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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 08604/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14557/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1/5 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 9/5 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI GENOVAn.1326/2022depositata il 21/12/2022. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 19/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,il 28/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14557/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1/5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 9/5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI GENOVAn.1326/2022depositata il 21/12/2022. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 19/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 28/03/20
Decreto Cassazione n. 08604/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris