza di 2 1tk- convalida, in assenza di qualsiasi effettivo riscontro quanto ad una diretta presa in visione dello stesso da parte del difensore. In conclusione, per determinare la decorrenza del predetto termine, il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida, anche in considerazione del fatto che tale provvedimento potrebbe anche non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611-01; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333-01; Sez. 2, n. 29493 del 12/06/2003, Sterbini, Rv. 226772-01). 2. La motivazione del provvedimento impugnato dimostra come non siano stati correttamente applicati i principi di diritto appena enunciati. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, competente ai sensi dell'art. 3
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