CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) FORESTIERI Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) PANDOLFI Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/10/2020 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato il 08/11/2019, dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, con la quale FORESTIERI Pasquale e PANDOLFI Lorenzo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata loro ascritto in concorso, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., BUGLISI Giovanni, NICOSIA Giovanni e CRISAFULLI Carmelo. 2. Ricorre per cassazione il FORESTIERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso. Si censura la sentenza per aver fatto esclusivo riferimento alla carica intimidatoria insista nel danneggiamento dei mezzi presenti nel cantiere: elemento ritenuto insufficiente per la configurabilità dell'aggravante, in assenza di altre evidenze oggettive e non essendo gli imputati inseriti in contesti associativi. Si censura altresì la ritenuta irrilevanza dell'errore in cui era caduto il primo giudice, che aveva indicato la località di [OSCURATO:PERSONA] quale teatro della vicenda, anziché [OSCURATO:PERSONA], luogo certamente non "infestato da vari clan di 'ndrangheta". 3. Ricorre per cassazione il PANDOLFI, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. ed erronea applicazione della recidiva, contestata al solo FORESTIERI, nonché vizio di motivazione. Si ritiene pertanto illegittimo l'aumento di un terzo per la recidiva anche al PANDOLFI. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore delle parti civili sollecita la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado come da separata notula. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dall'impugnazione proposta nell'interesse del FORESTIERI, va evidenziato il carattere reiterativo, e comunque manifestamente infondato, dell'unico motivo di doglianza prospettato, concernente l'aggravante del c.d. metodo mafioso. La difesa ha lamentato l'applicazione dell'aggravante perché asseritamente fondata sulla carica intimidatoria insita nelllo strumento prescelto, "ossia l'aver cagionato danni ai mezzi presenti nel cantiere dell'offeso": elemento ritenuto non idoneo per ritenere comprovata la sussistenza dell'aggravante, dal momento che, così ragionando, "ogni ipotesi di intimidazione che sia connessa allo svolgimento di un'attività imprenditoriale, laddove sia volta a dissuadere l'intimidito, indirizzandosi materialmente sui suoi strumenti aziendali, dallo volgimento della propria attività, integrerebbe gli estremi del metodo mafioso" (cfr. pag. 4 seg. del ricorso). 2.1. L'assunto difensivo, astrattamente condivisibile, si rivela in realtà privo di fondamento.La Corte d'Appello, sia pure in termini sintetici, ha posto a fondamento della propria valutazione non certo il danneggiamento di uno dei mezzi delle persone offese, ma "la rappresentata capacità di garantire la sicurezza dei mezzi d'opera e per l'asserito controllo territoriale anche in comuni limitrofi a quello ove si sono svolti i fatti di causa" (pag. 6 della sentenza impugnata). Si tratta di un passaggio motivazionale pienamente in linea con le risultanze acquisite, ove si consideri che con la prima "presa di contatto" le persone offese erano state avvicinate con la più che significativa frase "E' da due settimane che state lavorando qui...capisci a me": concetto ribadito poche ore ("due settimane che lavorate qui a [OSCURATO:PERSONA]...e non ci avete interpellato! Qua chi viene è solito dare un regalino siccome tu non sei nuovo di queste cose sai che ci devi dare dei soldi.."), e rafforzato dalla necessità di corrispondere il "regalino" nella stessa settimana "altrimenti finiscono i lavori"[ ...]"altrimenti vi fermate in attesa che risolviamo il problema se continuate a lavorare avete altri problemi con i mezzi e non ci sono posti sicuri dove metterli...o alla scuola...o alla piazza perché noi arriviamo anche in Sicilia" (cfr. pag. 1-2 della sentenza). È allora evidente che la condotta intimidatoria subita dalle persone offese risulta intimamente legata alla prospettata impossibilità di comportarsi diversamente, per il pieno controllo del territorio sotteso alla richiesta del "regalino", presentata come del tutto ovvia ed anzi ben nota per persone "non nuove di queste cose". In buona sostanza, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale risultano idonee a giustificare l'applicazione dell'aggravante che qui rileva (cfr. Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759 - 01, secondo cui «in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella I, n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale»), risultando com'è noto irrilevante l'effettiva appartenenza degli agenti ad un'associazione di stampo mafioso (cfr. Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065, secondo cui «la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto»). 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del PANDOLFI è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'applicazione, nei suoi confronti, della recidiva qualificata, che in realtà era stata contestata al solo FORESTIERI. La lettura della sentenza impugnata, peraltro, non conforta la tesi difensiva, posto che la Corte territoriale, nel mitigare il trattamento sanzionatorio, ha dapprima concesso ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche "equivalenti all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. ed alla recidiva specifica contestata a FORESTIERI Pasquale", ed ha poi aumentato la pena base di un terzo "per la citata aggravante ad effetto speciale": riferimento da intendersi, con ogni evidenza, all'ulteriore aggravante del metodo mafioso, la cui sussistenza era stata motivata proprio nel paragrafo immediatamente precedente (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) e che è stata correttamente sanzionata ai sensi del comma quarto dell'art. 63 cod. pen. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità degli odierni ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Per ciò che riguarda le parti civili BUGLISI Giovanni, NICOSIA Giovanni, [OSCURATO:SOCIETA]., la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado può essere accolta solo nei confronti del FORESTIERI, che deve pertanto essere condannato al pagamento, a tale titolo, della complessiva somma di Euro 4500, oltre accessori di legge. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che riguarda le richieste di condanna alla rifusione delle spese formulate nei confronti del PANDOLFI, avendo quest'ultimo dedotto, nel proprio ricorso, unicamente censure concernenti il trattamento sa nzionatorio. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di [OSCURATO:PERSONA] in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, FORESTIERI Pasquale alla rifusione delle spese si rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BUGLISI Giovanni, NICOSIA Giovanni, [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Rigetta nel resto le richieste della parte civile. Così deciso il a