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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Scafora era stato condannato per i reati di rapina aggravata e concernenti armi. 1.1 Al riguardo il difensore lamentava come il comportamento di Scafora configurava l'ipotesi di favoreggiamento reale e non quello di concorso nella rapina. 1.2 II difensore eccepisce inoltre l'illogicità della motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto osservare che in tema di concorso di persone nel reato, il sistema positivo si basa sulla teoria nnonistica del reato secondo cui nella fattispecie plurisoggettiva, l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato; diversamente, nel delitto di favoreggiamento reale il termine «aiuta», pur dovendo essere inteso nella sua più lata accezione, sta a indicare la finalità della condotta che è diretta alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, dopo che il reato presupposto è stato già consumato.

Ciò premesso, relativamente al primo motivo di ricorso, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici la gravata pronuncia ha affermato che il contributo causale dell'imputato non era intervenuto solo a seguito del perfezionamento della rapina, richiamando la conversazione intercettata con Lametta da cui emergeva che Scafora era pienamente consapevole di ogni dettaglio del piano criminoso (pag. 8 sentenza impugnata), evidenziando anche l'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; correttamente, pertanto, il ricorrente è stato ritenuto concorrente nel reato di rapina, visto che il suo ruolo non era quello semplicemente di favorire i correi, ma era finalizzato portare a termine il piano criminoso. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Scafora era stato condannato per i reati di rapina aggravata e concernenti armi. 1.1 Al riguardo il difensore lamentava come il comportamento di Scafora configurava l'ipotesi di favoreggiamento reale e non quello di concorso nella rapina. 1.2 II difensore eccepisce inoltre l'illogicità della motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto osservare che in tema di concorso di persone nel reato, il sistema positivo si basa sulla teoria nnonistica del reato secondo cui nella fattispecie plurisoggettiva, l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato; diversamente, nel delitto di favoreggiamento reale il termine «aiuta», pur dovendo essere inteso nella sua più lata accezione, sta a indicare la finalità della condotta che è diretta alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, dopo che il reato presupposto è stato già consumato. Ciò premesso, relativamente al primo motivo di ricorso, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici la gravata pronuncia ha affermato che il contributo causale dell'imputato non era intervenuto solo a seguito del perfezionamento della rapina, richiamando la conversazione intercettata con Lametta da cui emergeva che Scafora era pienamente consapevole di ogni dettaglio del piano criminoso (pag. 8 sentenza impugnata), evidenziando anche l'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; correttamente, pertanto, il ricorrente è stato ritenuto concorrente nel reato di rapina, visto che il suo ruolo non era quello semplicemente di favorire i correi, ma era finalizzato portare a termine il piano criminoso. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 43348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris