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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32205/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, deducendo: 1) l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al citato art. 4 in pendenza del giudizio di appello; 2) la non configurabilità del delitto di resistenza, perché l'atto d'ufficio era stata già compiuto.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione è rimasto sospeso per un anno e sei mesi, a norma della legge n. 103 del 2017, applicabile ratione temporis (v. pag. 4, sent.), non essendo perciò spirato a tutt'oggi.

2.2. Il secondo è manifestamente infondato, non trovando alcun riscontro nella ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza e qui non sindacabile.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, deducendo: 1) l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al citato art. 4 in pendenza del giudizio di appello; 2) la non configurabilità del delitto di resistenza, perché l'atto d'ufficio era stata già compiuto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione è rimasto sospeso per un anno e sei mesi, a norma della legge n. 103 del 2017, applicabile ratione temporis (v. pag. 4, sent.), non essendo perciò spirato a tutt'oggi. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato, non trovando alcun riscontro nella ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza e qui non sindacabile. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio
Sentenza Cassazione n. 32205/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris