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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33310/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45289/21 Rilevato che con sentenza in data 12 marzo 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 9 marzo 2018 del Tribunale di Spoleto, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso per cassazione è stato tardivamente presentato il 22 luglio 2021, quando il termine per impugnare era il 26 aprile 2021; Rilevato altres che la ricorrente non ha sottoposto a censura la sentenza impugnata, i lamentando g nericamente che non era stato superato il ragionevole dubbio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45289/21 Rilevato che con sentenza in data 12 marzo 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 9 marzo 2018 del Tribunale di Spoleto, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso per cassazione è stato tardivamente presentato il 22 luglio 2021, quando il termine per impugnare era il 26 aprile 2021; Rilevato altres che la ricorrente non ha sottoposto a censura la sentenza impugnata, i lamentando g nericamente che non era stato superato il ragionevole dubbio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 33310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris