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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03836/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21987/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimato – Avverso la sentenza n. 296/2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 6giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella procedura di espropriazione immobiliare in suo danno intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del G.E. che determinava l’entità delle somme da versare ai fini della conversione del pignoramento.

2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con le plurime doglianze articolate, parte ricorrente:

1.1. per violazione o falsa applicazione degli artt. 295, 512, 615, 617 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., c ensura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di conversione il debitore esecutato non potessecontestare l’ammontare del credito(primo motivo);

1.2. per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si duole del fatto che il giudice di meritoabbia considerato passata in giudicatola sentenza n. 546/2008 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pur in difetto della certificazione di Cancelleria prescritta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.(secondo motivo);

1.3. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., contesta l’apprezzamento del giudice territoriale sulla efficacia preclusiva della sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione, ed assume, in contrario, la non identità, quanto a petitum e causa petendi, di detto giudizio con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ.(terzo motivo);

1.4. denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione exart. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: sostiene che la pronuncia ha statuito con motivazione «incomprensibile o comunque insanabilmente r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittoria» circa la contestazione mossa alla quantificazione dell’importo liquidato per compensi professionali al procedente, questione ritenuta dal giudice territoriale coperta, quale fatto secondario, dal giudicato formatosi sulla opposizione all’esecuzione (quarto motivo);

1.5. denuncia ulteriore nullità della sentenza « per difetto di motivazione ex art. 132, secondo comma, num . 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.»: critica la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione in euro 7.254 , poiché quantificatasenza alcuna precisazione sul criterio adoperato ed in misura ben supe riore al valore medio dei compensi stabiliti dallo scaglione tariffario compreso tra euro 1.100 ed euro 5.200, dovendo individuarsi il valore della causa nell’importo dell’eccedenza contestata, pari a circa 1.100 euro(quinto motivo);

1.6. prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 10, 14, 17 cod. proc. civ., 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., rilevando come il giudice territoriale abbia liquidato il compenso – anche per la fase istruttoria, in realtà non espletata - con riferimento allo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile, benché il valore della opposizione, parametrato alla parte di credito contestata, fosse pari a poco più di mille euro(sesto motivo).

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.

2.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondala sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

Al fondo, la prescrizione del requisito inquestione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926).

2.2. Il ricorso non soddisfa l’illustrato contenuto minimo.

Tanto nella premessa narrativa (svolta sotto l’intestazione «fatto») quanto nella parte dedicata ai singoli motivi, esso risulta mancante di una adeguata illustrazione delle ragioni addotte a suffragio della opposizione agli atti in discorso, della domanda (o delle domande) ivi formulata (o formulate), delle conclusioni rassegnate(illustrazione che avrebbe dovuto far riferimento al contenuto dell’originario ricorso diretto al giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutive r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo della fase sommaria da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).

Con il richiamo, sommario e parziale, agli atti processuali (invero nemmeno osservante della prescrizione posta d a ll’art. 366, primo comma,num. 6, cod. proc. civ.), il ricorrente offre soltanto disorganici ed incompleti cenni agli elementi conformativi dell’azione intentata ex art. 617 cod. proc. civ., inidonei a consentire a questa Corte una adeguata (o quanto meno sufficiente) comprensionecirca: -l’originaria contestazione avverso l’ordinanza di conversione, se cioè lamentante una mancata statuizione sull’entità del credito ad opera del giudice dell’esecuzione oppure una valutazione in thesi errata, siccome soltanto sommaria , su detta ent ità, circostanza decisiva ai fini della disamina del primo motivo; - il thema decidendum ed il contenuto della sentenza conclusiva della opposizione all’esecuzione, in specie omettendosi di specificare se essa abbia pronunciato sulla corretta determinazione degli interessi (e, ancor prima, se, come e quando tale questione sia stata posta nel relativo giudizio), circostanza indispensabile per verificare la corretta applicazione dei princìpi in tema di giudicato (oggetto del terzo motivo) e della estensione oggettiva di esso (sulla cui base è resa la statuizione attinta con il quarto motivo), il che rende superflua (siccome non decisiva) la pronuncia sul secondo motivo; - la p recisa entità degli importi contestati, che dall’esame delle doglianze pare, in maniera alquanto contraddittoria, ora circoscritta «all’eccedenza contestata», riferita cioè soltanto alla q uota interessi r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (quinto e sesto motivo), ora relativa anche ai compensi liquidati al procedente nell’ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ.: indicazione ineludibile per apprezzare il «peso» economico della controversia di opposizione (ovvero gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione) e, quindi, determinare il valore della causa (Cass.03/12/2021, n. 38370; Cass. 23/01/2014, n. 1360), fulcro delle doglianze articolate con il quinto ed il sesto motivo.

In definitiva:una complessiva e grave lacunosità che inibisce alla Corte il vaglio sulla fondatezza deimotivi di ricorso.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensiodella part e intimat a .

4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21987/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimato – Avverso la sentenza n. 296/2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 6giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella procedura di espropriazione immobiliare in suo danno intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del G.E. che determinava l’entità delle somme da versare ai fini della conversione del pignoramento. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con le plurime doglianze articolate, parte ricorrente: 1.1. per violazione o falsa applicazione degli artt. 295, 512, 615, 617 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., c ensura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di conversione il debitore esecutato non potessecontestare l’ammontare del credito(primo motivo); 1.2. per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si duole del fatto che il giudice di meritoabbia considerato passata in giudicatola sentenza n. 546/2008 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pur in difetto della certificazione di Cancelleria prescritta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.(secondo motivo); 1.3. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., contesta l’apprezzamento del giudice territoriale sulla efficacia preclusiva della sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione, ed assume, in contrario, la non identità, quanto a petitum e causa petendi, di detto giudizio con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ.(terzo motivo); 1.4. denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione exart. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: sostiene che la pronuncia ha statuito con motivazione «incomprensibile o comunque insanabilmente r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittoria» circa la contestazione mossa alla quantificazione dell’importo liquidato per compensi professionali al procedente, questione ritenuta dal giudice territoriale coperta, quale fatto secondario, dal giudicato formatosi sulla opposizione all’esecuzione (quarto motivo); 1.5. denuncia ulteriore nullità della sentenza « per difetto di motivazione ex art. 132, secondo comma, num . 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.»: critica la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione in euro 7.254 , poiché quantificatasenza alcuna precisazione sul criterio adoperato ed in misura ben supe riore al valore medio dei compensi stabiliti dallo scaglione tariffario compreso tra euro 1.100 ed euro 5.200, dovendo individuarsi il valore della causa nell’importo dell’eccedenza contestata, pari a circa 1.100 euro(quinto motivo); 1.6. prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 10, 14, 17 cod. proc. civ., 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., rilevando come il giudice territoriale abbia liquidato il compenso – anche per la fase istruttoria, in realtà non espletata - con riferimento allo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile, benché il valore della opposizione, parametrato alla parte di credito contestata, fosse pari a poco più di mille euro(sesto motivo). 2. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. 2.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondala sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito inquestione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). 2.2. Il ricorso non soddisfa l’illustrato contenuto minimo. Tanto nella premessa narrativa (svolta sotto l’intestazione «fatto») quanto nella parte dedicata ai singoli motivi, esso risulta mancante di una adeguata illustrazione delle ragioni addotte a suffragio della opposizione agli atti in discorso, della domanda (o delle domande) ivi formulata (o formulate), delle conclusioni rassegnate(illustrazione che avrebbe dovuto far riferimento al contenuto dell’originario ricorso diretto al giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutive r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo della fase sommaria da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541). Con il richiamo, sommario e parziale, agli atti processuali (invero nemmeno osservante della prescrizione posta d a ll’art. 366, primo comma,num. 6, cod. proc. civ.), il ricorrente offre soltanto disorganici ed incompleti cenni agli elementi conformativi dell’azione intentata ex art. 617 cod. proc. civ., inidonei a consentire a questa Corte una adeguata (o quanto meno sufficiente) comprensionecirca: -l’originaria contestazione avverso l’ordinanza di conversione, se cioè lamentante una mancata statuizione sull’entità del credito ad opera del giudice dell’esecuzione oppure una valutazione in thesi errata, siccome soltanto sommaria , su detta ent ità, circostanza decisiva ai fini della disamina del primo motivo; - il thema decidendum ed il contenuto della sentenza conclusiva della opposizione all’esecuzione, in specie omettendosi di specificare se essa abbia pronunciato sulla corretta determinazione degli interessi (e, ancor prima, se, come e quando tale questione sia stata posta nel relativo giudizio), circostanza indispensabile per verificare la corretta applicazione dei princìpi in tema di giudicato (oggetto del terzo motivo) e della estensione oggettiva di esso (sulla cui base è resa la statuizione attinta con il quarto motivo), il che rende superflua (siccome non decisiva) la pronuncia sul secondo motivo; - la p recisa entità degli importi contestati, che dall’esame delle doglianze pare, in maniera alquanto contraddittoria, ora circoscritta «all’eccedenza contestata», riferita cioè soltanto alla q uota interessi r.g. n. 21987/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (quinto e sesto motivo), ora relativa anche ai compensi liquidati al procedente nell’ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ.: indicazione ineludibile per apprezzare il «peso» economico della controversia di opposizione (ovvero gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione) e, quindi, determinare il valore della causa (Cass.03/12/2021, n. 38370; Cass. 23/01/2014, n. 1360), fulcro delle doglianze articolate con il quinto ed il sesto motivo. In definitiva:una complessiva e grave lacunosità che inibisce alla Corte il vaglio sulla fondatezza deimotivi di ricorso. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensiodella part e intimat a . 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il r
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