CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriainviata dalla parte civile con richiesta di liquidazione della nota spese;considerato che i primi due motivi di ricorso, oltre che ripetitivi, tendono allarivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità;paradigmatica, in tal senso, è la errata indicazione della violazione dell’art. 192cod. proc. pen. –norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erroneavalutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, senza considerare che ilimiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possonoessere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) ovvero c) dellamedesima disposizione (come indicato nella rubrica dei due motivi), nella partein cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite apena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 04);osservato che, in relazione al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. e delle circostanze attenuanti generiche (terzo e quarto motivo,rispettivamente), la discrezionalità giudiziale, tipica ed esclusiva del giudice dimerito, è stata correttamente esercitata, siccome espressa in una motivazionenon manifestamente illogica (incentrata sulla ripetizione del fatto e sulla entitàdel danno, in relazione al primo aspetto, ed ai profili personologici, oltre alprecedente coevo, in relazione al secondo), di tal che non vi è alcuno spazio perl’intervento censorio della Corte di legittimità;ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, senza tuttavia condanna allerichieste spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, in mancanza dieffettiva esplicazione da parte di costei di un'attività diretta a contrastare lapretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi di natura risarcitoria (Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 36535del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa, con la citata memoria, si èlimitata a precisare le conclusioni, senza alcuna specifica elaborazione; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileCosì è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente