CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 23 maggio 2019 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato contravvenzionale previsto dall'art. 707 codice penale, commesso il 3 dicembre 2016, per essere stato trovato in possesso di numerosi strumenti atti allo scasso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - mancanza contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza che non si è confrontato con le censure difensive richiamando de relato la sentenza di primo grado. - Violazione del principio di offensività e di proporzionalità della pena poiché la stessa risulta sproporzionata alla obiettiva gravità della condotta. - Violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ragione del diniego delle attenuanti generiche che avrebbero potuto mitigare una pena sproporzionata. Il ricorso è inammissibile . Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto con i motivi di appello la difesa aveva chiesto soltanto l' assoluzione ai sensi dell'articolo 131 bis codice penale, che presuppone la commissione di un reato perfetto in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo, e la non punibilità del colpevole, in ragione della particolare tenuità dell'offesa. In ordine al trattamento sanzionatorio la corte di appello ha fornito succinta ma esaustiva risposta, osservando che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che non ricorrono elementi per concedere le circostanze attenuanti generiche, considerati i plurimi precedenti penali dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] idente MARIA Dà LA